9 settembre 2011

tirocini formativi

Cari amici,
il decreto-legge 138/2011 contiene, nella versione approvata dal Senato in sede di conversione in legge, due disposizioni che incidono in modo particolare sulla condizione giuridica degli stranieri.

La prima e' la disposizione che introduce un'imposta del 2% sulle rimesse effettuate dagli stranieri privi di codice fiscale o matricola INPS verso paesi non appartenenti all'Unione europea. Su questo punto ho gia' espresso il mio punto di vista nell'articolo pubblicato da http://www.lavoce.info, di cui vi ho dato notizia un paio di giorni fa. Nel testo su cui il Governo ha posto la fiducia risultano esonerati i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea, a prescindere dal possesso di matricola INPS e dalla destinazione del trasferimento.

La seconda disposizione e' quella che introduce restrizioni alla possibilita' di attivare tirocini formativi. Tale disposizione e' contenuta nell'articolo 11, che riporto qui sotto (evidenzio in grassetto il punto rilevante):

Art. 11.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)
        1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
        2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.

Con il fine (apprezzabile) di rendere piu' arduo l'abuso di questo istituto, l'istituto stesso viene - per quanto riguarda gli stranieri - massacrato.

Salvo che per le categorie svantaggiate esplicitamente esonerate, infatti, viene vietato l'accesso al tirocinio a quanti non abbiano conseguito un diploma o a quanti si siano diplomati (o laureati) da oltre un anno.

In questo modo viene resa sostanzialmente inutile la previsione di ingresso per tirocinio formativo (disciplinata da art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e art. 40 DPR 394/1999) nell'ambito di quote determinate annualmente dal Ministro del lavoro. Sara' infatti estremamente difficile completare tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'ingresso nel breve termine di dodici mesi dal conseguimento in patria del diploma o della laurea.

Vengono anche escluse, in massima parte, categorie quali i titolari di protezione internazionale, per le quali il tirocinio formativo poteva costituire un buon canale di accesso al mercato del lavoro: la scelta di fuggire dal proprio paese difficilmente viene fatta prima o immediatamente dopo il conseguimento del titolo di studi.

Osservo, riguardo al problema posto rispetto all'ingresso per tirocinio, come l'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 sia stato introdotto dal D. Lgs. 154/2007, in recepimento della Direttiva 2004/114/CE. All'atto del recepimento, l'Italia ha optato per l'applicazione della Direttiva, oltre che all'ingresso degli studenti, all'ingresso di tirocinanti. Tale Direttiva, all'art. 10, fissa i requisiti che possono essere imposti al tirocinante che chieda di fare ingresso in uno Stato membro. Riguardo alla formazione pregressa, la lettera c di questo articolo include tra i requisiti solo il seguente:

c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio

Non si fa menzione del possesso di un diploma o di una laurea. Mi sembra - ma posso sbagliare - che la disposizione contenuta nel decreto possa configurare una violazione del dettato della Direttiva.

Immagino che, nell'ambito del Consiglio dei ministri, questa materia sia di competenza esclusiva del Ministro del lavoro. Mi chiedo allora a cosa pensasse il ministro medesimo quando ha adottato il decreto 11/7/2011 per autorizzare l'ingresso di 5.000 stranieri per lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati - badate - al completamento di un percorso di formazione professionale (presumibilmente avviato, quindi, dopo il conseguimento del titolo di studio). Forse, in sede di adozione del decreto ministeriale, o in quella di definizione del decreto-legge, non se l'e' sentita di dire di no. A differenza della suora.

Cordiali saluti
sergio briguglio




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