Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/circ-interno-12-9-2012.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno 12/9/2012 sulla procedura di regolarizzazione.
Ringrazio Giacomo Cellini, che me l'ha inviata.
Nella circolare, si chiarisce che la regolarizzazione puo' comportare anche il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a lavoratori che siano gia' regolarmente soggiornanti ad altro titolo.
Si afferma anche che deve essere la questura a fornire allo Sportello Unico elementi relativi alla sussistenza del requisito di presenza in Italia al 31/12/2011. Se interpreto bene il paragrafo corrispondente, sembra che onere del lavoratore straniero sia solo provare la sua presenza prima dell'inizio dell'anno in corso, restando a carico della questura l'onere di provare che la presenza non ha avuto carattere continuativo (es.: effettiva esecuzione di un accompagnamento alla frontiera o altra forma di registrazione dell'uscita dal territorio nazionale).
Nulla si dice sui criteri da applicare per considerare idonee le prove di presenza. Osservo, riguardo a questo punto, che gli eventuali buoni propositi di questo governo non sono sufficienti, dal momento che le pratiche relative all'imminente regolarizzazione si concluderanno verosimilmente nel corso della prossima legislatura.
Si chiarisce poi come gli stranieri che ottengono il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della regolarizzazione sono tenuti a versare il contributo previsto per il rilascio del permesso, ma non a sottoscrivere l'accordo di integrazione (essendo entrati in Italia prima del 10/3/2012).
Finche' la procedura di regolarizzazione non e' completata, lo straniero irregolarmente soggiornante dovra' portare con se', allo scopo di evitare sanzioni per soggiorno illegale, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di emersione, consegnatagli dal datore di lavoro.
Cordiali saluti
sergio briguglio
Nessun commento:
Posta un commento