5 aprile 2012

art. 58 ddl riforma lavoro

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/aprile/ddl-riforma-lavoro.pdf troverete il testo del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda in modo specifico i lavoratori stranieri, l'art. 58 stabilisce quanto segue:

All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "per un periodo non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)".

La prima parte dell'emendamento riporta a un anno la durata minima garantita del periodo di disoccupazione (dimezzato dalla L. 189/2002), e la estende in presenza di trattamento di disoccupazione.

L'ultimo periodo - se capisco bene - va interpretato nel senso della possibilita' di un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (o per attesa occupazione), anche in assenza di un contratto di soggiorno, a condizione che lo straniero dimostri la disponibilita' di un reddito non inferiore a quello normalmente previsto per il rinnovo del permesso: importo dell'assegno sociale, aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari conviventi (con le attenuazioni previste per i figli di eta' inferiore a 14 anni).

Al computo del reddito concorrono i redditi da fonte lecita percepiti dal lavoratore stesso (per esempio, nella forma di compensi per lavoro accessorio: vedi art. 70, comma 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato da art. 11, comma 1, lettera a, del disegno di legge in esame) e dai familiari conviventi.

Osservo, limitandomi al caso di lavoratore single, come le sole attivita' di lavoro accessorio non risulterebbero sufficienti al rinnovo del permesso per un anno, incombendo su tali attivita' un limite di 5.000 euro (inferiore all'importo dell'assegno sociale) sui compensi complessivamente maturabili in un anno. Il lavoratore, per continuare a soggiornare legalmente in modo prolungato, in assenza di un contratto di soggiorno, dovra' quindi integrare il reddito con altre attivita': lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinato a termine, etc.

A rigore - se non interpreto male le disposizioni - il lavoratore potrebbe ottenere rinnovi prolungati anche stipulando ordinari contratti di lavoro (privi degli appesantimenti del contratto di soggiorno in relazione alla garanzia su alloggio e spese di rimpatrio): il reddito risulterebbe infatti sufficiente e da fonte lecita. Ma queste mie considerazioni potrebbero risentire di una lettura frettolosa del testo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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