14 maggio 2009

a.c. 2180: odg

Cari amici,


come certamente sapete, la Camera ha approvato ieri i tre maxi-emendamenti del Governo. Il ddl sicurezza verra' approvato oggi dall'Assemblea e sara' trasmesso al Senato per la seconda lettura.



Nella seduta di ieri, il Governo ha anche formulato il parere sugli ordini del giorno presentati. Riporto qui sotto alcuni di quelli di carattere positivo accettati (a condizione di riformulazione, anch'essa riportata).


Di particolare interesse, l'ordine del giorno 60, relativo a registrazione della nascita e riconoscimento del figlio naturale. Il Governo lo accetta a condizione che il dispositivo assuma la seguente forma (notate che articoli e commi sono stati rinumerati):


"impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f), nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso".



Se alla posizione del Governo seguiranno circolari coerenti, sara' in parte attenuato uno dei pericoli derivanti da questo sciagurato ddl.



Certo, varare una disposizione per poi spiegare che il suo significato non e' quello corrispondente al testo approvato e' cosa che richiede una dose di imbecillita' straordinaria. Ma non sembra che questa maggioranza abbia problemi di approvvigionamento.



Cordiali saluti


sergio briguglio




-------------




La Camera,
premesso che:
dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera f) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;
è necessario altresì rilevare che a causa dell'introduzione della fattispecie relativa al reato di immigrazione clandestina - di cui all'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 362 del c.p., ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni;
pertanto gli operatori della scuola, in quanto incaricati di pubblico servizio, rischierebbero di incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 362 c.p. qualora omettessero di denunciare la presenza nella scuola di minori immigrati privi di documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;
il combinato disposto delle nuove norme introdotte dal provvedimento con le disposizioni già vigenti è fortemente lesivo dell'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, poiché indurrebbe gli stranieri privi di permesso di soggiorno a non iscrivere i minori - irresponsabili della propria condizione - alla scuola pubblica al fine di non correre il rischio di essere denunciati e conseguentemente rimpatriati nel proprio Paese d'origine,
impegna il Governo
a garantire effettivamente con al massima urgenza e comunque prima delle prossime iscrizioni scolastiche il diritto allo studio a tutti i minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione giuridica dei propri genitori, e altresì a mettere gli operatori della scuola nelle condizioni di svolgere la propria missione educativa senza il rischio di incorrere in sanzioni.
9/2180/7.Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, De Torre, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, De Blasi, Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais.




Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 9/2180-A/7, a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo a garantire effettivamente, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, il diritto allo studio ai minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione giuridica dei propri genitori».




--------




La Camera,
premesso che:
dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera f) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;


la modifica apportata, tuttavia, esclude di fatto le scuole d'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, in quanto non rientranti nelle prestazioni scolastiche obbligatorie;
il diritto all'istruzione, sancito dalla Carta dell'Onu del 1989 e ratificato dall'Italia nel 1991, è un diritto precedente la cittadinanza, riguarda il singolo essere umano, ovvero la persona, il soggetto e il minore in particolare,
impegna il Governo
ad adottare con la massima urgenza, e comunque prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative normative al fine di far sì che che la norma citata in premessa includa tutti i percorsi scolastici di ogni ordine e grado.


9/2180/8.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, De Biasi, Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais.





Il Governo accetta l'ordine del giorno Coscia n. 9/2180-A/8 a condizione che sia riformulato come segue: nella parte narrativa si elimina il secondo e il terzo capoverso; la parte dispositiva è così riformulata: «impegna il Governo ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far sì che la norma citata in premessa includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado».




-----------




La Camera,
premesso che:
la norma che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, deve essere considerata, ad avviso dei presentatori, negativamente; si ritiene quantomeno opportuno fornire agli immigrati strumenti che facilitino l'apprendimento e quindi il superamento dei test,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a reperire risorse necessarie a finanziare in tutto il territorio nazionale corsi di lingua italiana al fine di consentire agli immigrati il superamento dei test necessario al rilascio del permesso di soggiorno.
9/2180/9.Sarubbi, De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, De Biasi, Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais





Il Governo accetta l'ordine del giorno Sarubbi n. 9/2180-A/9 a condizione che sia riformulato come segue: nella parte narrativa va precisato che il permesso di soggiorno CE riguarda i soggiornanti di lungo periodo; nella parte dispositiva sostituire le parole: «ad adottare le opportune iniziative normative volte a reperire» con le seguenti: «a valutare le opportune iniziative volte a reperire...».





------





La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 22, lettera f), del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, impedisce di compiere atti dello stato civile e di accedere ai servizi pubblici agli stranieri che non siano in possesso del titolo di soggiorno. La norma, che tra le sue conseguenze impedisce la registrazione della nascita, si configura come una misura che ostacola la protezione del minore e della maternità. Peraltro la possibilità della donna in gravidanza di ottenere un permesso per cure mediche per il tempo attestato dal certificato sanitario non riconosce espressamente il diritto al riconoscimento e si presta a dubbi interpretativi. In ogni caso, per poter ottenere il permesso, la madre dovrebbe autodenunziarsi al questore del reato di ingresso illegale nello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16, del disegno di legge in esame. Inoltre, verrebbe poi privato del diritto al riconoscimento del figlio il padre naturale. Ciò nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 2000, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;
una simile norma comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (articolo 31, secondo comma, Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (articolo 30, primo comma, Cost.);


la stessa legge «Bossi-Fini» obbliga la Repubblica italiana a garantire allo straniero i diritti fondamentali della persona ed il rispetto delle Convenzioni internazionali;


la norma è invece in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza ed a crescere nella sua famiglia e a non essere allontanato da essa, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari»;
il rischio di questa grave violazione dei diritti della persona e del minore è stata evidenziata durante le audizioni da molte associazioni e da documenti dell'associazione nazionale dei magistrati minorili e della famiglia, dall'associazione studi giuridici sull'immigrazione, da «Save the children» e da moltissime associazioni cattoliche come le Acli e la Comunità di S. Egidio, eccetera;
la norma è altresì in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce il diritto a formare una famiglia come diritto inviolabile di ogni persona;
tale norma non trova corrispondenza in nessuna politica di altri Paesi europei impegnati nella gestione dei flussi migratori, come ad esempio Germania, Francia, Inghilterra e Spagna;
le conseguenze di tale modifica normativa potrebbero essere gravissime: i bambini non registrati alla nascita resterebbero senza identità, completamente invisibili; vi è inoltre il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano dichiarati dai genitori privi di permesso di soggiorno e siano dichiarati in stato d'abbandono e così avviati alle procedure di adottabilità; per evitare questo rischio è probabile che molte donne in condizione irregolare decidano di non partorire in ospedale, con serissimi rischi per la salute della madre e del bambino, consegnando i bambini ed i loro genitori alla clandestinità, con conseguente rafforzamento delle organizzazione criminali,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f), sia interpretata nel senso indicato dal sottosegretario Mantovano il 28 aprile nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II in sede referente, cioè che la «disposizione in esame ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma.», a tal fine adottando circolari interpretative da diramare a tutti gli uffici di stato civile in cui si esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno per tutti gli atti relativi all'iscrizione della nascita e per la dichiarazione di riconoscimento del figlio, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
9/2180/60.Capano, Zampa, De Biasi, Ferranti, Rossomando, Codurelli, Lenzi, Schirru, Concia.





Il Governo accetta l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60, a condizione che, eliminando tutto il resto, venga riformulato sostituendo il dispositivo come segue: impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f), nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso.




-----------------




La Camera,
premesso che:
le politiche dell'immigrazione del Governo, con particolare riferimento all'impatto dirompente che deriverà dall'approvazione del disegno di legge in esame, sono sempre più incentrate sull'ordine pubblico inteso solo e unicamente in termini di mera repressione, esclusione ed espulsione dei migranti, senza prendere in considerazione il fatto che le politiche dell'immigrazione per essere davvero efficaci, devono anche necessariamente comprendere le politiche di integrazione, solidarietà, e accoglienza verso il più bisognoso, avuto particolare riguardo a chi arriva in fuga da paesi devastati da guerre e carestie;


la nostra Costituzione prevede uno statuto fondamentale della persona umana, senza distinzioni di religione, sesso, razza e cittadinanza, che tocca la tutela della salute, il diritto all'istruzione, il diritto-dovere di mantenere i figli, il dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, valori inerenti la persona umana che prescindono dalla distinzione tra cittadino e immigrato;
le soluzioni proposte dal disegno di legge in esame appaiono inoltre del tutto inefficaci ed anzi controproducenti, rispetto alla necessità di governare il fenomeno dell'immigrazione, per sua natura estremamente complesso, poiché si tratta unicamente di misure «manifesto», di contenuto prettamente vessatorio, volte unicamente ad impedire ed ostacolare l'inclusione e l'integrazione dello straniero;
in particolare il disegno di legge introduce un'unica fattispecie di reato, comprensiva sia dell'ingresso illegale che della permanenza oltre il consentito sul territorio dello Stato, il cosiddetto «reato di clandestinità» che uniforma in un unico trattamento sanzionatorio le posizioni di chi è entrato clandestinamente e di chi, pur entrato regolarmente, si sia trattenuto in Italia più del consentito, pur senza mai aver disobbedito ad un provvedimento di espulsione;
una volta accomunate tutte le situazioni di soggiorno irregolare, diverrà giuridicamente impossibile trattare in modo differente la badante che lavora onestamente nelle nostre famiglie da coloro che costituiscono davvero un problema per la sicurezza dei cittadini;
l'introduzione del «reato di clandestinità» produrrà, al contrario, nuova insicurezza per i cittadini: inoltre, lo Stato sarà costretto a celebrare con inutile spesa decine di migliaia di processi che si concluderanno, in caso di condanna, con una sostanziosa pena pecuniaria di fatto inesigibile a carico di persone non abbienti che non di rado sono giunte nel nostro Paese sospinte da necessità gravi, spesso anche a rischio della loro stessa vita;
l'introduzione del reato di soggiorno illegale rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (articolo 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (articolo 362 c.p.) che venga a conoscenza del reato: avremo dunque intere categorie di «spie» loro malgrado;
l'introduzione del reato di immigrazione clandestina certifica il fallimento del Governo in materia di immigrazione: la cooperazione con i Paesi di provenienza per ridurre in loco i problemi che spingono le persone ad emigrare, una delle soluzioni serie che dovrebbe essere adottata, è resa di fatto impossibile, poiché l' l'Italia ha ridotto i fondi per questa finalità e di fatto non si adopera per la cooperazione,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, sul numero delle denunce effettuate da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con riferimento anche al personale sanitario e scolastico, in relazione all'introduzione del nuovo reato di immigrazione clandestina, nonché sull'impatto delle suddette norme sull'organizzazione giudiziaria e sull'aumento delle pendenze presso i giudici di pace.
9/2180/65.Rossomando, Ferranti.




Il Governo accetta l'ordine del giorno Rossomando n. 9/2180-A/65, a condizione che venga riformulato modificando integralmente la parte motiva e sostituendo il dispositivo come segue: «impegna il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a riferire compiutamente in Parlamento su tutti gli effetti conseguenti all'introduzione nell'ordinamento del reato di ingresso clandestino».



Nessun commento: