Cari amici,
mi segnalano, da Como, come risulti problematica l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, sulla conversione del permesso, per i minori non accompagnati, al compimento dei 18 anni.
Le difficolta' sarebbero relative - se capisco bene - all'ottenimento del parere del Comitato per i minori stranieri, richiesto, ai fini della conversione del permesso, quando si tratti di minore non accompagnato per il quale siano stati disposti l'affidamento o la tutela.
In attesa di avere elementi piu' precisi, sottolineo (sperando che gli ufifci competenti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."
E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il parere medesimo non sia stato ancora adottato.
Codiali saluti
sergio briguglio
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