6 agosto 2012

circolari mininterno regolarizzazione

Cari amici,
alle pagine

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-27-7-2012.pdf

e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-31-7-2012.pdf

troverete le due circolari del Ministero dell'interno sul D. Lgs. 109/2012 in materia di sanzioni per i datori di lavoro e, soprattutto, di regolarizzazione di rapporti di lavoro illegali.

Riguardo alla regolarizzazione, si e' in attesa del Decreto interministeriale, che indichera' i requisiti di reddito che il datore deve soddisfare per regolarizzare il rapporto e le modalita' per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione. Le circolari sono, cosi', piuttosto avare di chiarimenti.

Osservo intanto (e mi auguro che chi deve scrivere il decreto interministeriale rifletta sul punto) come sia di dubbia legittimita' una norma che consente di sanare la propria posizione solo ai datori di lavoro con reddito superiore a una certa soglia; legittimamente si potrebbe, al piu', imporre il requisito di reddito per la prosecuzione del rapporto.

La prima circolare afferma che puo' presentare istanza di regolarizzazione anche il titolare di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea. Questa possibilita' non e' esplicitamente prevista dal decreto legislativo. La circolare sembra ricavarla da una equiparazione tra quella carta di soggiorno e il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. E' un'equiparazione che trova fondamento solo nell'assonanza tra la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e il vecchio nome del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). Il fondamento giuridico per l'ammissione dei familiari di cittadino UE (che sanerebbe la dimenticanza del Legislatore delegato) potrebbe ravvisarsi, caso mai, nell'equiparazione tra tali familiari e i loro congiunti cittadini UE, e tra questi e i cittadini italiani ai fini dello svolgimento di ogni attivita' economica (art. 19 D. Lgs. 30/2007). Dovrebbero pero', allora, essere ammessi anche i familiari stranieri di cittadino UE con carta di soggiorno ordinaria (non permanente).

Si chiarisce anche come l'esclusione dei lavoratori segnalati al Sistema Informativo Schengen non riguarda i casi in cui la segnalazione sia stata effettuata dall'Italia, a seguito di semplice espulsione per soggiorno illegale. Anche in questo caso si tratta di una forzatura del testo; e, anche in questo caso, di una forzatura positiva, e nella linea dell'interpretazione che e' stata data anche in passato a quella clausola di esclusione. Per il futuro, c'e' da augurarsi che le disposizioni relative a regolarizzazioni siano scritte esplicitando questa delimitazione.

Riguardo alla prova di presenza anteriore al 31/12/2011, la circolare si limita ad indicare come tale prova certamente manchi quando lo straniero sia stato intercettato in ingresso nel corso del 2012. Si puo' sorridere di questa indicazione (viene in mente una canzone di Checco Zalone sull'olio di fegato di merluzzo). Un'analisi piu' attenta fa capire, pero', che ci si prepara - giustamente - a spostare sull'amministrazione l'onere della prova contraria. Vedremo cosa ci si inventera', poi, per curare l'altra stupidaggine contenuta nella norma transitoria: il fatto che la prova di presenza anteriore al 31/12/2011 debba basarsi su documentazione rilasciata da organismi pubblici (vecchi biglietti della metro finiranno per valere piu' della dentiera di Churchill).

Tace, su questi punti, la seconda circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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