9 luglio 2013

legge europea 2013

Cari amici,
ieri e' stata approvata, in Senato, la Legge Europea 2013 (A.S. 588).

Vi avevo segnalato, con un messaggio di qualche settimana fa, come l'art. 8 del disegno di legge (ieri approvato come art. 7) rischiasse, al di la' delle intenzioni di un legislatore maldestro e sordastro, di vanificare, riguardo al diritto dello straniero di accedere ai concorsi pubblici, l'orientamento giurisprudenziale favorevole formatosi in questi anni.

L'unico aspetto positivo, con riferimento a questo rischio, e' che il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno, presentato dai Senatori Uras et al., che riporto in coda al messaggio.

Mi auguro - in un impeto di ottimismo - che non resti un accoglimento puramente formale.

Cordiali saluti
sergio briguglio


---------


G7.100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        premesso che:
            nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei lungo soggiornanti, dei familiari di cittadini italiani o della comunità europea, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria;
            si fa presente che l'attuale articolo 38, originariamente inserito nel testo unico sul Pubblico impiego, articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998, è il risultato di vari interventi legislativi, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, del 2001, dovuto alla necessità di conformarsi agli obblighi comunitari, al tempo limitati alla parità di trattamento in materia di pubblico impiego tra cittadini italiani e comunitari;
            in tale occasione il legislatore ha mancato di considerare che in Italia la condizione dei lavoratori in generale e, dunque, anche dei cittadini di Paesi terzi, era già prevista e disciplinata dalla legge 30 dicembre 1986 n. 943, attuativa della convenzione OIL 143/1975 e successivamente, in ragione dell'emanazione di un testo unico sulla condizione degli stranieri, decreto legislativo n.  286 del 18/98, il cui articolo 2 stabilisce che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», precisando al comma 3 che «La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani»;
            l'omesso coordinamento del sistema e l'ambiguità che ne è derivata è stata fonte e giustificazione per le amministrazioni pubbliche per attuare discriminazioni nei confronti dei lavoratori stranieri extracomunitari, pur regolarmente soggiornanti in Italia, sull'errato presupposto che, con la modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, successiva all'emanazione del testo unico, del decreto legislativo n.  80 del 1998, il legislatore avesse inteso escludere i cittadini dei paesi terzi,
            per effetto di tale comportamento si è prodotto, nel corso degli anni, un notevole contenzioso giudiziario che, nella stragrande maggioranza dei casi ha censurato l'effetto discriminatorio di tale esclusione, riconoscendo il diritto dei cittadini extracomunitari di accedere ai concorsi per il pubblico impiego (tra le tantissime, si vedano: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012,Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011;Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011; Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011; Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011; Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pitropaolo, T.c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010; Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. AsI Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl ViI, Preso Vitali, est. Mennuni; Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia; Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB C. ASL 1 Imperiese; Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX C. Ospedale San Martino di Genova; Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana; TAR Liguria, 13.4.2001, preso Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);
            i giudici, infatti, applicando l'articolo 2 del decreto legislativo n.  286 del 1998, hanno da tempo affermato la sussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, nei casi in cui la Pubblica amministrazione utilizza il criterio della cittadinanza per escludere i lavoratori stranieri dalla partecipazione a bandi per posti e funzioni che non riguardino attività implicanti l'esercizio di pubblici poteri, ovvero funzioni di interesse nazionale (posti e funzioni individuati dal DPCM 174/1994);
            la normativa italiana è, dunque, già sostanzialmente conforme agli obblighi comunitari, ed una modifica dell'articolo 38 che non ne tenga conto non può far altro che ingenerare ulteriori ambiguità;
            è evidente che il diritto comunitario consideri di volta in volta categorie soggettive divenute appunto di interesse comunitario per estendere ed uniformare presso gli Stati membri le tutele senza ovviamente diminuire quelle esistenti in uno o più Stati;
            il procedimento di infrazione della Commissione europea nei confronti dell 'Italia è palesemente riferibile più alla prassi amministrativa che alle astratte previsioni normative,
        impegna il Governo:
            a fare chiarezza, con estrema urgenza, su tale materia, anche intervenendo con una interpretazione autentica che espliciti che, ai lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno, occorre garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, secondo le norme espressamente previste ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n.  286 del 1998.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

Nessun commento: