Cari amici, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/sent-cgue-c-430-11.html troverete la sentenza della Corte di Giustizia che fa salvo il reato di soggiorno illegale in Italia e la possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione.
L'unica cosa che viene censurata e' la possibilita' di sostituire l'ammenda con la permanenza domiciliare senza prevedere che l'esecuzione di tale pena cessi dal momento in cui sia possibile eseguire effettivamente l'allontanamento.
La cosa paradossale e' che, restando sostanzialmente inalterata la normativa italiana, il solo caso in cui l'espulsione sostitutiva (coattiva) possa colpire lo straniero condannato per soggiorno illegale e' quello in cui allo stesso straniero il prefetto abbia concesso un termine per il rimpatrio volontario.
Infatti, dato uno straniero illegalmente soggiornante
a) supponiamo che il prefetto opti per l'espulsione coattiva,
a1) se lo straniero e' effettivamente allontanato prima della sentenza relativa al reato di soggiorno illegale, alla sentenza di condanna non si arriva proprio (art. 10-bis co. 5 D. Lgs. 286/1998);a2) se invece il questore non e' ancora riuscito ad allontanare lo straniero, il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per soggiorno illegale non puo' sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione, perche' questa evidentemente non e' immediatamente eseguibile (art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998);
b) supponiamo ora che il prefetto conceda il termine per il rimpatrio volontario e il giudice arrivi a sentenza prima che il termine sia scaduto: lo straniero e' immediatamente allontanabile (per definizione) e la pena dell'ammenda puo' essere sostituita con l'espulsione coattiva (art. 13 co. 4 lettera f e art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998).
Un capolavoro!
Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha inviato la sentenza della Corte di Giustizia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
Nessun commento:
Posta un commento