26 luglio 2011

ancora sulla sentenza della corte costituzionale n. 245/2011

Cari amici,
molti giornali hanno dato notizia della sentenza della Corte
Costituzionale n. 245/2011 sintetizzandola come dichiarazione di
illegittimita' del divieto di contrarre matrimonio per lo straniero
irregolare nel solo caso in cui l'altro nubendo sia un cittadino
italiano.

Si tratta di una sintesi errata.

La Corte ha dichiarato l'illegittimita' del requisito di regolarita'
del soggiorno dello straniero, ai fini della celebrazione del
matrimonio, in tutti i casi. E questo perche' il diritto di sposarsi
e' un diritto fondamentale, di fronte al quale la condizione
giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa
ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi (v. anche
sentenza n. 249/2010).

La Corte ha osservato come, benche' una ratio dell'imposizione di
quel requisito possa essere rinvenuta nella legittima volonta' di
contrastare i matrimoni di comodo (tra straniero ed italiano o -
aggiungo io - tra straniero e cittadino UE), la preclusione della
celebrazione del matrimonio per qualunque straniero irregolare non e'
proporzionata (altri essendo gli strumenti appropriati per
contrastare i matrimoni di comodo) e lede il diritto di cui all'art.
12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (incluso il
diritto di un cittadino italiano, quando tale sia l'altro nubendo).
Da quest'ultima considerazione in parentesi e' derivato l'equivoco in
cui son caduti gli organi di stampa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 luglio 2011

divieto di matrimonio: illegittimita' costituzionale

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/sent-corte-cost-245-2011.html troverete la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2011, con la quale la Corte fa a pezzi la restrizione, introdotta dalla L. 94/2009, in relazione alla possibilita' di celebrare il matrimonio in Italia da parte del cittadino straniero.

Piu' precisamente, la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole "nonche' un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

La Corte censura

a) il fatto che lo straniero venga trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili

b) il fatto che dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 derivi una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante

c) la volazione dell'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom, della Corte di Strasburgo.

Chissa' se il Ministro Maroni cerchera', dopo questa ennesima batosta, di ridare voce, nel suo ministero, alle persone competenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

conversione ai 18 anni: ordinanza della corte costituzionale

Cari amici,
alcuni giorni fa vi avevo segnalato l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 89/2011 relativo alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' per i minori non accompagnati.

Torno sull'argomento perche' sulla questione e' intervenuta la Corte Costituzionale, con l'Ordinanza n. 222/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/ord-corte-cost-222-2011.html).

La Corte rigetta per manifesta inammissibilita' il ricorso, relativo alle disposizioni attualmente vigenti, presentato dal TAR Piemonte (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/febbraio/ord-tar-piemonte-art32.pdf).

Il giudizio di manifesta inammissibilita' poggia sul fatto che il TAR Piemonte non ha adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame. Tale ricerca avrebbe dovuto far concludere - secondo la Corte - per l'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso.

La questione finira' per perdere importanza se, come e' da attendersi, l'emendamento votato pochi giorni fa alla Camera sara' definitivamente approvato dal Senato. Con quell'emendamento, infatti, i requisiti di durata e quelli relativi all'affidamento (o alla sottoposizione a tutela) vengono nuovamente resi, ai fini della conversione al compimento della maggiore eta', alternativi anziche' concorrenti, e la restrizione varata nel 2009 viene, in pratica, cancellata.

L'ordinanza presenta pero' degli aspetti criticabili riguardo alla lettura delle disposizioni attualmente vigenti (L. 94/2009) e merita di essere analizzata.

Il punto e' il seguente. Sia l'Avvocato dello Stato sia la Corte Costituzionale interpretano le disposizioni attualmente vigenti nel senso della parificazione alla categoria del minore non accompagnato, ai fini della conversione del permesso, di altre due categorie: quella dei minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e quella dei minori sottoposti a tutela; a prescindere dalla loro storia pregressa (dal fatto, cioe', che siano giunti in Italia nelle condizioni di minori non accompagnati).

Che le cose stiano in questi termini e' dimostrato da due stralci dell'ordinanza, il primo relativo alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, il secondo alla ricognizione delle disposizioni vigenti operata dalla stessa Corte:

Avvocatura dello Stato:

... quanto al merito della questione, ... non si configura alcun contrasto con gli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., perche' le disposizioni in argomento non hanno introdotto una nuova definizione di "minore non accompagnato", ma hanno esteso i requisiti richiesti per la conversione del permesso di soggiorno dei minori non accompagnati anche ai minori in stato di affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983 o sottoposti a tutela

... la scelta operata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalita' e' stata quella di richiedere, come condizione per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore eta', l'ammissione ad un progetto di integrazione, sia per i minori in stato di affidamento familiare sia per quelli sottoposti a tutela, cosi' come gia' anteriormente previsto per i "minori non accompagnati", sul presupposto incontestabile che in tutte le suddette ipotesi si tratta di minori che non convivono con i relativi genitori


Corte Costituzionale:

... il legislatore ha innovato il comma 1, richiamando nello stesso il contenuto precettivo del comma 1-bis, e ha modificato quest'ultimo stabilendo, come gia' previsto per i minori non accompagnati, che per i minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposti a tutela, il rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 1, e' subordinato all'essere stati gli stessi ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nell'apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

... pertanto, dal combinato disposto dei suddetti due commi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo, lo status del minore affidato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 183 del 1984, non si differenzia rispetto a quello del minore non accompagnato, ed agli stessi e' equiparato quello del minore sottoposto a tutela (sentenza n. 198 del 2003)


Per rendere comprensibile questa lettura concorde di Avvocatura dello Stato e Corte Costituzionale, riporto qui sotto, per comodita' di chi legge, il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, evidenziando in grassetto le modifiche apportate dalla L. 94/2009:


1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Evidentemente, Avvocatura dello Stato e Corte Costituzionale leggono l'inciso introdotto nel comma 1 come l'imposizione delle condizioni di cui al comma 1-bis a tutti i minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e l'inciso introdotto nel comma 1-bis, come l'elencazione di tre categorie, ciascuna essendo una diversa specificazione della categoria minori stranieri:

a) i minori stranieri non accompagnati;
b) i minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) i minori stranieri sottoposti a tutela.

La questione e' rilevante perche' comporta l'imposizione dei requisiti di durata anche per la conversione del permesso di un minore che - per esempio - sia entrato al seguito dei genitori e che, successivamente, sia stato affidato, a causa - poniamo - della morte dei genitori stessi. Dato che la locuzione "ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela" sopravvive all'emendamento appena approvato dalla Camera (sia pure con modifica dei requisiti imposti per la conversione), e' opportuno verificare se Avvocatura e Corte Costituzionale abbiano effettivamente capito cosa il Legislatore intendesse affermare.

Per dare risposta al quesito, la cosa migliore e' ricorrere agli atti parlamentari. Le modifiche in questione furono il frutto di un emendamento proposto, al Senato, dal Governo. Il relatore in I Commissione alla Camera, Jole Santelli, del disegno di legge poi approvato come L. 94/2009, presenta ai colleghi della Commissione il testo approvato dal Senato nel modo seguente (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/marzo/ac-2180-10-3.pdf):

"La  lettera s) modifica l'articolo 32, comma 1-bis, concernente il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore eta', prevedendo che questi per avere diritto al permesso di soggiorno debbano risultare affidati ad una famiglia, ovvero sottoposti a tutela."

E' evidente, quindi, come la lettura dell'Avvocatura e della Corte Costituzionale non rispecchi affatto l'idea del Legislatore (atteso che la rappresentazione di tale idea fornita dal Relatore Santelli non risuta contraddetta da alcun altro intervento parlamentare). L'inciso "affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela" non specifica, infatti, due nuove categorie sottoposte al requisiti di durata. Specifica invece una condizione necessaria aggiuntiva (maturabile secondo due vie alternative) per la conversione del permesso di un'unica categoria: i minori stranieri non accompagnati.

Certo, la responsabilita' di questa lettura errata non e' ascrivibile per intero alla Corte Costituzionale e all'Avvocatura dello Stato. Il Legislatore avrebbe potuto essere meno stitico, anche in considerazione del compenso che gli viene mensilmente corrisposto. Gli si potrebbe obiettare, in particolare: come fa uno stesso minore straniero ad essere simultaneamente non accompagnato e affidato? Trovo che l'unica lettura logicamente accettabile sia la seguente: per la conversione del permesso del minore straniero del quale l'amministrazione dello Stato abbia avuto contezza mentre egli si trovava nella condizione di minore straniero non accompagnato e' richiesto, oltre al soddisfacimento dei requisiti di durata, il fatto che sia stato adottato (evidentemente in tempi successivi) un provvedimento di affidamento o di sottoposizione a tutela.

Se la mia lettura e' corretta, la normativa vigente in materia puo' essere sintetizzata cosi':

a) i minori stranieri che abbiano soggiornato per motivi familiari o che siano stati affidati (purche' la loro prima identificazione non sia stata da minori non accompagnati) convertono il permesso alla maggiore eta' senza imposizione di ulteriori requisiti;

b) i minori stranieri che siano stati inizialmente identificati come minori non accompagnati convertono il permesso se sono soddisfatti i requisiti di durata e se e' stato adottato un provvedimento di affidamento o di sottoposizione a tutela (salva l'applicazione delle vecchie disposizioni, piu' favorevoli, in caso di compimento della maggiore eta' troppo vicino all'entrata in vigore della L. 94/2009).

Se le modifiche approvate dalla Camera diventeranno disposizioni di legge, il quadro sara' cosi' modificato, per quanto riguarda il punto b):

b) i minori stranieri che siano stati inizialmente identificati come minori non accompagnati convertono il permesso

b.1) se sono soddisfatti i requisiti di durata, oppure

b.2) se e' stato adottato un provvedimento di affidamento o di sottoposizione a tutela, a condizione che vi sia un parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio


13 luglio 2011

proposte di emendamento al decreto-legge 89/2011

Cari amici,
riporto, qui sotto, le mie proposte di emendamento relative al decreto-legge 89/2011. Potete trovarle anche alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/prop-emend-dl-89-2011.html.

Vi saro' grato se mi farete avere osservazioni.

Data la numerazione un po' complessa delle disposizioni, vi saro' non meno grato se mi farete rilevare errori.

La conversione in legge del decreto-legge (A.C. 4449-A) e' attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera.

Cordiali saluti
sergio briguglio


PROPOSTE DI MODIFICA RELATIVE AL DECRETO-LEGGE 89/2011
(A.C. 4449)

1) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 3), nuovo comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis"

Motivazione: si esclude che l'eventuale condanna per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale comporti automaticamente l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.


2) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 4), nuovo comma 4-bis , lettera a), sopprimere le seguenti parole:
", in corso di validita'"
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera c), punto 5), nuovo comma 5.2 , le parole "in corso di validita'" sono soppresse.

Motivazione: si esclude il caso in cui di possesso di passaporto scaduto dal novero degli indicatori di sussistenza di un rischio di fuga. Un passaporto scaduto e' infatti comunque idoneo a provare l'appartenenza nazionale e rende concretamente effettuabile il rimpatrio.


3) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 4), nuovo comma 4-bis , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) mancanza di un alloggio idoneo ove possa essere agevomente rintracciato"

Motivazione: per uno straniero illegalmente soggiornante e' quasi impossibile procurarsi documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' di alloggio. Deve considerarsi sufficiente l'indicazione di tale alloggio da parte dello straniero, spettando poi all'autorita' di P.S. il compito di accertare la veridicita' dell'indicazione.


4) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 5), nuovo comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:
"Qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni."
e, infine, e' aggiunto il seguente periodo:
"In ogni caso, lo straniero puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione del rimpatrio o dell'espulsione, l'ammisisone a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter.".
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera c), punto 6), il nuovo comma 5.1, e' sostituito dal seguente:
"5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter, mediante schede informative plurilingue."

Motivazione: se non ricorrono i presupposti dell'accompagnamento coattivo, deve essere senz'altro concesso il termine per il rimpatrio volontario, a prescindere da una esplicita richiesta dello straniero (che potrebbe non comprendere appieno i termini della questione). La richiesta esplicita deve invece riguardare l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, che, in base ad art. 14-ter co. 6, puo' applicarsi anche a soggetti altrimenti destinati all'accompagnamento coattivo.


5) All'art. 3, co. 1, lettera c), punto 6), nuovo comma 5.2 , il primo periodo e' sostituito dai seguenti
" Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per un importo proporzionato al termine concesso, nella misura di una mensilità dell'assegno sociale annuo per trenta giorni di soggiorno. In mancanza di tale disponibilita', il questore puo' disporre l'obbligo di dimora dello straniero presso un centro di accoglienza o altra struttura idonea."

Motivazione: trattandosi tipicamente di redditi da lavoro nero, e' estremamente difficile dimostrare la provenienza lecita delle risorse. Tale liceita' va presunta, in mancanza di elementi contrari. Si ridefinisce poi in modo ragionevole l'importo delle risorse da considerare sufficiente (in misura proporzionale all'importo dell'assegno sociale). Infine, il testo attuale della disposizione non indica alcuna conseguenza dell'accertamento di mancanza di disponibilita' di risorse; l'emendamento proposto colma tale lacuna.


6) All'art. 3, co. 1, lettera d), punto 1), nuovo comma 1, dopo le parole "il questore" sono inserite le seguenti:
", qualora non sia possibile adottare misure sufficienti ma meno coercitive"
Corrispondentemente, all'art. 3, co. 1, lettera d), punto 2), nuovo comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, se l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente."

Motivazione: si adegua la disposizione al dettato della Direttiva 2008/115/CE (art. 15, paragrafo 1). Si rimuove il riferimento alla validita' in corso del passaporto, ritenendosi ugualmente utile, ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento, la consegna del passaporto scaduto.


7) All'art. 3, co. 1, lettera d), punto 3), nuovo comma 5, le parole: "a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi," sono soprresse, ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Le proroghe previste dal presente comma possono essere disposte solo qualora il ritardo nel rimpatrio sia dovuto alla mancata collaborazione del cittadino straniero o il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi degli articoli 15 o 16, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi, il questore dispone una o piu' delle misure di cui al comma 1-bis."

Motivazione: si consente il prolungamento del trattenimento solo nei casi in cui lo straniero sia da considerare socialmente pericoloso e nei casi in cui il ritardo nel rimpatrio sia ascrivibile al comportamento ostruzionistico dello straniero stesso. Si evita cosi' di penalizzare in modo sproporzionato lo straniero il cui rimpatrio sia ostacolato da comportamenti ostruzionistici di terzi (ad esempio, delle autorita' dello Stato di appartenenza).


8) All'art. 3, co. 1, lettera e), punto 3), nuovo art. 14-ter, co. 1, le parole: "programmi di rimpatrio volontario ed assistito" sono sotituite dalle seguenti:
"programmi di rimpatrio assistito".

Motivazione: dal comma 6 si evince come a tali programmi possano essere ammessi, seppure con alcune esclusioni, anche stranieri destinati all'accompagnamento coattivo. Si modifica la definizione dei programmi, per evitare che la definizione "rimpatrio volontario ed assistito" venga fatta valere, in sede interpretativa, per escludere quegli stranieri.


9) All'art. 3, co. 1, lettera e), punto 3), nuovo art. 14-ter, co. 5, lettera c), sono aggiunte, infine, le parole seguenti:
", con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis"

Motivazione: si esclude che l'eventuale condanna per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale comporti automaticamente l'esclusione dai programmi di rimpatrio assistito.

12 luglio 2011

circolare mininterno: regolarizzazione e placibio

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/circ-interno-29-6-2011.pdf potete trovare la circolare del 29/6/2011 del Capo della Polizia, Manganelli, nella quale si danno alcune istruzioni operative sull'applicazione del decreto-legge 89/2011 e sulle sue conseguenze del decreto rispetto alla regolarizzazione ex L. 102/2009.

Dafne Marzoli, che ringrazio, mi fa osservare come la circolare affermi, a proposito dei procedimenti di regolarizzazione rigettati, quanto segue (il grassetto e' mio):

"Nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dalla legge n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.

A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un'apposita istanza prodotta dall'interessato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti dalla norma."

Da una lettura piana di questi due paragrafi non si puo' che identificare l'interessato del secondo paragrafo con lo straniero al quale il permesso e' stato negato o revocato del primo paragrafo. Ma questa lettura si pone in contraddizione con quanto affermato nella circolare 23/6/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/circ-interno-23-6-2011.pdf) dello stesso Ministero (a firma, "d'ordine del Ministro", del Capo di Gabinetto), nella quale si afferma che l'unico soggetto legittimato a chiedere la revisione del provvedimento negativo sia il datore di lavoro.

A fine maggio, i vertici politici del Ministero avevano fatto una tremenda lavata di capo al povero prefetto Malandrino, colpevole di aver diramato, il 24/5/2011, una inappuntabile circolare (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/circ-interno-24-5-2011.pdf), in cui si diceva che non andavano piu' adottati dinieghi della regolarizzazione basati sulla sola condanna per art. 14 co. 5-ter, e che quelli gia' adottati potevano essere rivisti su istanza dello straniero. Il prefetto Malandrino era stato costretto, due giorni dopo, a pubblica autodafe' (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/circ-interno-26-5-2011-2.pdf).

Ora, sul punto, la sola differenza tra la circolare del 23/6/2011 (Capo del Gabinetto) e quella del 24/5/2011 (Malandrino) risiede nel soggetto legittimato a presentare istanza di revisione (datore di lavoro invece che lavoratore straniero). La circolare Manganelli azzera anche questa differenza.

Mi chiedo: verra' fatta una lavata di Capo della Polizia o siamo di fronte a un remake dei 4 cc di placibio (http://www.youtube.com/watch?v=RePBOTT6HVE)?

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 luglio 2011

decreto-legge 89/2011: emendamento conversione ai 18 anni

Cari amici,
la Commissione affari costituzionali della Camera ha completato l'esame del testo del decreto-legge 89/2011.

Merita attenzione particolare un emendamento della relatrice Bertolini, che allenta i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore eta', per gli stranieri originariamente individuati come "minori non accompagnati".

La modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 32 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 (*) fa si' che le condizioni di

a) esistenza di un provvedimento di affidamento o sottoposizione a tutela, e

b) completamento di un periodo di soggiorno triennale in Italia e del percorso biennale di integrazione gestito da un ente autorizzato

siano da considerare entrambe necessarie (in precedenza, ciascuna delle due era stata considerata sufficiente dalla giurisprudenza).

Il testo risultante dall'emendamento approvato (**) tornerebbe a rendere sufficiente ciascuna delle condizioni, limitandosi a richiedere, ove valga la prima, l'aggiunta di un parere positivo del Comitato per i minori stranieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) Testo vigente, dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009:

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.


(**) Testo risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali:

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.





4 luglio 2011

aggiornamento manuale; decreto-legge 89/2011

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/manuale-normativa-15.html
potrete trovare la versione del manuale sulla normativa aggiornata al
30 Aprile 2011.

A quest'ultimo aggiornamento hanno collaborato Paola Donati, Maria
Grazia Krawczyk e Chiara Valeri, che ringrazio.

Saro' grato anche a chi mi segnalera' errori e lacune.

Vi segnalo, infine, che in Commissione affari costituzionali, alla
Camera, e' iniziato l'esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 89/2011 (a.c. 4449).

Cordiali saluti
sergio briguglio

==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Investi nel futuro. Investi nelle nostre ricerche.
Destina il 5 x 1000 all'ENEA
Cerchiamo:
- nuove fonti e nuovi modi per produrre energia pulita e sicura.
- modi migliori per utilizzare e risparmiare energia.
- metodologie e tecnologie per innovare e rendere piu' competitivo il sistema produttivo nazionale.
- metodologie e tecnologie per la salvaguardia e il recupero dell'ambiente e per la tutela della nostra salute e del patrimonio artistico del Paese.
Il nostro codice fiscale e': 01320740580

27 giugno 2011

circolare mininterno; regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/circ-interno-23-6-2011.pdf, troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa al decreto-legge 89/2011.

Segnalo come nella stessa circolare si riprenda il tema delle istanze di regolarizzazione rigettate o da rigettare sulla base dell'asserito carattere preclusivo delle condanne per il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 (mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 giorni).

Sul tema, come ricorderete, il Ministero aveva emanato a fine Maggio disposizioni mirate a riaprire quei procedimenti, salvo poi revocarle due giorni dopo.

Ora, la possibilita' di revisione delle decisioni negative viene riproposta, con una leggera modifica. Piu' precisamente, il Ministero raccomanda agli Sportelli unici

a) di accogliere d'ufficio le istanze non ancora definite (in attesa di decisione o di giudizio);

b) di valutare caso per caso le istanze gia' definite (termini per il ricorso scaduti o impugnazione respinta in sede di giudizio), qualora cio' venga richiesto dal datore di lavoro interessato (unico soggetto legittimato ad agire in base alla L. 102/2009).


Cordiali saluti
sergio briguglio

24 giugno 2011

pubblicato il decreto-legge

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/decreto-legge-89-2011.html
troverete il testo del decreto-legge 89/2011, relativo al recepimento
della Direttiva 2008/115/CE e, per alcuni aspetti, della Direttiva
2004/38/CE.

Il decreto-legge e' stato pubblicato sulla G.U. di ieri.

Nei giorni prossimi seguiranno eventuali ulteriori considerazioni sui
contenuti del decreto.

Ringrazio Maurizio Buzzani, che mi ha segnalato l'avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Investi nel futuro. Investi nelle nostre ricerche.
Destina il 5 x 1000 all'ENEA
Cerchiamo:
- nuove fonti e nuovi modi per produrre energia pulita e sicura.
- modi migliori per utilizzare e risparmiare energia.
- metodologie e tecnologie per innovare e rendere piu' competitivo il sistema produttivo nazionale.
- metodologie e tecnologie per la salvaguardia e il recupero dell'ambiente e per la tutela della nostra salute e del patrimonio artistico del Paese.
Il nostro codice fiscale e': 01320740580

17 giugno 2011

ancora sullo schema di decreto-legge

Cari amici,
ancora con riferimento allo schema di decreto-legge di attuazione delle direttive europee, vi segnalo un punto, relativo alla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari, trascurato nel messaggio di ieri.

Sembra evincersi, da una delle modifiche apportate al D. Lgs. 30/2007, che anche  il familiare non titolare di diritto di soggiorno, ma "facilitato" ai sensi dell'art. 3, co. 2 (familiare a carico o convivente nel paese d'origine, o in condizioni di salute tali da rendere necessaria l'assistenza da parte del cittadino UE, o partner stabile con unione attestata), una volta ammesso in Italia, abbia diritto all'iscrizione anagrafica e al rilascio, se straniero, di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea.

Correggo anche quanto detto ieri rispetto alla figura del partner con unione stabile. Perche' fruisca delle facilitazioni relative a ingresso e soggiorno, e' sufficiente che l'unione sia ufficialmente attestata, non rilevando che lo sia da parte di uno Stato membro.

Riporto poi, di seguito, gli elementi principali delle disposizioni in materia di rimpatrio di cittadini stranieri.

1) Il reato di soggiorno illegale non si applica quando la condizione di irregolarita' dello straniero emerga durante i controlli della polizia di frontiera in fase di uscita dal territorio nazionale. In questi casi, non si adotta neanche un provvedimento di espulsione. E' una norma apprezzabile, soprattutto nel contesto attuale che - come ormai tutti sanno - rende praticamente obbligata la condizione di overstayer. Si tratta, anzi, di una vera e propria benedizione dell'overstaying: lo straniero che, trovata un'occupazione durante il suo soggiorno illegale, venga "chiamato" dal datore di lavoro nell'ambito del decreto-flussi, puo' lasciare l'Italia indisturbato e rientrarvi regolarmente.

Qualora poi il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione coattiva se lo straniero si presenta spontaneamente, in uscita, al posto di frontiera esterna.

2) Il provvedimento di espulsione non e' piu' un provvedimento obbligato per il prefetto, ma viene adottato, caso per caso, in base all'esame della condizione particolare dello straniero.

3) Il provvedimento di espulsione e' eseguito in modo coattivo
a) quando sia adottato per motivi di pericolosita',
b) quando sussita il rischio di fuga (v. punto seguente),
c) quando la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta,
d) quando lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario,
e) quando sia stato superato il termine per il rimpatrio volontario eventualmente concesso o sia stata violata una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore nelle more del rimpatrio,
f) quando l'espulsione sia stata adottata dal giudice quale misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva della pena o alternativa alla detenzione o, comunque, come conseguenza di una sanzione penale.

Osservo come resti in piedi, in linea di principio, l'antica idea di Maroni di continuare ad eseguire l'allontanamento coattivo in tutti i casi di semplice soggiorno illegale. In tali casi, infatti, il giudice di pace potrebbe sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione, rientrando cosi' tale provvedimento nella categoria delle espulsioni adottate a titolo di sanzione sostitutiva della pena. Resta inalterata pero', allo stato attuale, la disposizione (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998) secondo la quale tale sostituzione puo' essere effettuata solo quando non vi sia alcun impedimento all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera. E' poi da vedere se la Corte di Giustizia dell'Unione europea riterra' legittimo questo aggiramento delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (la Corte di Cassazione, ad esempio, tende a sposare la tesi opposta: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/ord-cass-11050-2011.pdf). Sulla questione, si veda pero' il punto 5, qui sotto.

4) Il rischio di fuga si ritiene presente quando lo straniero
a) non abbia un documento di viaggio valido o
b) non possa dimostrare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile o
c) abbia in precedenza dichiarato false generalita' o
d) abbia violato il termine concessogli per il rimpatrio o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluso l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE).

Osservo come non sia banale per uno straniero in condizioni di soggiorno illegale documentare la disponibilita' di alloggio, essendo improbabile che il proprietario dell'alloggio abbia ottemperato agli adempmenti previsti (es.: comunicazione di cessione di fabbricato).

5) Quando non si debba procedere all'espulsione coattiva, lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine compreso tra 7 e 30 giorni (prorogabile, se necessario) per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito.

Acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale. Suppongo lo faccia perche' sia dichiarato estinto il procedimento. Se e' cosi', si deve escludere che l'intenzione del Governo sia quella di sottrarre tutte le espulsioni al regime imposto dalla Direttiva. In altri termini, l'ordine logico verrebbe ad essere il seguente:
a) il prefetto valuta se sussista uno dei motivi per l'adozione del provvedimento di allontanamento coattivo (es.: rischio di fuga);
b) se non sussite alcun motivo, lo straniero ha la possibilita' di chiedere la concessione del termine per il rimpatrio volontario;
c) se gli viene concesso e se ne va, amici come prima;
d) se non se ne va, si procede con le misure coattive, passando o meno (poco cambia) attraverso la condanna per soggiorno illegale.

Osservo come non sia definita adeguatamente la condizione di mancata richiesta, da parte dello straniero, del termine per il rimpatrio volontario. Occorrerebbe prevedere, piuttosto, una esplicita rinuncia alla richiesta, assumendo che, in tutti gli altri casi, la richiesta sia stata implicitamente avanzata. Non si vede infatti quale beneficio lo straniero possa trarre dal rinunciare a questa procedura.

6) In caso di concessione del termine, lo straniero deve dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite (anche qui, trattandosi di solito di risorse provenienti da lavoro nero, sara' arduo dimostrarne la provenienza lecita). Il questore impone allo straniero almeno una misura limitativa della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma). Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal giudice di pace. La violazione di una delle misure adottate e' punita con la multa fino a 18.000 euro e - come detto - l'espulsione coattiva.

7) Le disposizioni relative al rimpatrio volontario non si applicano in caso di respingimento alla frontiera (incluso quello differito).

8) Il divieto di reingresso vale per un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni, potendo essere di durata superiore nei casi di espulsione per motivi di pericolosita'. In caso di rimpatrio volontario, lo straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato il termine concessogli per lasciare l'Italia.

9) In corrispondenza ad un provvedimento coattivo di allontanamento, si puo' dar luogo a trattenimento in CIE nei casi in cui gia' oggi e' consentito o quando vi sia rischio di fuga.

10) Quando l'espulsione non sia stata adottata per motivi di pericolosita' e lo straniero sia in possesso del documento di viaggio valido, il questore puo' adottare, in luogo del trattenimento, una o piu' delle misure limitative della liberta' personale citate al punto 6, con le stesse conseguenze in fatto di convalida giudiziaria e sanzioni.

Osservo come la valutazione della possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe essere effettuata, in base alla Direttiva, in tutti i casi; non mi sembra legittimo escluderla in modo generale quando lo straniero sia privo di documento di viaggio valido (questo fatto non priva necessariamente di efficacia la misura alternativa).

11) Il trattenimento puo' essere prorogato dal giudice di pace di ulteriori periodi di due mesi ciascuno, fino a un massimo di 18 mesi.

12) Quando il trattenimento non sia possibile o non sia piu' consentito, il questore ordina allo straniero di lasciare l'Italia entro 7 giorni. Il questore puo' (nota: non deve) accompagnare l'ordine con documentazione necessaria per raggiungere la rappresentanza consolare del suo paese e per rientrare in tale paese (o, se non e' possibile, in quello di provenienza), incluso il titolo di viaggio (biglietto).

La violazione dell'ordine (quando non vi sia un giustificato motivo) comporta la sanzione della multa fino a 20.000 euro. Viene adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore (con multa fino a 30.000 euro). La procedura puo' essere iterata senza limiti. La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva (solo se immediatamente eseguibile, pero').

L'allontanamento dello straniero non e' intralciato dal procedimento penale in corso (che anzi si interrompe ad allontanamento avvenuto).

Osservo come l'aver rimpiazzato la pena della reclusione con quella della multa risulta coerente con la sentenza della Corte di Giustizia (C-61/11), che aveva censurato la normativa italiana sulla base della inefficacia, ai fini dell'allontanamento, di una pena detentiva. Resta aperta la possibilita' che la Corte censuri le vecchie disposizioni (e le nuove) sulla base della violazione del principio di proporzionalita'. Resta in piedi, infatti, la spirale di intimazioni al rimpatrio e di restrizioni della liberta' su cui la Cassazione ha chiesto che la Corte di Giustizia si pronunci con procedura d'urgenza (v. ordinanza citata al punto 3).

13) In caso di fuga dal CIE si da' luogo a un nuovo provvedimento di trattenimento.

14) Possono essere attivati programmi di rimpatrio volontario assistito. In caso di ammissione dello straniero ad uno di questi programmi, sono sospesi i provvedimenti di respingimento, di espulsione per motivi diversi dalla pericolosita', di intimazione a lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure limitative della liberta' personale eventualmente adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE). L'effettuazione del rimpatrio assistito comporta l'interruzione del procedimento relativo al reato di soggiorno illegale. Il sottrarsi al programma di rimpatrio da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva.

Non si puo' fruire del rimpatrio assistito
a) quando lo si sia gia' fatto in passato, ne'
b) quando si tratti di straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita', per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, ne'
c) quando lo straniero abbia violato il divieto di reingresso o una delle misure imposte dal questore.

15) Il respingimento e l'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare.

Osservo come sarebbe stato opportuno, nell'ambito di questa disposizione, disciplinare il respingimento dei minori con maggiore attenzione alla tutela della categoria.

Rimando a un prossio messaggio per un'analisi piu' approfondita degli elementi contenuti nello schema di decreto legge e della effettiva compatibilita' con le dsposizioni europee. Mi limito qui a osservare (forse in modo precipitoso) che per molti aspetti la disciplina del rimpatrio degli stranieri ne esce migliorata. L'unico elemento peggiorativo (non da poco, pero') e' il prolungamento dei termini massimi del trattenimento (per altro, compatibile con la Direttiva). In proposito osservo come dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge poi approvato come L. 94/2009 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/giugno/as-733.html) si ricava un costo del trattenimento in CIE di 55 euro al giorno per ogni straniero trattenuto. Un trattenimento della durata di 18 mesi verrebbe a costare poco meno di 30.000 euro. Mi chiedo: se questi 30.000 euro andassero a finanziare i programmi di rimpatrio assistito (nella forma di somma depositata sul conto corrente dello straniero in patria, non su quello di qualche organismo preposto a fingere di organizzare rimpatri...), quale straniero ostacolerebbe la procedura di rimpatrio?

Non mi sfugge, ovviamente, che se lo standard di rimpatrio assistito fosse questo, lo scopo della migrazione irregolare potrebbe diventare quello di essere intercettati dalla polizia sul territorio, piuttosto che di inserirsi in Italia sottraendosi ai controlli.

Cordiali saluti
sergio briguglio