Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/circ-interno-10-10-2011.pdf troverete una lettera del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno al Comitato per i minori stranieri relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998 in materia di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', recentemente modificate dalla L. 129/2011.
In un precedente messaggio, avevo scritto quanto riportato qui sotto:
"(...) sottolineo (sperando che gli uffici competenti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."
E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il parere medesimo non sia stato ancora adottato."
Che la preoccupazione non fosse infondata e' dimostrato ora dalla lettera del Ministero dell'interno. Vi si afferma, infatti, che
"Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall'interessato gia' dal momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore."
Lascio a voi giudicare se sia corretta la mia interpretazione della disposizione o quella, parca di argomenti, del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Faccio notare che le contrapposte interpretazioni sono funzionali a due diversi obiettivi:
a) per quanto riguarda la mia (e di tanti altri), l'obiettivo e' che il neo-maggiorenne mantenga, fino all'esito del procedimento, piena regolarita' del soggiorno e titolarita' dei diritti associati al possesso del permesso in scadenza. Perche' tutto questo sia garantito e' necessario che la domanda di rinnovo/conversione del permesso sia considerata ricevibile anche se il Comitato per i minori stranieri non ha ancora rilasciato, al momento della presentazione, il parere;
b) per quanto riguarda l'interpretazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, l'obiettivo sembra essere quello della riduzione dei tempi necessari per la definizione del procedimento. Lo si ricava dalla proposizione successiva della lettera:
"Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri."
Non dubito che i tempi risultino celeri agli occhi del questore che li computi dal momento in cui il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti hanno completato anche il lavoro che sarebbe spettato ai suoi sottoposti. Viene in mente, pero', il motto che ciascuno di noi rivolgerebbe alla memoria del nonno del proprio nonno se scoprisse un tesoro da quello sepolto in giardino: "Grazie arcavolo!"
Mi auguro che le istituzioni interessate adottino una prassi tale da proteggere il minore (anche quando diventi maggiorenne) dalle conseguenze di eventuali (comprensibili) ritardi delle amministrazioni e/o di omissioni del soggetto che lo ha in carico.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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