Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/novembre/circ-interno-30-10-2012-2.pdf
troverete la circolare della Commissione nazionale per il diritto
d'asilo relativa alla posizione di chi provenga dalla Libia.
Si chiarisce che la possibilita' di rilascio di un permesso per
motivi umanitari, in assenza dei presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale, prescinde dal fatto che sia stato
presentato un ricorso contro l'eventuale diniego.
Aggiungerei, trattandosi di diritti soggettivi (rispetto ai quali le
procedure hanno un carattere ricognitivo, ma non costitutivo), che
dell'orientamento favorevole alla concessione della protezione
umanitaria possono avvalersi anche coloro che, fuggiti dalla Libia,
non abbiano ancora presentato domanda di protezione internazionale.
Ringrazio Igor Zirilli, che mi ha fatto avere la circolare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
4 novembre 2012
circolari; proposte di riforma
Cari amici,
vi segnalo due circolari rilevanti:
1) la circolare del Mnistero dell'interno 25/10/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-interno-25-10-2012.pdf), con la quale si dispone l'iscrizione al SSN degli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione, a condizione che siano in possesso del codice fiscale. Per chi non lo abbia ancora, si dovra' attendere la convocazione presso lo Sportello Unico; nel frattempo il lavoratore straniero avra' diritto all'assistenza al pari degli stranieri illegalmente presenti (codice STP). Sarebbe stato molto piu' opportuno prevedere per tutti il rilascio di un codice fiscale provvisorio e l'iscrizione immediata al SSN, come disposto dalla Regione Lombardia (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-lombardia-8-10-2012.pdf);
2) la circolare del Ministero dell'interno 30/10/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/novembre/circ-interno-30-10-2012.pdf), con la quale si danno disposizioni relative alla possibilita', per gli stranieri fuggiti dalla Libia senza esserne cittadini, la cui richiesta di protezione internazionale sia stata rigettata, di far riesaminare la propria domanda.
Vi segnalo infine, sul sito di Pietro Ichino, una mia nota contenente proposte per una riforma della normativa in materia di immigrazione e cittadinanza: http://www.pietroichino.it/?p=23864.
Cordiali saluti
sergio briguglio
5 ottobre 2012
circolare mininterno regolarizzazione
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-interno-4-10-2012.pdf
troverete la circolare 4/10/2012, con cui il Ministero dell'interno
da' notizia del parere dell'Avvocatura dello Stato di cui vi avevo
scritto ieri e lo fa proprio.
Ringrazio Francesca Nicodemi, che mi ha segnalato la circolare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-interno-4-10-2012.pdf
troverete la circolare 4/10/2012, con cui il Ministero dell'interno
da' notizia del parere dell'Avvocatura dello Stato di cui vi avevo
scritto ieri e lo fa proprio.
Ringrazio Francesca Nicodemi, che mi ha segnalato la circolare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
4 ottobre 2012
parere avvocatura dello stato
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/par-avv-st-4-10-2012.pdf
del mio sito troverete il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato
su richiesta dei ministeri competenti sull'interpretazione piu'
corretta della nozione di "organismo pubblico", di cui all'art. 5 D.
Lgs. 109/2012 (regolarizzazione).
Come gia' ricordato in altri messaggi, la presenza dello straniero
deve risalire, perche' si possa procedere alla regolarizzazione, a
prima del 31/12/2011, e la cosa deve essere attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici.
Finora, salvo un po' di esempi ovvi, non era stato chiarito da alcuna
circolare a che tipo di organismi si dovesse guardare.
Ora il Legislatore delegato (il Governo) sembra chiedere
all'Avvocatura dello Stato: ma cosa intendevo dire con quell'oscura
espressione?
L'Avocatura dello Stato risponde fornendo un'interpretazione
amplissima. Sembra di essere tornati a slogan degli anni '70 ("il
privato e' pubblico"). La cosa, comunque, puo' avere risvolti molto
positivi ai fini della regolarizzazione. A condizione, naturalmente,
che venga rilanciata da una circolare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/par-avv-st-4-10-2012.pdf
del mio sito troverete il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato
su richiesta dei ministeri competenti sull'interpretazione piu'
corretta della nozione di "organismo pubblico", di cui all'art. 5 D.
Lgs. 109/2012 (regolarizzazione).
Come gia' ricordato in altri messaggi, la presenza dello straniero
deve risalire, perche' si possa procedere alla regolarizzazione, a
prima del 31/12/2011, e la cosa deve essere attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici.
Finora, salvo un po' di esempi ovvi, non era stato chiarito da alcuna
circolare a che tipo di organismi si dovesse guardare.
Ora il Legislatore delegato (il Governo) sembra chiedere
all'Avvocatura dello Stato: ma cosa intendevo dire con quell'oscura
espressione?
L'Avocatura dello Stato risponde fornendo un'interpretazione
amplissima. Sembra di essere tornati a slogan degli anni '70 ("il
privato e' pubblico"). La cosa, comunque, puo' avere risvolti molto
positivi ai fini della regolarizzazione. A condizione, naturalmente,
che venga rilanciata da una circolare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
19 settembre 2012
versione aggiornata del manuale sulla normativa
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/manuale-normativa-23.html
troverete una versione del mio manuale sulla normativa relativa a
stranieri e comunitari aggiornata al 31/8/2012. In particolare, tiene
conto dei decreti legislativi 108/2012 e 109/2012, recentemente
entrati in vigore.
Saro' grato a chi mi segnalera' errori e imprecisioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/manuale-normativa-23.html
troverete una versione del mio manuale sulla normativa relativa a
stranieri e comunitari aggiornata al 31/8/2012. In particolare, tiene
conto dei decreti legislativi 108/2012 e 109/2012, recentemente
entrati in vigore.
Saro' grato a chi mi segnalera' errori e imprecisioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
13 settembre 2012
circolare mininterno regolarizzazione
Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/circ-interno-12-9-2012.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno 12/9/2012 sulla procedura di regolarizzazione.
Ringrazio Giacomo Cellini, che me l'ha inviata.
Nella circolare, si chiarisce che la regolarizzazione puo' comportare anche il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a lavoratori che siano gia' regolarmente soggiornanti ad altro titolo.
Si afferma anche che deve essere la questura a fornire allo Sportello Unico elementi relativi alla sussistenza del requisito di presenza in Italia al 31/12/2011. Se interpreto bene il paragrafo corrispondente, sembra che onere del lavoratore straniero sia solo provare la sua presenza prima dell'inizio dell'anno in corso, restando a carico della questura l'onere di provare che la presenza non ha avuto carattere continuativo (es.: effettiva esecuzione di un accompagnamento alla frontiera o altra forma di registrazione dell'uscita dal territorio nazionale).
Nulla si dice sui criteri da applicare per considerare idonee le prove di presenza. Osservo, riguardo a questo punto, che gli eventuali buoni propositi di questo governo non sono sufficienti, dal momento che le pratiche relative all'imminente regolarizzazione si concluderanno verosimilmente nel corso della prossima legislatura.
Si chiarisce poi come gli stranieri che ottengono il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della regolarizzazione sono tenuti a versare il contributo previsto per il rilascio del permesso, ma non a sottoscrivere l'accordo di integrazione (essendo entrati in Italia prima del 10/3/2012).
Finche' la procedura di regolarizzazione non e' completata, lo straniero irregolarmente soggiornante dovra' portare con se', allo scopo di evitare sanzioni per soggiorno illegale, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di emersione, consegnatagli dal datore di lavoro.
Cordiali saluti
sergio briguglio
11 settembre 2012
articolo su lavoce.info
Cari amici,
alla pagina http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003270.html del
sito de lavoce.info troverete un mio breve articolo sui contenuti
auspicabili di una agenda del governo in materia di immigrazione.
In una scheda allegata all'articolo
(http://www.lavoce.info/articoli/-immigrazione/pagina1003272.html)
cerco di individuare misure che potrebbero essere utilmente adottate
(alcune per via legislativa, molte per via amministrativa) anche in
mancanza di una maggioranza politica compatta.
Ringrazio Elena Rozzi per i molti suggerimenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003270.html del
sito de lavoce.info troverete un mio breve articolo sui contenuti
auspicabili di una agenda del governo in materia di immigrazione.
In una scheda allegata all'articolo
(http://www.lavoce.info/articoli/-immigrazione/pagina1003272.html)
cerco di individuare misure che potrebbero essere utilmente adottate
(alcune per via legislativa, molte per via amministrativa) anche in
mancanza di una maggioranza politica compatta.
Ringrazio Elena Rozzi per i molti suggerimenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
7 settembre 2012
registrazione decreto regolarizzazione e circolare congiunta
Cari amici,
il decreto del Ministro dell'interno sulla regolarizzazione, di cui
vi avevo dato notizia col precedente messaggio, e' stato registrato
dalla Corte dei Conti nella forma gia' segnalata. Potete trovarlo
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/decr-interno-regolarizz.pdf.
E' stata pubblicata, oggi, anche la relativa circolare congiunta del
Ministero dell'interno e del lavoro
(ttp://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/circ-interno-lavoro-7-9-12.pdf)
che richiama le varie disposizioni.
Non trovo ancora indicazioni sui criteri relativi alla prova di
presenza dal 31/11/2012. Si afferma solo che andra' dichiarata la
data e la frontiera di ingresso in Italia. Dal momento che puo'
trattarsi di un attraversamento non soggetto a controlli, da un
valico non autorizzato, mi sfugge l'utilita' di questo dato.
Mi auguro che questo punto (il piu' delicato dell'intera procedura)
sia chiarito prima del 15 Settembre (data a partire dalla quale
possono essere presentate le istanze di emersione), in modo che sia
chiaro agli interessati se la presentazione dell'istanza sia
destinata a determinare la regolarizzazione del lavoratore o la sua
espulsione. In questo secondo caso, il lavoratore potrebbe almeno
interrompere il rapporto di lavoro prima che il datore di lavoro
proceda, evitando cosi' che lo stesso datore proceda, mettendosi al
riparo da sanzioni e inguaiando il lavoratore. Ricordo infatti che il
datore sana comunque la propria posizione, se l'esito negativo del
procedimento e' dovuto a motivi non imputabili alla propria volonta'.
Non esiste invece, per una scelta dissennata di chi ha scritto il
testo della disposizione, una protezione simmetrica per il
lavoratore. Cosi', la clausola relativa alla dichiarazione congiunta
dell'avvenuta regolarizzazione in materia retributiva e', di fatto,
priva di effetto: se il lavoratore, a fronte di una mancata
regolarizzazione, rifiutasse di firmare la dichiarazione,
provocherebbe il rigetto dell'istanza di emersione, con conseguente
ripristino delle sanzioni previste per il suo soggiorno illegale.
Ringrazio Olga De Los Santos, che mi ha segnalato registrazione del
decreto e pubblicazione della circolare
(http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx).
Cordiali saluti
sergio briguglio
il decreto del Ministro dell'interno sulla regolarizzazione, di cui
vi avevo dato notizia col precedente messaggio, e' stato registrato
dalla Corte dei Conti nella forma gia' segnalata. Potete trovarlo
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/decr-interno-regolarizz.pdf.
E' stata pubblicata, oggi, anche la relativa circolare congiunta del
Ministero dell'interno e del lavoro
(ttp://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/circ-interno-lavoro-7-9-12.pdf)
che richiama le varie disposizioni.
Non trovo ancora indicazioni sui criteri relativi alla prova di
presenza dal 31/11/2012. Si afferma solo che andra' dichiarata la
data e la frontiera di ingresso in Italia. Dal momento che puo'
trattarsi di un attraversamento non soggetto a controlli, da un
valico non autorizzato, mi sfugge l'utilita' di questo dato.
Mi auguro che questo punto (il piu' delicato dell'intera procedura)
sia chiarito prima del 15 Settembre (data a partire dalla quale
possono essere presentate le istanze di emersione), in modo che sia
chiaro agli interessati se la presentazione dell'istanza sia
destinata a determinare la regolarizzazione del lavoratore o la sua
espulsione. In questo secondo caso, il lavoratore potrebbe almeno
interrompere il rapporto di lavoro prima che il datore di lavoro
proceda, evitando cosi' che lo stesso datore proceda, mettendosi al
riparo da sanzioni e inguaiando il lavoratore. Ricordo infatti che il
datore sana comunque la propria posizione, se l'esito negativo del
procedimento e' dovuto a motivi non imputabili alla propria volonta'.
Non esiste invece, per una scelta dissennata di chi ha scritto il
testo della disposizione, una protezione simmetrica per il
lavoratore. Cosi', la clausola relativa alla dichiarazione congiunta
dell'avvenuta regolarizzazione in materia retributiva e', di fatto,
priva di effetto: se il lavoratore, a fronte di una mancata
regolarizzazione, rifiutasse di firmare la dichiarazione,
provocherebbe il rigetto dell'istanza di emersione, con conseguente
ripristino delle sanzioni previste per il suo soggiorno illegale.
Ringrazio Olga De Los Santos, che mi ha segnalato registrazione del
decreto e pubblicazione della circolare
(http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx).
Cordiali saluti
sergio briguglio
4 settembre 2012
decreto mininterno sulla regolarizzazione
Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/decr-interno-regolarizz.pdf del mio sito troverete il testo (non ufficiale) del decreto del Ministro dell'interno con cui vengono definite le modalia' di presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 109/2012.
Il decreto chiarisce che possono presentare istanza di emersione anche i datori di lavoro non italiani che godono del diritto di libera circolazione in quanto cittadini UE o familiari stranieri di questi.
Il decreto fissa anche la soglia di reddito per l'ammissione del datore di lavoro alla procedura di regolarizzazione. Continuo a nutrire forti dubbi sulla legittimita' costituzionale di una disposizione che esclude dalla possibilita' di sanare gli illeciti commessi in relazione al rapporto di lavoro il datore a basso reddito.
Vengono anche date precise indicazioni sugli adempimenti relativi alla regolarizzazione degli oneri retributivi, contributivi e fiscali, e al versamento del contributo una tantum di 1.000 euro. Su tale versamento fornisce istruzioni anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 31/8/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/ris-ag-entr-31-8-2012.pdf).
Restano ancora incerti i criteri che saranno adottati per valutare la prova di presenza continuativa del lavoratore in Italia a partire dal 31/12/2011.
Non dovrebbe sussistere alcun dubbio invece, a dispetto delle inesattezze contenute in qualche circolare, sul fatto che sono regolarizzabili anche posizioni che coinvolgono stranieri legalmente soggiornanti (ad esempio, titolari di permessi che non consentono svolgimento di attivita' lavorativa). Il testo delle disposizioni di cui all'art. 5 D. Lgs. 109/2012 sembra vincolare l'amministrazione a rilasciare anche in questi casi, se lo straniero ne fa richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (che' altrimenti non avrebbe senso la stipula del contratto di soggiorno per lavoro).
Ringrazio Silvia Canciani, che mi ha inviato il testo del decreto.
Cordiali saluti
sergio briguglio
6 agosto 2012
circolari mininterno regolarizzazione
Cari amici,
alle pagine
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-27-7-2012.pdf
e
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-31-7-2012.pdf
troverete le due circolari del Ministero dell'interno sul D. Lgs. 109/2012 in materia di sanzioni per i datori di lavoro e, soprattutto, di regolarizzazione di rapporti di lavoro illegali.
Riguardo alla regolarizzazione, si e' in attesa del Decreto interministeriale, che indichera' i requisiti di reddito che il datore deve soddisfare per regolarizzare il rapporto e le modalita' per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione. Le circolari sono, cosi', piuttosto avare di chiarimenti.
Osservo intanto (e mi auguro che chi deve scrivere il decreto interministeriale rifletta sul punto) come sia di dubbia legittimita' una norma che consente di sanare la propria posizione solo ai datori di lavoro con reddito superiore a una certa soglia; legittimamente si potrebbe, al piu', imporre il requisito di reddito per la prosecuzione del rapporto.
La prima circolare afferma che puo' presentare istanza di regolarizzazione anche il titolare di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea. Questa possibilita' non e' esplicitamente prevista dal decreto legislativo. La circolare sembra ricavarla da una equiparazione tra quella carta di soggiorno e il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. E' un'equiparazione che trova fondamento solo nell'assonanza tra la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e il vecchio nome del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). Il fondamento giuridico per l'ammissione dei familiari di cittadino UE (che sanerebbe la dimenticanza del Legislatore delegato) potrebbe ravvisarsi, caso mai, nell'equiparazione tra tali familiari e i loro congiunti cittadini UE, e tra questi e i cittadini italiani ai fini dello svolgimento di ogni attivita' economica (art. 19 D. Lgs. 30/2007). Dovrebbero pero', allora, essere ammessi anche i familiari stranieri di cittadino UE con carta di soggiorno ordinaria (non permanente).
Si chiarisce anche come l'esclusione dei lavoratori segnalati al Sistema Informativo Schengen non riguarda i casi in cui la segnalazione sia stata effettuata dall'Italia, a seguito di semplice espulsione per soggiorno illegale. Anche in questo caso si tratta di una forzatura del testo; e, anche in questo caso, di una forzatura positiva, e nella linea dell'interpretazione che e' stata data anche in passato a quella clausola di esclusione. Per il futuro, c'e' da augurarsi che le disposizioni relative a regolarizzazioni siano scritte esplicitando questa delimitazione.
Riguardo alla prova di presenza anteriore al 31/12/2011, la circolare si limita ad indicare come tale prova certamente manchi quando lo straniero sia stato intercettato in ingresso nel corso del 2012. Si puo' sorridere di questa indicazione (viene in mente una canzone di Checco Zalone sull'olio di fegato di merluzzo). Un'analisi piu' attenta fa capire, pero', che ci si prepara - giustamente - a spostare sull'amministrazione l'onere della prova contraria. Vedremo cosa ci si inventera', poi, per curare l'altra stupidaggine contenuta nella norma transitoria: il fatto che la prova di presenza anteriore al 31/12/2011 debba basarsi su documentazione rilasciata da organismi pubblici (vecchi biglietti della metro finiranno per valere piu' della dentiera di Churchill).
Tace, su questi punti, la seconda circolare.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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