Visualizzazione post con etichetta assunzione e lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta assunzione e lavoro. Mostra tutti i post

9 marzo 2005

circolare ministero del lavoro

Cari amici,

alla pagina di marzo 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) potrete trovare la
circolare n. 9/2005 del Ministero del lavoro (e i relativi allegati),
concernente l'applicazione di alcune delle nuove disposizioni
regolamentari (DPR 334/2004) in materia di costituzione del rapporto
di lavoro.

La circolare da' indicazioni sul regime transitorio che si estendera'
fino alla piena entrata in funzione dello Sportello Unico.

Vengono esaminati, tra le altre cose, i casi di assunzione ex art. 27
T.U. (ingressi fuori quota), e le relative possibilita' di rinnovo o
proroga del contratto e di nuova assunzione.

Viene fatto osservare, in particolare, come la costituzione di
rapporti di tirocinio con lavoratori neocomunitari possa essere
effettuata senza alcuna preventiva forma di autorizzazione.

Sono anche considerati i casi di instaurazione di nuovi rapporti di
lavoro (qualsiasi) da parte di stranieri gia' presenti in Italia e
legittimati a svolgere attivita' di lavoro subordinato.

Viene disciplinata, infine, la situazione degli stranieri che, avendo
in corso un normale contratto di lavoro (privo di quelle clausole
aggiuntive su alloggio e spese di rimpatrio che lo rendono un
"contratto di soggiorno per lavoro"), devono rinnovare il permesso di
soggiorno. Le parti dovranno procedere, a questo scopo,
all'integrazione dei requisiti mancanti.

La disposizione regolamentare che rende necessaria questa
integrazione (art. 13, comma 2 bis, DPR 394/1999), introducendo una
clamorosa disparita' tra il lavoratore nazionale e quello straniero
regolarmente soggiornante, si pone in contrasto con la Convenzione
OIL 143/1975 e, in modo piu' immediato, con l'art. 2, co. 3 T.U..

Finira' quindi, prima o poi, se posso azzardare un pronostico,
impallinata in sede giurisdizionale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 settembre 2004

diritto del lavoro e immigrazione

Cari amici,
alla pagina di Settembe 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete dei miei
appunti (riforma-mercato-lavoro-2.html) sulle interazioni tra riforma
del mercato del lavoro e normativa sull'immigrazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2004

riforma del mercato del lavoro; diritti in campo economico e sociale

Cari amici,

alla pagina di Giugno 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, gli appunti (riforma-mercato-lavoro.html), utilizzati per una
conferenza presso la CGIL di Lucca, sulle principali interferenze tra
normativa sull'immigrazione e riforma del mercato del lavoro (D. Lgs.
368/2001, D. Lgs. 276/2003, etc.).

Alla pagina di Maggio 2004, invece, potrete trovare una nota
(diritti-economico-sociali.html) sui principali problemi posti dalla
normativa sull'immigrazione in fatto di godimento dei diritti
economici e sociali degli stranieri in Italia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 novembre 2003

legge biagi; legge spagnola

Cari amici,
il 24 ottobre scorso e' entrato in vigore il D. Lgs. 276/03 che riforma profondamente la disciplina del mercato del lavoro.

Dal momento che la riforma incide in modo particolare sui rapporti di lavoro caratterizzati da maggior precarieta', vi sono molti aspetti in cui questa disciplina puo' interferire (positivamente o negativamente) con quella relativa alla condizione giuridica dello straniero. La questione merita un'analisi approfondita, soprattutto in fase di definizione delle disposizioni regolamentari in attuazione della L. 189/02 (la Bossi-Fini). Temo infatti che il quadro normativo sulla condizione dello straniero risenta (anche nelle parti riformate di recente) di una concezione del mercato del lavoro assolutamente anacronistica.

Faccio solo un esempio: nel Testo Unico e nel Regolamento di attuazione (incluse le modifiche che stanno per essere apportate in attuazione della Bossi-Fini) non c'e' traccia di nozioni quali il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il contratto di lavoro a progetto, etc. Posso solo immaginare lo sgomento dei funzionari dello Sportello unico di fronte al tentativo di stipula dei relativi contratti di soggiorno...

In attesa che questa analisi venga compiuta o almeno avviata, vi segnalo alcune disposizioni, del decreto legislativo in oggetto, che incidono direttamente sulla condizione dello straniero. Si tratta delle disposizioni relative al cosiddetto "lavoro accessorio". Gli articoli che riporto sotto si spiegano da se'.

L'introduzione di questa fattispecie mi sembra estremamente interessante, perche' da' dignita legale al lavoro saltuario, senza appesantirlo con adempimenti burocratici insostenibili.

Vi e' da dire che, cosi' come sono formulate, le disposizioni sul lavoro accessorio ne limitano grandemente la portata, in particolare, per quanto riguarda gli stranieri. Con riferimento a questi, infatti, la loro applicazione e' ristretta al caso di stranieri che abbiano perduto il lavoro (nei soli sei mesi successivi successivi alla perdita - segno, per inciso, di scarsa conoscenza dell'art. 22, co. 11 del T.U.) e che non totalizzino, con tale modalita' di lavoro, piu' di trenta giornate lavorative e tremila euro di reddito nell'anno solare. Viene inoltre delimitato in modo piuttosto rigido il novero delle attivita' lavorative cui la disciplina si applica.

Altro motivo di preoccupazione e' che non vi e' alcun riferimento, nelle disposizioni, all'obbligo, da parte del committente, di garantire gli standard di sicurezza e di salute del lavoratore. Puo' darsi pero' - ignoro la materia - che questi rapporti di lavoro rientrino comunque nelle previsioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/1994 o di altre disposizioni vigenti.

Le lacune evidenziate dalla disciplina del lavoro accessorio (da salutare comunque - a mio parere - come novita' positiva) potrebbero essere colmate in sede di revisione della normativa - revisione programmata dall'art. 86, co. 12 dello stesso Decreto (vedi sotto). A questo fine il ruolo dei sindacati potrebbe essere determinante...

Non sarebbe impossibile allora - lasciatemi fantasticare un po' - ristrutturare la politica di immigrazione per lavoro secondo il seguente schema (che mi e' molto caro):

a) ammissione per un periodo di ricerca di lavoro, sulla base della dimostrazione di risorse iniziali sufficienti;

b) possibilita' di rinnovo del permesso per ricerca di lavoro in presenza di rinnovate risorse (ottenibili attraverso l'esercizio di lavoro accessorio);

c) possibilita' di conversione del permesso in un permesso per lavoro di lunga durata in presenza di attivita' lavorativa consolidata (subordinata o autonoma).

Che la nozione di "ammissione per ricerca di lavoro" (caduta temporanemaente in disgrazia in Italia) possa riprendere piede e' confermato dalla riforma appena varata in Spagna. All'art. 39 della Legge organica riformata, infatti, i commi 4, 5 e 6 (vedi sotto) la rendono possibile, sia pure con molta timidezza.

Cordiali saluti
sergio briguglio


-------------



Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli
dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non
danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.



Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni
di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A
seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.



Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di
cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a
5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2
euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua gli enti e le societa'
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui
al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
...


-------


Art. 86, co. 12:

12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.


--------------


Dalla Legge organica modificata, in vigore in Spagna:


«Artículo 39.El contingente de trabajadores extranjeros.
1.El Gobierno podra' aprobar un contingente anual de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo al que solo tendran acceso aquellos que no se hallen o residan en Espana.
2.En la determinacion del numero y caracteristicas de las ofertas de empleo, el Gobierno tendra en cuenta las propuestas que eleven las Comunidades Autonomas y las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas, asi como un informe sobre la situacion de empleo e integracion social de los integracion social de los inmigrantes elaborado a tal efecto por el Consejo Superior de Politica de Inmigracion.
3.El contingente podra' establecer un numero de visados para busqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de espanol de origen.
4.Asimismo, el contingente podra' establecer un numero de visados para busqueda de empleo dirigidos a determinados sectores de actividad u ocupaciones en las condiciones que se determinen.
5.Los visados para busqueda de empleo autorizaran a desplazarse al territorio espanol con la finalidad de buscar trabajo durante el periodo de estancia de tres meses, en los que podra' inscribirse en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera obtenido un empleo, el extranjero quedara' obligado a salir del territorio, incurriendo en caso contrario, en la infraccion contemplada en el artículo 53 a) de la presente Ley, sin que pueda obtener una nueva autorizacion para trabajar en el plazo de 2 anos.
6.Las ofertas de empleo realizadas a traves del Contingente se orientaran preferentemente hacia los paises con los que Espana haya firmado Acuerdos sobre regulacion de flujos sin perjuicio de la posibilidad de realizar ofertas de empleo nominativas a traves de este procedimiento en las condiciones que se determinen.»

23 luglio 2003

regolarizzazione; art. 700 per asilo; licenziamento individuale

Cari amici,

alla pagina di luglio 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre
cose,

a) un messaggio diramato dal Dipartimento liberta' civili e
immigrazione, in relazione ai casi di mancata presentazione delle
parti, nell'ambito del processo di regolarizzazione, alla
convocazione in prefettura;

b) un provvedimento ex art. 700, con il quale il Tribunale di Roma

- dichiara illegittimo un provvedimento di diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato,

- afferma che e' "indirizzo consolidato che la procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico e la domanda di
asilo politico deve essere intesa conclusa solamente dopo
l'esaurimento delle procedure amministrative e giurisdizionali
ordinarie e che, fino a tale conclusione, i richiedenti hanno titolo
al soggiorno temporaneo in Italia",

- sospende il provvedimento di espulsione;

- dispone il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno
temporaneo fino alla definizione delle procedure amministrative e a
quelle giurisdizionali ordinarie.

c) una nota su alcune incongruenze della disciplina relativa al
licenziamento individuale.

Ringrazio Silvia Canciani e Alessia Montuori per il primo documento,
Giovanni Bonaccio per il secondo, me per il terzo.

Notate che il messaggio del Mininterno segnala una situazione assai
rischiosa per molti stranieri, e auspica la collaborazione, a
vantaggio di questi, delle associazioni ed enti impegnati nel
settore. Mi auguro che i sindacati - soprattutto - vogliano suggerire
al Mininterno che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, fermo
restando lo sforzo della questura per raggiungere il lavoratore, si
proceda al pacifico rilascio del permesso ex art. 22, piuttosto che
all'emanazione del provvedimento di espulsione.

Notate poi che il provvedimento del Tribunale di Roma, oltre a
riaffermare il diritto al ricorso effettivo per il richiedente asilo
(cosa di drammatica attualita' in questo momento di revisione della
normativa), "dispone il rilascio di un permesso di soggiorno". Mostra
cosi' come non sia affatto impensabile che l'attivita' del giudice
interferisca con quella della pubblica amministrazione, anche quando
questo non e' esplicitamente previsto dalla legge. Cosa che conforta
molto un orecchiante come me.

Notate infine che la nota sul licenziamento individuale e' solo il
frutto di un'incursione, da orecchiante, nel diritto del lavoro,
quasi nulla avendo da spartire con l'immigrazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 aprile 2003

circolare minwelfare subentro


Cari amici,

giro un messaggio, inviatomi da Alberto Bordignon, da Vicenza, nel quale si da' notizia dell'ultima circolare del Minwelfare sulla questione "subentro datore di lavoro" e si segnala una interpretazione restrittiva (e ingiustificata) della circolare del Mininterno.

La circolare del Minwelfare non e' ancora disponibile sul sito del ministero.

Cordiali saluti

sergio briguglio

---------

Segnalo l'odierna circolare del Ministero del Welfare (n. 13 dell'8/04/03) che impedisce al datore di lavoro che intende subentrare a quello che ha presentato istanza di regolarizzazione, di procedere all'assunzione fino a rilascio di permesso di soggiorno a seguito di stipula del contratto di soggiorno allo sportello polifunzionale.

Lo sportello polifunzionale di Vicenza, comunque, continua a subordinare il rilascio del permesso a chi in corso di regolarizzazione ha perso il lavoro solo se la perdita del posto di lavoro non è imputabile al lavoratore.

In un caso si sta addirittura discutendo se il licenziamento per assenza ingiustificata sia da imputare al lavoratore e quindi non gli spetti il rilascio del permesso.

Infine si rimane dubbiosi che, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno di ieri, vi sia effettivamente chi sta procedendo ad estrarre dalle 700mila domande quelle da trattare in via prioritaria secondo le segnalazioni delle prefetture. L'esperienza delle richieste, pure da trattare prioritariamente secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno, per coloro che hanno fatto richiesta di pds per attesa occupazione a seguito della perdita del posto di lavoro, generano il sospetto che la priorità sia più dichiarata che effettiva. Ma per certo ci si sbaglia.

Saluti

Alberto Bordignon

4 aprile 2003

circolare mininterno subentro

Cari amici,

vi giro il messaggio di Silvia Canciani contenente il testo della circolare del Mininterno con cui e' stato dato l'avallo ufficiale alla procedura di subentro del datore di lavoro in caso di interruzione (per qualunque motivo) del rapporto di lavoro dichiarato in fase di regolarizzazione.

Come dice Silvia, un po' di buon senso a Roma c'e' ancora.

Cordiali saluti

sergio briguglio

------

Cari amici dell'ASGI, invio di seguito il testo della circolare del

ministero dell'Interno sull'ammissibilità del subentro di un nuovo datore di

lavoro per i lavoratori in fase di regolarizzazione.

La fonte è sempre il quotidiano online IL Nuovo.

Un caro saluto

silvia canciani

collaboratrice ASGI

---

Sanatoria, il testo della circolare alle Prefetture

Ecco il testo della circolare diretta a tutte le Prefetture, diramata dal

Ministero dell' Interno e girata dal Ministro del Welfare alla Direzioni

regionali e provinciali del lavoro

ROMA - Questo il testo della circolare diretta a tutte le Prefetture,

diramata dal Ministero dell' Interno e girata dal Ministro del Welfare alla

Direzioni regionali e provinciali del lavoro:

''Come già noto alle SS. LL. (le Prefetture ndr) risulta che molti

extracomunitari in attesa della regolarizzazione, per i quali si è

interrotto il rapporto originario prima della conclusione della procedura di

regolarizzazione, hanno l'opportunita' di instaurare nuovi rapporti

lavorativi con un diverso datore di lavoro, disponibile ad assumere i

suddetti stranieri, sopperendo in tal modo allo stato di disoccupazione

creatosi. Allo scopo, quindi, di evitare che si instaurino di fatto rapporti

di lavoro irregolari, secondo procedure non

previste dalla normativa vigente, nonche' per venire incontro alle obiettive

esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza

lavoro - spesso facili preda della criminalità - d'intesa con il Ministro

del Lavoro e delle Politiche Sociali si è ritenuto di stabilire specifiche

modalita' procedurali da applicare alle fattispecie in esame, onde agevolare

i relativi adempimenti''

Così continua la circolare: ''A tal fine, le SS.LL. predisporranno -

nell'ambito dello sportello polifunzionale - una apposita postazione

dedicata, presso la quale trattare le pratiche in parola, secondo la

seguente procedura: il nuovo datore di lavoro, che intende assumere lo

straniero in via di regolarizzazione, dovrà darne comunicazione scritta alla

Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell'assicurata

postale relativa alla istanza presentata a suo tempo a favore dello stesso

straniero; la suddetta pratica di regolarizzazione dovrà essere

prioritariamente esaminata, richiedendone la trasmissione al Centro Servizi

delle Poste Italiane nel caso in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura;

in particolare, dovrà essere accertata la sussistenza, o meno, dei requisiti

richiesti per il suo accoglimento; accertata la sussistenza dei predetti

requisiti, dovrà procedersi alla convocazione del nuovo datore di lavoro

assieme al lavoratore straniero, affinchè possa essere stipulato il nuovo

contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di

soggiorno - della durata di un anno - presso la postazione

dedicata. Pur nella considerazione che la descritta procedura comporterà un

maggiore carico di lavoro degli sportelli polifunzionali, si confida nella

consueta collaborazione delle SS.LL. perchè si possa venire incontro, in tal

modo, alle esigenze sia dei nuovi datori di lavoro che dei lavoratori

stranieri che hanno perso il posto di lavoro nelle more della procedura di

regolarizzazione, i quali potranno cosi' definire il nuovo rapporto

lavorativo con modalità procedurali agevolate''.

(3 APRILE 2003, ORE 22:45)

Fonte: http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,175426,00.html

12 marzo 2003

diritti previdenziali degli immigrati che rimpatriano

Cari amici,

alla pagina di marzo 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) e, prima ancora, nell'archivio giuridico del sito http://www.stranierinitalia.com, troverete la circolare INPS del 28 febbraio 2003, che interpreta la riforma introdotta dalla Bossi-Fini in materia di trattamento pensionistico del lavoratore che rientri nel proprio paese.

Il comma 13 dell'art. 22 del Testo Unico, come modificato dalla Bossi-Fini stabilisce che "salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'art. 25 comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Riporto qui sotto l'art. 1, co. 20 della Legge 335/95 (Riforma Dini) e, per chiarezza, il comma che lo precede.

Nella circolare si chiarisce come la deroga relativa ai requisito di contribuzione minima riguardi solo i lavoratori per i quali si applica un regime puramente contributivo.

Ne segue che il lavoratore straniero al quale si applichi il regime puramente contributivo (solo versamenti successivi al 1996) e, in caso di morte del lavoratore successiva al compimento dei 65 anni, i familiari superstiti ricevono la pensione anche nei casi in cui risultino accreditati meno di cinque anni di contribuzione effettiva.

La cosa puo' essere evidentemente interessante per il lavoratore e per i suoi familiari, anche nei casi di contribuzione limitata, ove esista una grande differenza tra il costo della vita in Italia e quello nel paese d'origine.

Sarebbe molto piu' interessante, ovviamente, se il pensionato potesse godere dell'integrazione al minimo. Tuttavia, l'integrazione al minimo non e' prevista nei casi di regime puramente contributivo; e in quelli di regime retributivo o misto (versamenti anteriori al 1996), la deroga introdotta dalla Bossi-Fini non vale.

Cordiali saluti

sergio briguglio

---------

L. 335/95, art. 1.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.

6 marzo 2003

sentenza TAR Veneto

Cari amici,

alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/marzo potrete trovare la sentenza con cui il TAR del Veneto annulla la circolare 23/2002 del Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2002/maggio/circ.-lavoro-23-02.html).

Ringrazio l'Avv. Tallarico, che mi ha mandato il testo della sentenza.

La circolare in questione limitava la possibilita' di conversione del permesso di breve durata in permesso per lavoro autonomo (art. 39, co. 7 Regolamento) ai soli stranieri entrati in Italia prima della data di pubblicazione del decreto ministeriale che aveva fissato la quota per lavoro autonomo.

Il TAR ha considerato infondata l'interpretazione adottata dal Ministero del lavoro e, oltre ad annullare il provvedimento negativo emanato dalla Direzione Provinciale del lavoro, ha annullato anche la circolare (anch'essa impugnata dalla ricorrente).

Un'osservazione in margine: la soddisfazione che viene dalla lettura della sentenza e' parzialmente mitigata dalla constatazione di quanto confusa sia, anche tra i magistrati, la visione della normativa sullo straniero. Si veda, in proposito, con quale leggerezza si parla, nella sentenza, di espulsione e di sanatoria di situazioni irregolari.

Cordiali saluti

sergio briguglio

28 febbraio 2003

incontro dei sindacati con Mantovano

Cari amici,

alla pagina di febbraio 2003 del mio sito troverete il resoconto di un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto ieri con il sottosegretario Mantovano.

Si e' discusso principalmente di regolarizzazione (andamento dell'esame delle domande, uscita e reingresso dei regolarizzandi, modifica del rapporto di lavoro in attesa di definizione della pratica, interpretazione della circolare sulla espellibilita' dei regolarizzandi).

Ringrazio Pietro Soldini (e Filippo Miraglia), per aver messo a disposizione il resoconto.

Cordiali saluti

sergio briguglio

13 febbraio 2003

risoluzione parlamento europeo sulla direttiva lavoro


Cari amici,

Luciano Scagliotti e Filippo Miraglia segnalano l'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo in relazione alla proposta di direttiva sui criteri di ingresso e soggiorno per lavoro.

Potete trovare il testo (provvisorio) della risoluzione alla pagina di febbraio 2003 del mio sito.

Nella risoluzione vengono approvati molti emendamenti alla proposta di direttiva. I piu' interessanti, a una prima sommaria lettura, mi sembrano i seguenti:

a) possibilita' di rilascio di un permesso di sei mesi per ricerca di lavoro;

b) possibilita' di richiedere il permesso per lavoro non solo per chi si trovi legalmente ad altro titolo in uno Stato membro, ma anche per chi vi si trovi con permesso scaduto;

c) istituzione di un permesso di soggiorno per prestazione di servizi.

L'eventuale recepimento del primo punto da parte del Consiglio europeo (molto improbabile, purtroppo) costituirebbe una pietra miliare nella politica di immigrazione dell'Unione europea.

Il secondo punto corrisponde evidentemente a una forma ridotta di regolarizzazione a regime. Nel testo provvisorio della risoluzione riguarda il solo accesso al permesso per lavoro autonomo. Nel testo della relazione della Terron riguardava anche l'accesso al permesso per lavoro subordinato.

Riguardo al terzo punto, le condizioni dovrebbero essere facilitate rispetto al caso del lavoro subordinato, ma la lettura superficiale non mi ha permesso di apprezzare la semplificazione.

Cordiali saluti

sergio briguglio