17 giugno 2005

permesso per motivi religiosi; condizione del detenuto

Cari amici,

alla pagina di giugno 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete, tra gli
altri documenti,

a) la circolare del Ministero dell'interno 26 Maggio 2005, relativa
al permesso per motivi religiosi, con la quale si chiarisce che il
titolare di tale permesso puo', se in possesso degli altri requisiti,
ottenere la carta di soggiorno;

b) una nota dello stesso ministero relativa all'iscrizione anagrafica
del detenuto straniero, nella quale, tra l'altro, si contempla la
possibilita' di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a pena
espiata;

c) due articoli (del Sole 24 ore e de ilpassaporto.it) su una
importante sentenza della Cassazione (n. 22161/2005), secondo la
quale il detenuto straniero, anche se originariamente privo di
permesso di soggiorno, puo' accedere alle misure alternative alla
detenzione.

Quest'ultima sentenza, in particolare, contraddice positivamente un
precedente orientamento, non particolarmente perspicuo, della stessa
corte (sent. n. 30130/2003).

Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione dei documenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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