Cari amici,
1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/gennaio/sinottico-normativa-39.html troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non italiani, aggiornato in base all'entrata in vigore della Legge 147/2013 (Legge di stabilita' 2014). L'art. 1 co. 216 di questa legge ha modificato l'art. 81 co. 32 del decreto-legge 112/2008 (convertito in legge dalla Legge 133/2008), estendendo il beneficio della "carta acquisiti" (prima riservato ai cittadini italiani) a
a) cittadini comunitari;
b) familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario che siano titolari di diritto di soggiorno;
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
2) il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/51/UE, che estende ai destinatari di protezione internazionale la possibilita' di ottenere un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Se ne attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3) sono all'esame delle commissioni parlamentari competenti diversi altri decreti legislativi finalizzati a dare attuazione a direttive europee delle quali sono in scadenza (o scaduti) i termini per il recepimento (in materia di permesso unico, protezione internazionale, lotta al traffico di esseri umani, etc.).
4) altre norme in materia di cittadini stranieri o comunitari sono contenute
a) nell'art.2 della Legge Europea 2013 bis (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/ddl-europea-2013-2.pdf). Le disposizioni correggono alcune disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri.
Vi sono due aspetti abbastanza comici. Il primo e' dato dalla previsione che, per lo straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per il reato di soggiorno illegale, l'espulsione e' eseguita non appena possibile e i giorni di pena non scontati sono convertiti in pena pecuniaria. La cosa, che vorrebbe recepire una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, e' comica perche' in realta' la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' e' inflitta come effetto della conversione della pena pecuniaria quando lo straniero non sia in grado di pagarla. Con le nuove disposizioni, il povero giudice comincera' a oscillare, senza requie, tra conversioni di pena pecuniaria in pena alternativa e conversioni di pena alternativa in pena pecuniaria. Rossini aveva in mente forse questa situazione quando compose il concertato "Nella testa ho un campanello" dell'Italiana in Algeri: http://www.youtube.com/watch?v=cBLUxnnl7A0.
Il secondo aspetto e' legato a un ampliamento dei presupposti dell'ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero per il quale non sia praticabile o prolungabile il trattenimento in CIE. Tra i presupposti viene ora incluso il caso in cui "non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole di eseguire l'allontanamento e che lo straniero possa essere riaccolto dal Paese di origine o di provenienza". Non so se comprendo bene il testo, ma resto molto perplesso dal fatto che, non essendovi alcuna prospettiva ragionevole che lo straniero possa essere riaccolto dal Paese di origine o di provenienza, gli si ordini di lasciare l'Italia.
b) nell'art. 7 della Legge di delegazione europea 2013 bis (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/gennaio/art7-ddl-deleg-europea.html). Si prevede che il Governo vari, dopo che il recepimento delle direttive europee in materia di asilo sara' stato completato, un Testo Unico delle norme su protezione internazionale e protezione temporanea. La cosa mi sembra frutto piu' dell'idiozia di certi politici che, facendo eco ad idioti della societa' civile, da tempo ripetono il mantra della necessita' di una legge organica sull'asilo. Sia chiaro: un testo unico non ha mai fatto male a nessuno. Ma, nel caso in specie, si tratta solo di giustapporre i decreti legislativi 85/2003, 140/2005, 251/2007, 25/2008, che, insieme, costituiscono proprio una legge organica sull'asilo (per inciso: nel quadro aggiornato della normativa di cui al punto 1 di questo messaggio, li trovate gia' giustapposti). Il rischio e' che nel passare dai decreti legislativi vigenti al testo unico si facciano errori materiali, si alteri l'ordine delle disposizioni, e cose di questo genere, che lasciano del tutto indifferenti gli idioti che una legge non la leggerebbero neanche sotto tortura, ma possono creare il caos, per vari mesi, tra coloro che le leggi devono applicarle o anche solo conoscerle.
c) nei commi 7 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 145/2013 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/gennaio/art5co7e8-d-l-145-2013.html). Si tratta di disposizioni (volute da Zanonato) mirate a facilitare l'immigrazione altamente qualificata. Personalmente, sono favorevole alle misure che puntano ad attrarre stranieri ad alta qualificazione. Non capisco pero' perche', ai fini del ricongiungimento, si debba pretendere la dimostrazione di disponibilita' di un alloggio sufficientemente ampio dallo straniero a bassa qualificazione (relativamente povero), mentre si trova (giustamente) assurdo pretenderlo dal ricercatore (relativamente benestante). Non capisco neanche perche' non si punti prima di tutto a trattenere in Italia gli stranieri ad alta qualificazione che gia' ci sono, consentendo loro di accedere al pubblico impiego, alla sola condizione che soggiornino per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa. Forse e' ancora questione di idioti.
d) negli articoli 6 e 7 del decreto-legge 146/2013 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/gennaio/art6e7-d-l-146-2013.html). Si tratta di disposizioni in materia di espulsione alternativa alla detenzione. Viene poi istituita la figura del Garante dei detenti, con compiti anche di vigilanza sulla detenzione nei CIE.
e) nell'art. 3 co. 3 del decreto-legge 150/2013 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/gennaio/art3co3-d-l-150-2013.html). Si fa slittare al 30 giugno 2014 la data di entrata in vigore della piena parificazione dello straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione. Si tratta del terzo rinvio, e la cosa sta diventando una barzelletta. Non capisco perche' si ritenga l'amministrazione in grado di effettuare, all'occorrenza, le verifiche delle dichiarazioni sostitutive per cinquantasette milioni di cittadini italiani e comunitari, e non per tre milioni di cittadini stranieri.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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