1 aprile 2009

segnalazione da Brescia

Cari amici,
mi segnalano da Brescia due cose piuttosto inquietanti in relazione al rilascio del primo permesso per lavoro agli stranieri che abbiano fatto ingresso nell'ambito dei flussi.

La prima e' che lo Sportello Unico da', allo straniero che si presenti entro gli otto giorni dall'ingresso per firmare il contratto di soggiorno e compilare la richiesta di permesso di soggiorno, appuntamenti che distano nel tempo anche tre mesi.

Ne segue che lo straniero, privo della ricevuta delle poste di avvenuta spedizione della richiesta, non puo' avvalersi delle disposizioni qui sotto sintetizzate:

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

* Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,
o puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
§ abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
§ abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
§ sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
§ il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
§ ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
§ domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dall'obbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)


La seconda circostanza (di segno opposto) e' che, una volta richiesto il permesso, all'atto della convocazione dello straniero in questura per la rilevazione delle impronte, allo straniero stesso viene chiesto di dimostrare di aver gia' avviato il rapporto di lavoro. In mancanza di tale dimostrazione, lo straniero viene avvertito che si procedera' al diniego ove non la produca entro dieci giorni.

Si noti come la possibilita' di avviare il rapporto di lavoro una volta spedita la richiesta del permesso non si traduca in un "obbligo"; ne', soprattutto, si possa imputare al lavoratore il mancato avvio, dipendendo questo, in primo luogo, dalla volonta' del datore di lavoro.


Se queste segnalazioni corrispondono al vero, mi sembra che l'amministrazione sia estremamente indulgente nei confronti della propria inerzia; estremamente severa nei confronti dell'inerzia dei datori di lavoro. Presentando, pero', sempre il conto al lavoratore straniero: l'unico che non puo' dettare i tempi ad alcuno.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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