17 novembre 2011

corso asgi - provincia di roma

Cari amici,
ricevo da Salvatore Fachile questa segnalazione di un corso di formazione organizzato dall'ASGI per conto della Provincia di Roma.

Cordiali saluti
sergio briguglio


------------


Sono aperte fino al 25 novembre 2011 le iscrizioni a TATTIC,
un corso gratuito di formazione giuridico-relazionale sull'immigrazione;
diretto a operatori pubblici e privati che sono interessati/e a formarsi per lavorare meglio con i migranti ,
il corso è finanziato dal Fondo Europeo (FEI), gestito dalla Provincia di Roma,
le lezioni di diritto sono curate da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione),
mentre quelle relazionali dall'Associazione Le Barbe della Gioconda.
  • il corso si terrà in 4 differenti sedi: Roma, Pomezia, Tivoli e Civitavecchia: ogni corsista può scegliere la sede in cui iscriversi, ma è importante considerare che la sede di Roma Testaccio è molto più richiesta e non è certo che si possa far partecipare tutti.
  • Ogni classe sarà composta da 15 corsisti.
  • ci saranno 12 incontri di 5 ore, una mattina a settimana a partire da dicembre 2011.
Di seguito l'estratto del bando pubblicato dalla Provincia di Roma e il link per iscriversi.


http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/avviso-la-selezione-di-60-partecipanti-alle-attività-formative-previste-dal-pr

Avviso per la selezione di 60 partecipanti alle attività formative previste dal progetto TATTIC
Avviso per la selezione di 60 partecipanti alle attività formative previste dal progetto TATTIC (Territori di Accoglienza, Tutela dei diritti e Integrazione dei Cittadini dei paesi terzi) - finanziato nell'ambito del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (FEI) rivolto ad operatori CPI e della rete dei servizi pubblici per l'impiego; dipendenti, collaboratori e volontari dell'associazionismo e del Terzo Settore.

16 novembre 2011

ancora sul dpr 179/2011

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html troverete un sommario del DPR 179/2011 (Regolamento relativo all'accordo di integrazione), contenente anche alcune note critiche.

Per una valutazione del testo mi limito a riportare qui sotto quanto avevo scritto in merito allo schema di regolamento approntato un anno fa. Le considerazioni restano attuali, data la scarsa entita' delle differenze tra quel testo e quello definitivamente adottato.

Cordiali saluti
sergio briguglio


----------



Date: Mon, 25 Oct 2010 10:33:43 +0200
To: Recipient List Suppressed:;
From: Sergio Briguglio <sergio.briguglio@enea.it>
Subject: accordo di integrazione: una virgola e sedici punti
Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/somm-accordo-integrazione.html troverete un sommario delle principali disposizioni contenute nello schema di regolamento relativo all'accordo di integrazione.

Il riferimento e' al testo comunicato dalla Presidenza del Consiglio ai Ministri competenti, alla Conferenza delle Regioni e delle Province auronome e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/schema-reg-acc-integraz.pdf), in parte diverso da quello a suo tempo pubblicato da diversi siti web. In particolare, e' prevista l'assegnazione di un bonus iniziale di 16 punti ed e' scomparsa la previsione di una possibile influenza dell'inadempimento parziale da parte dello straniero sulle decisioni dell'amministrazione in materia di concessione della cittadinanza.

Vi propongo qui due osservazioni - la prima seria, la seconda meno - sui contenuti dello schema di regolamento.


1) E' previsto che la risoluzione dell'accordo per inadempimento determini la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione.

Questa disposizione non sembra sufficientemente rispettosa del dettato della legge. L'articolo 4-bis D. Lgs. 286/1998 impone infatti che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [od a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" - in tutti i casi, cioe', in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee.

Non mi e' dato di comprendere i motivi di uno scostamento cosi' marcato della disposizione regolamentare da quella di rango superiore.


2) Lo schema di regolamento chiarisce che i 16 punti di bonus iniziale corrispondono, coerentemente con quanto riportato nell'Allegato B allo stesso schema, al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (10 punti) e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia (6 punti). Se al momento della verifica dell'accordo si rileva come lo straniero non abbia raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati. Primo dubbio: dato che accumulazione e perdita di punti hanno effetto solo a partire dal momento in cui la verifica viene effettuata (due anni dopo la sottoscrizione dell'accordo), quale importanza puo' avere il fatto che lo Stato scommetta sul fatto che lo straniero riuscira' comunque a raggiungere quei livelli minimi di conoscenza? Puo' forse lo straniero utilizzare la dotazione iniziale di punti, in attesa che la verifica abbia luogo, per conquistare piu' facilmente l'elegante tostapane di Carrefour?

Lo schema continua disponendo che, qualora invece in sede di verifica siano accertati livelli di conoscenza superiori ai minimi corrispondenti al bonus iniziale, "si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato". Ho riportato tra virgolette il frammento perche' la punteggiatura gioca qui, a fini ermeneutici, un ruolo fondamentale.

Se la parola aggiuntivi non fosse preceduta da una virgola, si potrebbe interpretare il testo nel senso che - poniamo - il conseguimento di un livello A2 nella conoscenza della lingua italiana comporti l'assegnazione allo straniero di ulteriori 10 punti (tale e' la differenza di punteggio prevista tra i due livelli nell'Allegato B). Se cosi' fosse, l'assegnazione del bonus iniziale risulterebbe totalmente priva di significato. Avrebbe infatti rilievo solo il punteggio calcolato a seguito della verifica, e nelle more di questa, a meno di improbabili convenzioni con la Carrefour, lo straniero potrebbe fare dei 16 punti di bonus un uso che il decoro mi vieta di esplicitare.

La virgola pero' c'e' e impone una diversa interpretazione: il conseguimento del livello A2 (resto all'esempio di prima) comporta l'assegnazione di 20 punti oltre ai 16 inizialmente concessi allo straniero. Se e' vero che questa e' l'unica interpretazione possibile della disposizione regolamentare, ne derivano due conseguenze. La prima - positiva, sotto il profilo della tecnica normativa - e' che l'assegnazione del bonus non resta priva di significato: basta infatti conseguire livelli di conoscenza superiori a quelli minimi per incamerare, nei fatti, per due volte il punteggio previsto per gli stessi minimi(*).

La seconda conseguenza - meno positiva sotto quello stesso profilo - e' che tutta la complessa definizione dei punteggi che spettano allo straniero che venga insignito alla medaglia d'oro al valor civile, si laurei alla Normale di Pisa o faccia venti ore settimanali di volontariato alle Misericordie ha rilievo solo quando lo stesso straniero sia uno sfaticato, un formidabile evasore fiscale, un delinquente di mezza tacca e/o un pessimo automobilista. Vediamo perche'.

Qualora lo straniero abbia figli in eta' da obbligo scolastico, l'inadempimento colpevole di tale obbligo comporta l'inadempimento dell'accordo, quale che sia il punteggio conseguito. Assumiamo allora che non vi siano figli, o che, essendovene, l'obbligo scolastico sia debitamente rispettato. Assumiamo anche, per il momento, che lo straniero sia sufficientemente coscienzioso da frequentare il corso di educazione civica organizzato dallo Sportello Unico e che non commetta reati ne' illeciti amministrativi o tributari. Sotto queste ipotesi, lo straniero non puo' conseguire  un punteggio negativo. Potrebbe conseguire un punteggio pari a zero, ma solo se fallisse nel raggiungere perfino il livello minimo di conoscenza della lingua italiana e quello minimo di conoscenza della cultura civica; gli bastera' pero', in casi del genere, scegliere il medico di base per ottenere 4 punti utili a scongiurare il rischio di inadempimento dell'accordo. E' evidente come anche in questa ipotesi la dettagliata corrispondenza tra azioni e punteggi di cui all'Allegato B perda gran parte della propria importanza (fatta eccezione, naturalmente, per quanto previsto per la citata scelta del medico).

Mi si potrebbe obiettare che un peso, invece, quella classificazione lo acquisti quando si tratti di decidere se l'accordo si estingua per adempimento (e vissero tutti felici e contenti) o se piuttosto se ne debba decretare l'inadempimento parziale (con incerti strascichi nei futuri rapporti tra straniero e Stato). Farei allora osservare che l'estinzione per adempimento richiede, si', che siano conseguiti almeno 30 punti, ma  anche che siano raggiunti il livello A2 di conoscenza dell'italiano e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica. Se tali livelli non vengono raggiunti, il punteggio conseguito per altri meriti non conta nulla. Se invece vengono raggiunti, il punteggio conseguito non puo' essere inferiore, per quanto detto sopra, a 36 punti(**), a prescindere, ancora una volta, da ulteriori meriti; l'indicazione del medico di base, poi, portera' certamente lo straniero ai 40 punti richiesti per ottenere le ambite facilitazioni per la partecipazione ad attivita' culturali quali la cerimonia dell'ampolla sul Po o i concerti di Apicella a Villa Certosa.

Diverso e' il caso, naturalmente, dello straniero che perda punti - mettiamo - marinando il corso di educazione civica e/o accumulando ammende di 200mila euro per evasione fiscale, condanne a quattro anni di reclusione per avere messo sotto un ciclista in una notte di pioggia o a tre mesi di arresto per qualche reato bagatellare. In tutti questi casi, l'ammissione dello straniero all'Accademia dei Lincei non sara', ai fini dell'adempimento dell'accordo, avara di benefiche conseguenze.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) Il lettore che nutra dei dubbi sull'affermazione sopra riportata confronti le due seguenti situazioni:

a) straniero che consegua il livello A2 e il livello buono nella conoscenza della cultura civica, in assenza di bonus iniziale: gli spettano

        20 punti (livello A2) +
        9 punti (livello buono) =
        =       10 punti (livello A1) +
                6 punti (livello sufficiente) +
                10 punti (differenza tra livello A2 e livello A1) +
                3 punti (differenza tra livello buono e livello sufficiente) =
        = 29 punti

b) stesso straniero, in presenza di bounus iniziale: gli spettano

        16 punti (bonus = livello A1 + livello sufficiente) +
        20 punti (livello A2) +
        9 punti (livello buono) =
        =       2x10 punti (livello A1) +
                2x6 punti (livello sufficiente) +
                  10 punti (differenza tra livello A2 e livello A1) +
                  3 punti (differenza tra livello buono e livello sufficiente) =
        = 45 punti

(**) Per il lettore laureato al Cepu: 16 punti di bonus + 20 punti aggiuntivi per il livello A2 = 36 punti.

14 novembre 2011

3 novembre 2011

conversione del permesso ai 18 anni: problemi interpretativi

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/circ-interno-10-10-2011.pdf troverete una lettera del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno al Comitato per i minori stranieri relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998 in materia di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', recentemente modificate dalla L. 129/2011.

In un precedente messaggio, avevo scritto quanto riportato qui sotto:

"(...) sottolineo (sperando che gli uffici competenti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."

E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il parere medesimo non sia stato ancora adottato."

Che la preoccupazione non fosse infondata e' dimostrato ora dalla lettera del Ministero dell'interno. Vi si afferma, infatti, che

"Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall'interessato gia' dal momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore."

Lascio a voi giudicare se sia corretta la mia interpretazione della disposizione o quella, parca di argomenti, del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Faccio notare che le contrapposte interpretazioni sono funzionali a due diversi obiettivi:

a) per quanto riguarda la mia (e di tanti altri), l'obiettivo e' che il neo-maggiorenne mantenga, fino all'esito del procedimento, piena regolarita' del soggiorno e titolarita' dei diritti associati al possesso del permesso in scadenza. Perche' tutto questo sia garantito e' necessario che la domanda di rinnovo/conversione del permesso sia considerata ricevibile anche se il Comitato per i minori stranieri non ha ancora rilasciato, al momento della presentazione, il parere;

b) per quanto riguarda l'interpretazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, l'obiettivo sembra essere quello della riduzione dei tempi necessari per la definizione del procedimento. Lo si ricava dalla proposizione successiva della lettera:

"Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri."

Non dubito che i tempi risultino celeri agli occhi del questore che li computi dal momento in cui il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti hanno completato anche il lavoro che sarebbe spettato ai suoi sottoposti. Viene in mente, pero', il motto che ciascuno di noi rivolgerebbe alla memoria del nonno del proprio nonno se scoprisse un tesoro da quello sepolto in giardino: "Grazie arcavolo!"

Mi auguro che le istituzioni interessate adottino una prassi tale da proteggere il minore (anche quando diventi maggiorenne) dalle conseguenze di eventuali (comprensibili) ritardi delle amministrazioni e/o di omissioni del soggetto che lo ha in carico.

Cordiali saluti
sergio briguglio

12 ottobre 2011

circolare del mininterno sulla proroga dei permessi

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/circ-interno-8-10-2011-2.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa alla proroga del regime di protezione temporanea per le persone sbarcate dal Nord Africa nei primi mesi dell'anno.

Si chiarisce che i titolari del permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011 sono da considerare regolarmente presenti (il fatto che non si usi la parola soggiornanti mi inquieta un po') per altri sei mesi, senza che debbano provvedere alla richiesta di rinnovo del permesso.

La circolare prosegue dando indicazioni alle questure per l'accoglimento delle domande di rinnovo del permesso nel caso in cui alcuni degli stranieri interessati dovessero - pur non essendo tenuti a farlo - presentare richiesta in tal senso. In questi casi - si spiega - la questura provvedera' anche al rinnovo del titolo di viaggio, ove l'interessato risulti privo di documento di identita'.

La circolare va interpretata, verosimilmente, nel modo seguente: lo straniero che sia interessato a muoversi temporanemente verso altro paese dell'Area Schengen dovra' chiedere il rinnovo del permesso e, se necessario, del titolo di viaggio (la mancanza di un permesso e/o di un titolo di viaggio formalmente in corso di validita' legittimerebbe il diniego, da parte degli altri Stati Schengen, del diritto alla libera circolazione di breve durata). Lo straniero che sia interessato solo a restare in Italia puo' omettere di chiedere il rinnovo del permesso.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 ottobre 2011

proroga dei permessi umanitari

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/dpcm-6-10-2011.html
troverete il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con
cui si dispone di prorogare di sei mesi la durata dei permessi per
motivi umanitari rilasciati, sulla base del DPCM 5/4/2011, alle
persone sbarcate dal Nord Africa nei primi mesi dell'anno.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/dpcm-6-10-2011-2.html,
invece, troverete il DPCM con cui si proroga lo stato di emergenza
relativo allo stesso fenomeno.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 ottobre 2011

quadro della normativa: versione aggiornata

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/sinottico-normativa-28.html
del mio sito troverete la versione del quadro completo della
normativa in materia di cittadini stranieri, aggiornata a seguito
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Vi saro' grato se mi segnalerete eventuali errori od omissioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 ottobre 2011

conversione del permesso ai 18 anni

Cari amici,
mi segnalano, da Como, come risulti problematica l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, sulla conversione del permesso, per i minori non accompagnati, al compimento dei 18 anni.

Le difficolta' sarebbero relative  - se capisco bene - all'ottenimento del parere del Comitato per i minori stranieri, richiesto, ai fini della conversione del permesso, quando si tratti di minore non accompagnato per il quale siano stati disposti l'affidamento o la tutela.

In attesa di avere elementi piu' precisi, sottolineo (sperando che gli ufifci competenti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."

E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il parere medesimo non sia stato ancora adottato.

Codiali saluti
sergio briguglio

19 settembre 2011

quadro sinottico della normativa; tirocini formativi

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/settembre/sinottico-normativa-27.html troverete la versione del quadro della normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari aggiornato alla data di entrata in vigore della L. 148/2011 (conversione in legge del decreto-legge 138/2011);

2) con riferimento al mio ultimo messaggio, sulla questione dei tirocini formativi, vi segnalo la circolare del Ministero del lavoro n. 24/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/settembre/circ-lavoro-24-2011.pdf). Ringrazio Micaela Malena e Luca Massari, che me ne hanno dato notizia.

Nella circolare si afferma che sono esclusi dal campo di applicazione delle resrizioni appena introdotte con l'art. 11 del decreto-legge 138/2011, non solo i tirocini attivati a beneficio delle categorie svantaggiate esplicitamente menzionate in quell'articolo, ma anche

a) "i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati"

b) "quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti-flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province"

c) "i cosiddetti tirocini curriculari" (tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Universita' e degli istituti scolastici).

Alla pagina di Settembre 2011 del mio sito, troverete anche i vari provvedimenti citati nella stressa circolare.

Se questa interpretazione e' corretta, la portata dei problemi evidenziati nel mio messaggio e' di molto ridotta.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 settembre 2011

tirocini formativi

Cari amici,
il decreto-legge 138/2011 contiene, nella versione approvata dal Senato in sede di conversione in legge, due disposizioni che incidono in modo particolare sulla condizione giuridica degli stranieri.

La prima e' la disposizione che introduce un'imposta del 2% sulle rimesse effettuate dagli stranieri privi di codice fiscale o matricola INPS verso paesi non appartenenti all'Unione europea. Su questo punto ho gia' espresso il mio punto di vista nell'articolo pubblicato da http://www.lavoce.info, di cui vi ho dato notizia un paio di giorni fa. Nel testo su cui il Governo ha posto la fiducia risultano esonerati i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea, a prescindere dal possesso di matricola INPS e dalla destinazione del trasferimento.

La seconda disposizione e' quella che introduce restrizioni alla possibilita' di attivare tirocini formativi. Tale disposizione e' contenuta nell'articolo 11, che riporto qui sotto (evidenzio in grassetto il punto rilevante):

Art. 11.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)
        1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
        2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.

Con il fine (apprezzabile) di rendere piu' arduo l'abuso di questo istituto, l'istituto stesso viene - per quanto riguarda gli stranieri - massacrato.

Salvo che per le categorie svantaggiate esplicitamente esonerate, infatti, viene vietato l'accesso al tirocinio a quanti non abbiano conseguito un diploma o a quanti si siano diplomati (o laureati) da oltre un anno.

In questo modo viene resa sostanzialmente inutile la previsione di ingresso per tirocinio formativo (disciplinata da art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e art. 40 DPR 394/1999) nell'ambito di quote determinate annualmente dal Ministro del lavoro. Sara' infatti estremamente difficile completare tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'ingresso nel breve termine di dodici mesi dal conseguimento in patria del diploma o della laurea.

Vengono anche escluse, in massima parte, categorie quali i titolari di protezione internazionale, per le quali il tirocinio formativo poteva costituire un buon canale di accesso al mercato del lavoro: la scelta di fuggire dal proprio paese difficilmente viene fatta prima o immediatamente dopo il conseguimento del titolo di studi.

Osservo, riguardo al problema posto rispetto all'ingresso per tirocinio, come l'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 sia stato introdotto dal D. Lgs. 154/2007, in recepimento della Direttiva 2004/114/CE. All'atto del recepimento, l'Italia ha optato per l'applicazione della Direttiva, oltre che all'ingresso degli studenti, all'ingresso di tirocinanti. Tale Direttiva, all'art. 10, fissa i requisiti che possono essere imposti al tirocinante che chieda di fare ingresso in uno Stato membro. Riguardo alla formazione pregressa, la lettera c di questo articolo include tra i requisiti solo il seguente:

c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio

Non si fa menzione del possesso di un diploma o di una laurea. Mi sembra - ma posso sbagliare - che la disposizione contenuta nel decreto possa configurare una violazione del dettato della Direttiva.

Immagino che, nell'ambito del Consiglio dei ministri, questa materia sia di competenza esclusiva del Ministro del lavoro. Mi chiedo allora a cosa pensasse il ministro medesimo quando ha adottato il decreto 11/7/2011 per autorizzare l'ingresso di 5.000 stranieri per lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati - badate - al completamento di un percorso di formazione professionale (presumibilmente avviato, quindi, dopo il conseguimento del titolo di studio). Forse, in sede di adozione del decreto ministeriale, o in quella di definizione del decreto-legge, non se l'e' sentita di dire di no. A differenza della suora.

Cordiali saluti
sergio briguglio