7 aprile 2011

libera circolazione: permesso ex art. 20 e ammontare delle risorse

Cari amici,
torno, per maggior chiarezza, su una delle affermazioni contenute nei miei messaggi di ieri: quella relativa al diritto di libera circolazione intra-Schengen per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato parte della Convenzione.

Da alcuni comunicati si evince, infatti, che la Francia esprime delle perplessita' sul fatto che un permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia in base ad una misura di protezione temporanea ex art. 20 D. Lgs. 286/1998 possa essere validamente utilizzato ai fini della libera circolazione di breve durata.

Le considerazioni che riporto qui sotto sono frutto di scambi di idee con Chiara Favilli, che pero' non e' responsabile di eventuali sciocchezze in esse contenute.

L'art. 21 della Convenzione recita, nella forma attualmente vigente:

"Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
...
3. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
..."

L'art. 1 della Convenzione riporta la definizione di titolo di soggiorno:

"Titolo di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno."

Credo - ma posso sbagliare - che l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 21 sia stato rimpiazzato dall'elenco dei permessi di soggiorno stilato in base all'art. 34, co. 1, lettera a) del Regolamento CE n. 562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf). Tale Regolamento ha rimpiazzato, come detto ieri, buona parte delle disposizioni della Convenzione stessa (non, pero', gli articoli citati in precedenza). La definizione di permesso di soggiorno riportata dall'art. 2, punto 15 del Regolamento CE n. 562/2006 e' la seguente:

"15) «permesso di soggiorno»:
a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi
della lettera a) o di una domanda d'asilo;"

La lista dei permessi di soggiorno comunicata dai diversi Stati membri e' alla pagina http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435271:cs&lang=it&list=435271:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


Per l'Italia, sono previsti, tra gli altri, questi titoli di soggiorno:

- Carta di soggiorno (oggi permesso CE per soggiornanti di lungo periodo)
- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:
1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino
2. Permesso di soggiorno per cure mediche
3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

Notate che i permessi di soggiorno da escludere sono indicati esplicitamente, restando quindi inclusi tutti gli altri.

Nel tempo sono state apportate alcune modifiche alla lista dei vari paesi. In occasione delle vacanze estive del 2007, èer esempio, l'Italia, per consentire uscita e reingresso degli stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno con attraversamento di frontiere interne, comunico' la seguente aggiunta transitoria:

"Tipo di permesso di soggiorno suppletivo
- Ricevuta Speciale di Poste Italiane Spa della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
L'uso di detta ricevuta é possibile esclusivamente insieme con il passaporto dello straniero ed il permesso di
soggiorno scaduto. Questa ricevuta sarà valida fino al 30 ottobre 2007."

In base al Regolamento 562/2006, il titolare di permesso di soggiorno che si presenti alla frontiera esterna dell'Area Schengen e sia in possesso degli altri requisiti e' ammesso (art. 5, co. 1, lettera b) a circolare nell'intera Area per un periodo di tre mesi (fermo restando il suo diritto di soggiornare piu' a lungo nel paese che gli ha rilasciato il titolo). Quando invece lo stesso straniero si presenti alla frontiera privo degli altri requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto ha solo la facolta' di transitare negli altri Stati Schengen per raggiungere lo Stato che ha rilasciato il permesso (art. 5, co. 4, lettera a).

Benche' quindi nel Regolamento 562/2006 non venga affrontato il tema della libera circolazione breve con lo stesso dettaglio con cui e' affrontato negli articoli ancora in vigore della Convenzione, e' evidente come la nozione di permesso di soggiorno cui fa riferimento il Regolamento non possa che essere coincidente con quella di titolo di soggiorno cui si riferisce la Convenzione.

Supponiamo, infatti, per assurdo, che un permesso di soggiorno particolare (es.: quello rilasciato in base all'art. 20 D. Lgs. 286/1998) non rientri nella nozione di titolo di soggiorno ai sensi della Convenzione e non abiliti quindi il titolare ad attraversare la frontiera interna italo-francese per fruire della libera circolazioen di cui all'art. 21 della Convenzione. A quel titolare basterebbe uscire dall'Area Schengen (per esempio, tornando per un paio di giorni in Tunisia) e fare un nuovo ingresso nella stessa Area dalla frontiera esterna francese (in base ad art. 5, co. 1, lettera b del Regolamento). Potrebbe allora, se in possesso degli altri requisiti, fermarsi in Francia per tre mesi prima di raggiungere l'Italia. Il che vanifica l'ipotizzata restrizione.

Concludo segnalandovi, con riferimento alla questione del requisito economico, il documento contenente, al netto di successivi aggiornamenti, l'ammontare delle risorse richiesto per ciascuno Stato membro ai fini della libera circolazione: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435175:cs&lang=it&list=446917:cs,449873:cs,435175:cs,425157:cs,418138:cs,418137:cs,403014:cs,403013:cs,403012:cs,425588:cs,&pos=3&page=3&nbl=31&pgs=10&hwords=importi%20di%20riferimento~562~&checktexte=checkbox&visu=#texte


Cordiali saluti
sergio briguglio

2 commenti:

Anonimo ha detto...

ANCHE CON UN PERMESSO PER RICHIESTA ASILO SI PUO' ANDARE FUORI DALL'ITALIA?

Anonimo ha detto...

ANCHE CON UN PERMESSO PER RICHIESTA ASILO SI PUO' ANDARE FUORI DALL'ITALIA?