29 aprile 2009

a.c. 2180: emendamenti approvati dalle commissioni

Cari amici,
ieri le Commissioni I e II della Camera hanno esaminato tutti gli emendamenti al ddl sicurezza (A.C. 2180).


Trovate resoconto ed emendamenti sul mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio)


Riporto qui sotto quelli approvati in relazione alla condizione degli stranieri.


Con l'eccezione della soppressione della disposizione che cancellava il divieto di segnalazione dello straniero irregolare che ricorra alle prestazioni sanitarie, il quadro e' sconfortante.


Riporto in coda il resoconto del dibattito sull'art. 45. Vi prego di apprezzare quanto detto da Mantovano in relazione alla modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (obbligo di esibizione del permesso anche per il perfezionamento degli atti di stato civile). Mi auguro che l'Italia sappia restituire presto un giurista di questo calibro all'allevamento dei maiali.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, dopo le parole: figli nati aggiungere le seguenti: o adottati.
4. 7. Bucchino, Miotto, Binetti, Murer, Grassi, Bossa, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi.
(Approvato)





Nota: Rilevano i figli adottati ai fini del dimezzamento dei tempi per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio


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Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Articolo 9-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi: 1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.».
4. 14.Il Governo.
(Approvato)





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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione detto straniera, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine dei trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
5. 01. (Nuova Formulazione) I Relatori.
(Approvato)





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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».

6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.
(Approvato)


Nota: sostituzione, in alcuni casi, del nulla-osta al matrimonio con dichiarazione.




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Al comma 1, lettera b), capoverso Art 602-bis, sostituire le parole: articoli 600, 601 e 602, con le seguenti: articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.
13. 4.Cosenza.

(Approvato)




Nota: estensione del novero dei reati a seguito dei quali si perde la potesta' genitoriale.




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Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
45. 102. Governo.
(Approvato)



Nota: unificazione dei termini per la richiesta di rinnovo del permesso.


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Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. II periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
e conseguentemente sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in curo 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in curo 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 por l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella 1

(articolo 66, comma 1, lettera a)

2009
2010
2011
Ministero dell'economia e delle finanze
7.582.000
3.403.000
3.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
36.475.000
30.029.000
23.374.000
Ministero della giustizia
911.000

805.000
Ministero degli affari esteri
2.386.000
26.455.000
20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
499.000
2.417.000
2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
22.000
521.000
514.000
Ministero per i beni e le attività culturali
526.000
1.971.000
1.947.000

Totale . . .
48.401.000
64.796.000
52.912.000
Tabella 2

(articolo 66, comma 1, lettera b)

2010
Ministero dell'economia e delle finanze
500.000
Ministero degli affari esteri
3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali
80.000

Totale . . .
3.580.000
45. 100.Governo.

(Approvato)



Nota: prolungamento dei termini per la detenzione in CIE.


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Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c) le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado».
45. 101.Governo.
(Approvato)



Nota: limitazione al caso di convivenza con parenti entro il secondo grado dell'inespellibilita' del familiare straniero di cittadino italiano


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Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 2.I Relatori.

(Approvato)




Nota: soppressione della disposizione che cancellava il divieto di segnalazione.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).
1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi i e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 10.(Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)




Nota: ronde.




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Sull'art. 45




Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 45 ad esclusione degli emendamenti del Governo 45.102, 45.100 e 45.101, nonché degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21, Turco 45.44, Narducci 45.35, Zaccaria 45.66, Contento 45.37, Di Biagio 45.18, Capano 45.10, Vietti 45.29, Bernardini 45.8 e Palomba 45.51.
Roberto ZACCARIA (PD), premesso che tutti gli emendamenti all'articolo 45 sono importanti in quanto tutte le disposizioni dell'articolo limitano diritti fondamentali della persona, si soffermerà soltanto sull'emendamento Ferranti 45.59, soppressivo della lettera f) del comma 1. La disposizione tende infatti ad impedire il riconoscimento dei figli da parte degli immigrati irregolari, colpendo in questo modo la persona direttamente alla nascita e in qualche misura negandole l'esistenza, ed è pertanto la più grave ed incivile tra le disposizioni del provvedimento.
Guido MELIS (PD) rileva che l'articolo 45 è il cuore del provvedimento, quello nel quale si concentra il maggior numero di disposizioni inique: dal contributo per il permesso di soggiorno all'arresto per chi non esibisce il documento di identità; dal test di conoscenza della lingua italiana, di per sé condivisibile ma del quale non si specificano le modalità rimettendolo alla discrezionalità della pubblica amministrazione, all'obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici. A quest'ultimo riguardo, è infatti vero che i relatori hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera t) del comma 1, ma è altresì vero che, nel momento in cui l'immigrazione clandestina è configurata come reato, è obbligo di ogni pubblico ufficiale procedere alla sua denuncia all'autorità giudiziaria.
Cinzia CAPANO (PD) si sofferma in particolare sulla lettera f) del comma 1, la quale, se letta in combinato disposto con il resto dell'ordinamento, comporta effetti che ritiene non siano voluti dalla maggioranza: di certo infatti nessuno intende vietare il riconoscimento del figlio agli immigrati irregolari, il che, oltre che ai più elementari principi etici, sarebbe contrario alle convenzioni internazionali in materia di infanzia. Eppure l'effetto che deriva dalla disposizione citata è appunto che gli immigrati clandestini, non essendo in condizione di esibire il permesso di soggiorno, non potranno procedere al riconoscimento del figlio, con la conseguenza che il minore sarà dichiarato automaticamente non riconosciuto e adottabile.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che durante la gestazione e per i sei mesi successivi al parto non possa procedersi all'espulsione della madre e che il questore debba rilasciare a quest'ultima, per tale periodo, un permesso di soggiorno. Tale diritto è stato esteso dalla Corte costituzionale al marito convivente della donna che partorisce. Alla



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nascita del bambino, pertanto, i genitori risulteranno in regola con il permesso di soggiorno e sarà pertanto loro consentita non soltanto la dichiarazione di nascita ma anche la richiesta di qualunque provvedimento che abbia come presupposto il regolare soggiorno sul territorio nazionale. Si aggiunga che il testo in esame preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino.
Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la precisazione resa dal rappresentante del Governo non sia convincente. In ogni caso, nel prendere atto con soddisfazione che il Governo nega di voler perseguire l'obiettivo di impedire ai genitori che siano immigrati irregolari di poter riconoscere i propri figli, ritiene che non dovrebbero esserci allora obiezioni ad una riformulazione della norma che eviti ogni possibile equivoco interpretativo che porti alle conseguenze illustrate.
Mario TASSONE (UdC) ritiene che, considerata l'estrema delicatezza della questione, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sul punto in vista della discussione in Assemblea.

Giovanni CUPERLO (PD) ricorda che, nell'ambito delle audizioni svoltesi la scorsa settimana, l'organizzazione Save the children ha manifestato una forte preoccupazione sulla disposizione in esame, esprimendo il timore che essa possa indurre le donne a non recarsi in ospedale per il parto, con gravi rischi conseguenti di aumento della mortalità neonatale e per la salute pubblica. Ritiene che, di fronte a tali rischi, sarebbe saggio che il Governo e la maggioranza si assumessero la responsabilità di riformulare la disposizione in esame per evitare che sorgano equivoci in sede di interpretazione.
Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, considerato il limpido e convincente chiarimento fornito dal sottosegretario Mantovano e sottolineato che nessuno della maggioranza ha mai inteso impedire l'iscrizione dei nuovi nati all'anagrafe, non ritiene necessaria alcuna modifica alla norma in esame.
Federico PALOMBA (IdV) rileva la sussistenza di una evidente discrasia tra l'interpretazione letterale dell'articolo 45, comma 1, lettera f), con effetti fortemente discriminatori e preoccupanti, e l'interpretazione che della norma viene fornita dal Governo e dalla maggioranza. Invita quindi il Governo a risolvere tale questione interpretativa.
Anna Paola CONCIA (PD) nel replicare al relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, precisa che il collega Cuperlo non ha fatto riferimento a polemiche giornalistiche, bensì alle audizioni svoltesi dinanzi a queste Commissioni.
Donatella FERRANTI (PD) rileva che il sottosegretario Mantovano ha dato dell'articolo 45, comma 1, lettera f) un'interpretazione che dimostra come il significato letterale della stessa diverga da quella che sembra essere l'intenzione del Governo. Ritiene pertanto assolutamente indispensabile riformulare o sopprimere la norma, per evitare ambiguità interpretative.
Roberto ZACCARIA (PD) rileva come dal dibattito siano emersi tutti i possibili, gravi ed inquietanti equivoci interpretativi e applicativi insiti nella formulazione dell'articolo 45, comma 1, lettera f), che costituisce una norma assolutamente qualificante del provvedimento in esame. Chiede quindi al Governo e ai relatori di chiarire se vi sia la disponibilità a sopprimere tale disposizione, eventualmente con l'impegno a verificare la possibilità di addivenire in Assemblea ad una formulazione maggiormente condivisa che non susciti dubbi interpretativi. Avverte che, in mancanza di tale disponibilità, i deputati del gruppo del Partito democratico saranno costretti a prendere atto dell'inutilità della prosecuzione del dibattito e ad abbandonare i lavori delle Commissioni.



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Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che, pur sussistendo la massima disponibilità del Governo al dialogo e all'approfondimento, nel caso di specie, come già chiarito, non esistono i rischi paventati dall'opposizione. Ribadisce, infatti, che la disposizione in esame ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma. Non ritiene, pertanto, che sussistano motivi per sopprimere o modificare la disposizione in esame.
Roberto ZACCARIA (PD), alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, annuncia che i deputati del gruppo del PD abbandoneranno i lavori delle Commissioni.
I deputati del gruppo del Partito democratico abbandonano i lavori delle Commissioni.
Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che la norma in esame presenta oggettivi profili di ambiguità interpretativa e invita il Governo ad una maggiore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.54, 45.5, 45.17, 45.38, 45.56 e 45.16, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zeller 45.33 e approvano l'emendamento 45.102 del Governo.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.57, 45.58, 45.59, 45.36, 45.22, 45.13, 45.11, 45.4 e 45.47, si intende che essi vi abbiano rinunziato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Palomba 45.53 e Vietti 45.28.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.48, 45.25, 45.60, 45.6, 45.61 e 45.27, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 45.30, volto a prevedere che il test di conoscenza della lingua di cui all'articolo 45, comma 1, lettera h), debba avere ad oggetto la lingua italiana o la lingua tedesca nella provincia di Bolzano. Raccomanda l'approvazione di tale emendamento ritenendo che altrimenti la norma sarebbe affetta da un vizio di costituzionalità.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento Zeller 45.30.
Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Zeller 45.30, ritenendo che esso stesso, introducendo un trattamento differenziato non per tutte le zone caratterizzate da bilinguismo ma per la sola provincia di Bolzano, possa introdurre nella disposizione un elemento di incostituzionalità.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 45.30, invitando il Governo e i relatori ad un approfondimento della questione in vista dell'esame in Assemblea.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.34 e 45.49, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.100.
Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Dussin 45.9. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.3, 45.62, 45.63 e 45.64, si intende che essi vi abbiano rinunziato.



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Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.101.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.40, 45.19, 45.1, 45.46, e 45.20, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira i propri emendamenti 45.32 e 45.31.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.41, 45.12, 45.52, 45.65, 45.43, 45.15, 45.26, 45.7, 45.42, 45.44, 45.35, 45.66, 45.18, 45.10, 45.8 e 45.51, si intende che essi vi abbiano rinunziato.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29, non saranno posti in votazione gli emendamenti Mussolini 45.23 e 45.24. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.39, 45.45 e degli articoli aggiuntivi 45.01, si intende che essi vi abbiano rinunziato.

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