14 dicembre 2005

circolare reingresso festivita' natalizie

Cari amici,
ricevo da Silvia Canciani (che ringrazio) e giro.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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E' uscita la circolare del 13.12.2005

Si comunica che anche per le prossime festivita' natalizie, il capo della polizia ha disposto , con circolare del 14.12.2005 che gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno ed in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda , siano autorizzati a recarsi nei paesi di origine ed a far quindi reingresso in Italia nel periodo compreso tra il 15.12.2005 ed il 31.01.2006 alle seguenti condizioni:
1- L'uscita ed il rientro dovranno avvenire attraverso il medesimo valico di frontiera;
2- Lo straniero dovra' esibire il passaporto o il documento di identita' equipollente, la ricevuta
Della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure della carta di soggiorno, copia del titolo di soggiorno scaduto;
il viaggionon dovra' prevedere il transito Schengen.

Comunicato dell'Ufficio Immigrazione- Questura di Udine

7 dicembre 2005

decreto mininterno asilo; programma unione

Cari amici,

alla pagina di dicembre 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo del
Decreto del Ministro dell'interno, emanato in attuazione del D. Lgs.
140/2005 e contenente, tra l'altro, le disposizioni relative al
contributo di prima assistenza per i richiedenti asilo.

L'art. 14 del decreto fissa tale contributo facendo riferimento alla
Direttiva del Ministro dell'interno di cui all'art. 4, co. 3 T.U.
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/mezzi-sussistenza.html). L'importo giornaliero dovrebbe quindi essere - se non capisco male - di 27.89 euro.> Alla stessa pagina di dicembre 2005 troverete anche le proposte programmatiche dell'Unione in materia di immigrazione e asilo. Ringrazio Silvia Canciani, Filippo Miraglia e Luciano Scagliotti per la diffusione dei documenti. Cordiali saluti sergio briguglio

26 settembre 2005

normativa sullo straniero; trattenimento del richiedente asilo

Cari amici,

alla pagina di settembre 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra gli altri documenti,

a) il quadro aggiornato della normativa sullo straniero
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/settembre/sinottico-normativa-7.html);

b) una versione aggiornata dei miei appunti sulla stessa normativa
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/settembre/seminario-normativa-11.html).

Vi saro' grato se mi segnalerete eventuali sviste o lacune.

Sottolineo un elemento, sul quale non avevo avuto modo di soffermarmi
in precedenza: dal testo del D. Lgs. 140/2005 (art. 5, co. 4) si
evince - mi sembra - come non si dia luogo a trattenimento dello
straniero in posizione formalmente illegale sul territorio dello
Stato che si presenti di propria iniziativa in questura per
presentare domanda di asilo.

Questo risolve, positivamente, il problema posto dalla formulazione
ambigua dell'art. 1 bis, co.2, lettera a, L. 39/90 (come modificata
dalla L. 189/02).


Cordiali saluti
sergio briguglio

9 settembre 2005

proposte di riforma Sinisi-Turco

Cari amici,

alla pagina di settembre 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete

1) il testo preliminare di un documento degli Onn. Sinisi e Turco
sulle modifiche da apportare alla normativa sull'immigrazione;

2) il testo di un mio messaggio che le commenta (favorevolmente);

3) alcuni documenti di dettaglio contenenti mie proposte sulle
modifiche da apportare in materia di permesso per ricerca di lavoro e
di allontanamento dal territorio dello Stato;

4) due articoli apparsi sul sito Il Passaporto in relazione alle
proposte Sinisi-Turco.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 luglio 2005

d. lgs. richiedenti asilo; sentenza corte costituzionale; messaggi

Cari amici,

alla pagina di luglio 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete

a) il D. Lgs. 140/2005, che recepisce la Direttiva 2003/9/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo;

b) la sentenza 300/2005 della Corte Costituzionale, con cui vengono
respinte le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal
Presidente del Consiglio in relazione alla Legge regionale della
Regione Emilia Romagna sull'integrazione degli immigrati.

Riguardo al decreto, segnalo, in particolare, i primi due commi
dell'articolo 11, con i quali si dispone che il richiedente asilo
puo' accedere all'attivita' lavorativa (senza possibilita' di
conversione del permesso di soggiorno) qualora, trascorsi sei mesi
dalla presentazione della domanda, non sia stata ancora adottata la
decisione (a condizione che il ritardo non sia imputabile allo stesso
richiedente).

Riguardo alla sentenza, e' degno di nota, in particolare, il fatto
che una delle disposizioni impugnate, senza successo, dal Presidente
del Consiglio, prevede azioni di osservazione e monitoraggio, da
svolgere in raccordo con le prefetture, del funzionamento dei CPT. Si
noti pero' che il ricorso del Presidente del Consiglio e' stato
respinto, sul punto, in virtu' del fatto che il monitoraggio dovrebbe
riguardare solo questioni (come l'assistenza sanitaria) di effettiva
competenza regionale e sarebbe effettuato in modo da non interferire,
grazie al "raccordo con le prefetture", con il funzionamento dei CPT.
escluderei, quindi, che tale monitoraggio possa costituire un pieno
controllo del rispetto dei diritti dei trattenuti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: ho messo sul sito, alle pagine

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/messaggi/index.html

e

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/messaggi-frisullo/index.html,

i messaggi generali da me inviati in questi anni e, rispettivamente,
quelli (generali e non) che ho ricevuto da Dino Frisullo.

14 luglio 2005

circolare mininterno reingresso ferie: correzione

----- Original Message -----
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: <Recipient List Suppressed:>
Sent: Thursday, July 14, 2005 2:47 PM
Subject: circolare mininterno reingresso ferie: correzione


Cari amici,
alla pagina di Luglio 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete una seconda
circolaredel Ministero dell'interno, datata 13 Luglio, sul problema
dell'uscita dall'Italia nel periodo delle ferie estive.

A parziale correzione della circolare di cui vi avevo dato notizia
ieri, si chiarisce che la possibilita' di uscita e reingresso
riguarda coloro che abbiano presentato richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno, ma NON
quanti abbiano presentato richiesta di RILASCIO del permesso.

Scherzi del caldo.

Ringrazio Silvia Canciani e Nazzarena Zorzella per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 giugno 2005

giurisprudenza sul permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

Cari amici,
scusandomi con quanti l'abbiano gia' ricevuto, giro un messaggio di Elena Rozzi, di Save the children.

I documenti citati nel messaggio sono reperibili alle pagine


e


rispettivamente.


Cordiali saluti
sergio briguglio



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Carissime/i,
vi mando in allegato l'indice della raccolta di giurisprudenza in materia di rilascio del permesso di soggiorno a minori non accompagnati al compimento della maggiore etˆ. Abbiamo raccolto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e dei TAR a partire dall'anno 2002 (per quanto riguarda i TAR abbiamo incluso solo le sentenze, non anche le ordinanze).
Il numero di sentenze che abbiamo trovato � davvero consistente e alcune sono proprio belle!
Ringrazio Ferdinando Brizzi, Silvia Canciani, Francesco Ciafaloni, Mariella Console, Daniela Consoli, Andrea Dragone, Antonella Inverno, Raffaele Miele, Luigi Mughini, Lara Olivetti, Giuliana Savy, Manuela Spadaro e Vincenzo Tallarico per la collaborazione.
Nelle prossime settimane inseriremo le sentenze raccolte sul sito di Save the Children, alla pagina dedicata alla giurisprudenza: http://www.savethechildren.it/minoristranieri
Chi volesse ricevere il dossier in cartaceo, pu˜ richiederlo a Save the Children, telefonando o scrivendo ai seguenti riferimenti:
- tel. 06.4807001
- fax 06.48070039
(si prega di chiedere di Alessia Borrelli o indicare come Oggetto: richiesta dossier giurisprudenza)
Vi invio anche la proposta di procedura relativa ai minori non accompagnati presentata al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Torino, in cui sono stati aggiunti (rispetto alla versione precedentemente inviata) i principali riferimenti giurisprudenziali, incluse alcune citazioni da sentenze particolarmente rilevanti (con particolare attenzione - dato l'ambito territoriale - al TAR Piemonte).
Vi prego di inviare questa mail a tutti coloro che potrebbero essere interessati.
Spero che questo materiale possa essere utile per la presentazione di ricorsi e per un confronto con le Questure a livello locale.
Vi prego, infine, di continuare a mandarci la giurisprudenza di cui venite a conoscenza, in modo da poter aggiornare ed arricchire la raccolta.
Grazie e buon lavoro,
Elena
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Elena Rozzi
Programma "Minori migranti"
Save the Children Italia

17 giugno 2005

permesso per motivi religiosi; condizione del detenuto

Cari amici,

alla pagina di giugno 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete, tra gli
altri documenti,

a) la circolare del Ministero dell'interno 26 Maggio 2005, relativa
al permesso per motivi religiosi, con la quale si chiarisce che il
titolare di tale permesso puo', se in possesso degli altri requisiti,
ottenere la carta di soggiorno;

b) una nota dello stesso ministero relativa all'iscrizione anagrafica
del detenuto straniero, nella quale, tra l'altro, si contempla la
possibilita' di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a pena
espiata;

c) due articoli (del Sole 24 ore e de ilpassaporto.it) su una
importante sentenza della Cassazione (n. 22161/2005), secondo la
quale il detenuto straniero, anche se originariamente privo di
permesso di soggiorno, puo' accedere alle misure alternative alla
detenzione.

Quest'ultima sentenza, in particolare, contraddice positivamente un
precedente orientamento, non particolarmente perspicuo, della stessa
corte (sent. n. 30130/2003).

Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione dei documenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 maggio 2005

conversione pds ai 18 anni: richiesta di elena rozzi

Cari amici,
giro un messaggio di Elena Rozzi, di Save the children, relativo al problema del rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' dei minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, ma privi dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.

I documenti cui Elena fa riferimento come allegati sono consultabili alle pagine

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/rozzi-proced-minori-to.html

e

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/sentenze-pds-affidati.html

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Carissime/i,
in molte cittˆ si sta ponendo il grave problema del mancato rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni ai minori non accompagnati che non rispondono ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98.
A Torino, come coordinamento di associazioni, abbiamo presentato alle istituzioni una proposta di procedura che si fonda sul primo comma dell'art. 32, per cui pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni non solo ai minori che rispondono ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter art. 32, ma anche ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 legge 184/83 (vedi allegato).
Il Prefetto di Torino ha affermato che tale proposta risulterebbe inapplicabile in quanto, a suo avviso, i requisiti stabiliti dal c. 1 e quelli stabiliti dai c. 1-bis e ter sarebbero concorrenti e non alternativi: quindi solo i minori che rispondono ai requisiti di cui ai c. 1-bis e ter (ingresso da almeno 3 anni, partecipazione a un progetto per almeno 2 anni ecc.) potrebbero ottenere un permesso alla maggiore etˆ.
Ora, l'interpretazione del Prefetto contrasta con l'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 198/2003) e di diversi TAR.
Intendiamo quindi inviare alla Prefettura e alla Questura di Torino tutta la giurisprudenza in materia, per sostenere la fondatezza della nostra proposta.
Chiedo a tutti voi di inviarci i riferimenti o i testi di tutte le sentenze o ordinanze favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni ai minori non accompagnati affidati ai sensi della legge 184/83 (o, secondo l'interpretazione estensiva della Corte Cost, sottoposti a tutela) anche ove non rispondano ai requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter.
Possono essere inviati via mail a elena@savethechildren.it o via fax al n. 06.48070057 (all'attenzione di Laura Anzideo).
In allegato trovate i riferimenti delle sentenze che abbiamo giˆ (scaricabili dal sito http://www.savethechildren.it/2003/progetti.asp?id=74&n_pag=6).
Se riuscissimo a far adottare questa procedura a Torino, sarebbe un importante esempio che potrebbe essere poi adottato in altre cittˆ.
Inoltre, questa raccolta di giurisprudenza ci potrebbe essere molto utile nell'ipotesi in cui il Ministero dell'Interno dovesse emanare una circolare che sostenga che i requisiti stabiliti dal c. 1 e quelli stabiliti dai c. 1-bis e ter sono concorrenti.
Grazie e a presto,
Elena
ps vi prego di girare questo msg a tutti coloro che potrebbero avere giurisprudenza su questa materia
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Elena Rozzi
Programma "Minori migranti"
Save the Children Italia

13 maggio 2005

proposta di riforma del testo unico sull'immigrazione

cari amici,

alla pagina di Maggio 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), potrete trovare due
documenti relativi a una bozza di proposta di riforma del Testo unico
sull'immigrazione:

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/prop-riforma-testo-unico.html

e

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/schema-proposte-riforma.html


I cardini della riforma che propongo sono i seguenti:

1) Modifica del meccanismo di accesso al lavoro. Si entra
principalmente per "inserimento nel mercato del lavoro", previa
dimostrazione della capacita' di auto-mantenimento. Limiti numerici
possono essere stabiliti per le regioni che lo chiedano. Altri
ingressi (in presenza di contratti di lavoro gia' stipulati o di
dimostrate capacita' imprenditoriali) sono comunque possibili.

2) Di norma, e' consentita la conversione, in presenza dei requisiti,
di ogni permesso rilasciato con durata non inferiore a un anno.

3) Il rinnovo del permesso e' immediato, in presenza di richiesta
corredata da documentazione formalmente completa. In caso di
successivo accertamento del mancato soddisfacimento dei requisiti, il
permesso e' revocato. Questo dovrebbe evitare il limbo del cedolino...

4) Il provvedimento di espulsione non e' obbligatorio: il prefetto,
valutata la condizione dello straniero, puo' astenersi
dall'adottarlo. In questo caso, lo straniero riceve un permesso o, se
non e' possibile, e' invitato a lasciare l'Italia. Le sanzioni, in
caso di espulsione, sono graduate: il divieto di reingresso vale per
non piu' di un anno nei casi meno gravi; puo' arrivare a dieci anni
nei casi piu' gravi. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico nei
casi meno gravi; puo' avere effetto sospensivo anche nei casi piu'
gravi, a discrezione del giudice. Il trattenimento e' limitato ai
casi piu' gravi. In caso di necessita', si possono adottare misure di
sorveglianza di P.S.

5) La convalida dell'allontanamento coattivo dello straniero e'
richiesta anche quando sia adottata nell'ambito di un provvedimento
di respingimento differito.

7) E' definito in modo esplicito il diritto di soggiorno per i
familiari stranieri di cittadino italiano.

8) I minori stranieri non accompagnati ottengono immediatamente un
permesso che da' loro le stesse facolta' del permesso per motivi
familiari, anche se non impedisce che venga successivamente adottato
ed eseguito il provevdimento di rimpatrio assistito. Nel caso in cui
non si proceda al rimpatrio, ai diciotto anni possono convertire il
permesso se hanno alle spalle un anno di soggiorno (a partire dalla
segnalazione che li riguarda) e se dimostrano di avere i requisiti
per un nuovo permesso (inclusi i motivi umanitari). Condizioni piu'
favorevoli possono essere stabilite, nei singoli casi, dal tribunale
per i minorenni.

9) Agli stranieri detenuti e' rilasciato un permesso, che puo' essere
convertito, a fine pena, in caso di partecipazione a un programma di
reinserimento. Si tiene conto della presenza in Italia di figli
minori prima di procedere all'espulsione dello straniero condannato.
L'espulsione quale misura alternativa alla pena e' applicata solo su
richiesta dello straniero.

10) E' ripristinata la completa equiparazione col cittadino italiano
del titolare di permesso di durata non inferiore a un anno, ai fini
della fruizione delle misure di assistenza sociale.

11) Il riconoscimento dei titoli professionali e l'iscrizione negli
albi non sono soggetti al rispetto di quote. Le sole attivita'
precluse allo straniero sono quelle che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

12) E' stabilito l'obbligo di pubblicazione, su Internet, di tutte le
circolari che riguardino lo straniero.

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre critiche e i vostri commenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio