Cari amici,
1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/sinottico-normativa-38.html
troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non
italiani aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge
128/2013, di conversione del decreto-legge 104/2013. La modifica
apportata al testo unico sull'immigrazione e' relativa alla durata
del permesso di soggiorno per motivi di studio. La durata, che prima
aveva un limite superiore di un anno (con possibilita' di successivi
rinnovi), ora ha un limite inferiore pari alla durata del corso di
studi (salva la verifica di profitto).
La norma pero' sara' applicata solo dopo l'adeguamento del
regolamento di attuazione (DPR 394/1999), da effettuarsi entro sei
mesi.
2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/circ-interno-lavoro-5-11-13.pdf
troverete la circolare congiunta del Ministero dell'interno e del
Ministero del lavoro 5/11/2013, che (sentita l'Avvocatura dello
Stato) si conforma alla giurisprudenza prevalente, secondo la quale
il permesso per motivi di lavoro stagionale e' convertibile, entro
quote, in un permesso per motivi di lavoro subordinato fin dalla
prima stagione (senza bisogno, cioe', che lo straniero rientri in
patria).
Cordiali saluti
sergio briguglio
30 ottobre 2013
articolo su lavoce.info
Cari amici,
alla pagina
http://www.lavoce.info/accoglienza-dei-profughi-asilo-clandestini
(non lasciatevi fuorviare dal nome del file: si tratta di tag)
troverete un mio articolo sulla questione asilo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.lavoce.info/accoglienza-dei-profughi-asilo-clandestini
(non lasciatevi fuorviare dal nome del file: si tratta di tag)
troverete un mio articolo sulla questione asilo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
17 ottobre 2013
quadro della normativa aggiornato
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/sinottico-normativa-37.html
troverete il quadro completo della normativa in materia di cittadini
non italiani, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della Legge
119/2013 (conversione del decreto-legge 93/2013, contenente misure
per il contrasto della violenza di genere).
Il decreto-legge ha introdotto nel D. Lgs. 286/1998 l'art. 18-bis,
che prevede il possibile rilascio di un permesso di soggiorno alle
vittime di violenza domestica, nonche' il possibile allontanamento
del responsabile straniero di tali violenze.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/sinottico-normativa-37.html
troverete il quadro completo della normativa in materia di cittadini
non italiani, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della Legge
119/2013 (conversione del decreto-legge 93/2013, contenente misure
per il contrasto della violenza di genere).
Il decreto-legge ha introdotto nel D. Lgs. 286/1998 l'art. 18-bis,
che prevede il possibile rilascio di un permesso di soggiorno alle
vittime di violenza domestica, nonche' il possibile allontanamento
del responsabile straniero di tali violenze.
Cordiali saluti
sergio briguglio
11 ottobre 2013
emendamento; articolo; convegno
Cari amici,
1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/as-925-giustizia-9-10-13.html
troverete il resoconto della seduta della Commissione Giustizia del
Senato del 9/10/2013, durante la quale e' stato approvato, col parere
favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento
Buccarella-Cioffi (M5S), che delega il Governo ad abrogare il reato
di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (ingresso e/o soggiorno
illegale);
2) alla pagina
http://www.lavoce.info/litalia-leuropa-e-chi-fugge-dalle-guerre/
troverete un mio articolo, apparso sul sito del La Voce, sulla
proposta di creazione di un corridoio umanitario avanzata da piu'
parti in seguito al naufragio di Lampedusa;
3) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/conv-asilo-asgi-rm.pdf
troverete il programma di un convegno sul diritto d'asilo organizzato
da ASGI e Senza Confine, a Roma.
Cordiali saluti
sergio briguglio
1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/as-925-giustizia-9-10-13.html
troverete il resoconto della seduta della Commissione Giustizia del
Senato del 9/10/2013, durante la quale e' stato approvato, col parere
favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento
Buccarella-Cioffi (M5S), che delega il Governo ad abrogare il reato
di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (ingresso e/o soggiorno
illegale);
2) alla pagina
http://www.lavoce.info/litalia-leuropa-e-chi-fugge-dalle-guerre/
troverete un mio articolo, apparso sul sito del La Voce, sulla
proposta di creazione di un corridoio umanitario avanzata da piu'
parti in seguito al naufragio di Lampedusa;
3) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/conv-asilo-asgi-rm.pdf
troverete il programma di un convegno sul diritto d'asilo organizzato
da ASGI e Senza Confine, a Roma.
Cordiali saluti
sergio briguglio
2 settembre 2013
versione aggiornata del manuale e del quadro completo della normativa; modifiche recenti della normativa
Cari amici,
a) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/settembre/manuale-normativa-28.html troverete la versione aggiornata al 31 Luglio 2013 del mio manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani;
b) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/settembre/sinottico-normativa-36.html troverete il quadro completo della stessa normativa, aggiornato pero' alla data del 4 Settembre 2013, giorno in cui entreranno in vigore le disposizioni contenute nella Legge europea 2013 (Legge 97/2013). L'aggiornamento include anche gli effetti dell'entrata in vigore delle leggi di conversione (98/2013 e 99/2013) di due decreti-legge (69/2013 e 76/2013, rispettivamente).
Le principali modifiche apportate da questi atti sono le seguenti:
1) E' incluso tra i familiari di cittadino UE il cui ingresso e soggiorno sono "agevolati" dall'Italia il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale. In precedenza, si richiedeva che la relazione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato del cittadino UE. Questa condizione tagliava fuori, evidentemente, tutti i casi in cui la relazione stabile fosse attestata solo da uno Stato diverso da quello di appartenenza del cittadino UE. In particolare, tagliava fuori le relazioni stabili (diverse dal matrimonio) di cui fosse parte, quale cittadino UE, un cittadino italiano (dal momento che lo Stato italiano non da' ancora riconoscimento formale a tali relazioni). Ora, il partner potra' avvalersi delle agevolazioni (inclusi le tutele rispetto all'allontanamento, la possibilita' di iscrizione anagrafica e, se straniero, il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE) in tutti i casi in cui la relazione stabile sia attestata in modo ufficiale, a prescindere da quale sia l'autorita' (e lo Stato) attestante.
Ricordo, con riferimento alle coppie dello stesso sesso, che nei casi in cui sia stato celebrato il matrimonio il coniuge del cittadino UE (e, in particolare, il coniuge di cittadino italiano) rientra nel novero dei familiari che hanno un diritto di soggiorno pieno (non una semplice agevolazione).
2) Possono certamente accedere al pubblico impiego, a parita' con i cittadini UE (esclusi, cioe', i posti e le funzioni che comportino esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale), i beneficiari di protezione sussidiaria. Questi raggiungono, nell'elenco degli stranieri esplicitamente ammessi ai concorsi pubblici, i familiari stranieri di cittadini UE, i titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati e i titolari di Carta Blu UE. In realta', da diversi anni, la giurisprudenza e' concorde nell'ammettere, a seguito di ricorso, qualunque straniero soggiorni legalmente per motivi che consentano di svolgere attivita' lavorativa. Per il momento, pero', il Legislatore non e' stato in grado di tradurre questo orientamento (fondato sull'art. 117 della Costituzione e sugli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione OIL 143/1975) in norme esplicite. Speriamo che riesca a farlo, magari dopo aver aver recuperato le energie spese per cambiare nome all'IMU.
3) L'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998, spetta, oltre che ai cittadini italiani e ai cittadini UE residenti e ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche agli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto di questi ultimi era ormai sistematicamente riconosciuto dalla giurisprudenza sulla base della Direttiva 2003/109/CE e del recepimento che l'Italia ne ha dato col D. Lgs. 3/2007, ma l'INPS insisteva nell'ignorarne l'orientamento univoco, preferendo perdere in giudizio insieme agli incolpevoli Comuni che si fossero adeguati alle fuorvianti indicazioni dell'INPS stesso.
Sogno un paese in cui la Corte dei Conti, a ranghi opportunamente rinforzati, condanni i dirigenti (dell'INPS, nella fattispecie) a pagare di tasca propria le spese legali in casi di questo genere.
4) Ai fini dell'elezione di cittadinanza del neo-diciottenne iure soli, il requisito di residenza legale puo' essere dimostrato con ogni documentazione idonea, e non sono imputabili all'interessato eventuali inadempimenti la cui responsabilita' sia ascrivibile a terzi. Gli ufficiali di stato civile saranno tenuti a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento della maggiore eta', la possibilita' di procedere all'elezione della cittadinanza italiana. In mancanza di comunicazione, non si applica il termine del compimento del diciannovesimo anno per l'effettuazione di tale elezione.
Anche questa disposizione e' conforme all'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza. Tale orientamento fa coincidere la nozione di residenza legale, per il neo-diciottenne, con quella di soggiorno di fatto. Quella, piu' restrittiva, equivalente alla combinazione di soggiorno legale e iscrizione anagrafica, deriva infatti da una disposizione regolamentare (di natura, quindi, amministrativa), che non puo' legittimamente limitare, secondo i giudici, un diritto definito da una disposzione di legge. E' auspicabile che, in sede di applicazione delle nuove disposizioni, si diano istruzioni ai Comuni perche' si adeguino a questo orientamento giurisprudenziale.
5) La verifica di indisponibilita' di manodopera gia' presente in Italia, ai fini della autorizzazione all'ingresso dall'estero di un lavoratore straniero nell'ambito dei flussi per lavoro subordinato dovra' essere effettuata su richiesta del datore di lavoro prima che la richiesta di autorizzazione sia presentata, invece che, d'iniziativa del Centro per l'impiego, a seguito della richiesta.
A prima vista, non mi sembra che questa modifica sia destinata a migliorare le cose. Il motivo l'ho spiegato in un precedente messaggio (appendo in fondo la parte rilevante). Aggiungo una considerazione (e apro uno spiraglio ad una possibile rivalutazione della modifica stessa): la verifica preventiva di indisponibilita' si sposa malissimo con l'idea (nefasta) di click day. Come fa il datore di lavoro a trovarsi pronto alla competizione con i suoi pari se - supponiamo - il locale Centro per l'impiego, intasato di richieste di verifica, tarda a fornirne l'esito? Altra sarebbe la situazione se si ammettesse (senza alcun contrasto con la legge) che una richiesta di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero possa essere presentata in qualunque momento dell'anno (magari a valle della verifica di indisponibilita' di manodopera). Ove la quota fissata dal Governo con l'ultimo decreto-flussi risultasse esaurita, la richiesta resterebbe giacente. Tornerebbe in gioco, sulla base della posizione occupata in una graduatoria temporale e/o di urgenza, nel momento in cui il Governo dovesse autorizzare con un nuovo decreto-flussi una quota ulteriore. Notate che, in questo modo, il Governo avrebbe a disposizione uno strumento formidabile per stimare la domanda di lavoro che non trova offerta nel mercato del lavoro interno: il semplice conteggio delle richieste giacenti. Sarebbe, sulla base del numero cosi' ricavato, vincolato a fissare col nuovo decreto-flussi una quota tale da soddisfare per intero quella domanda? No, se ha buoni motivi per adottare una politica restrittiva. Dovrebbe pero' essere capace di spiegare - poniamo - perche' stia dicendo si' ai primi centomila datori di lavoro, e no ai secondi centomila. Non potrebbe, cioe', trincerarsi dietro l'argomento classico: "la domanda di lavoro non aveva fatto nulla per emegere".
6) La programmazione degli ingressi per formazione professionale e tirocinio formativo, fino ad oggi a carattere annuale, assume carattere triennale.
Fino ad oggi, si e' trattato di decreti fotocopia: dal 2005, 5.000 ingressi per anno per formazione e 5.000 ingressi per anno per tirocinio formativo. Immagino che ora si fara' un decreto triennale per 15.000 ingressi per formazione e 15.000 per tirocinio, auspicabilmente suddivisi in parti uguali fra i tre anni. Si risparmieranno due mezze pagine della Gazzetta Ufficiale ogni tre anni. Un albero ogni seimila anni. Una sequoia, suppongo.
7) Lo straniero che consegua in Italia la laurea (triennale o specialistica) puo' fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale puo' cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, puo' convertire il permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. Fino ad oggi, una disposizione di questo tenore si applicava solo a chi avesse conseguito il dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Per i normali laureati la conversione poteva essere effettuata di fatto al di fuori delle quote solo a condizione che l'intero corso di laurea fosse stato seguito in Italia. Negli altri casi, la conversione poteva aver luogo solo nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi (e, quindi, solo in caso di adozione di un tale decreto). Su tutte le domande di conversione, in ogni caso, gravava la condizione che la richiesta fosse presentata entro la scadenza del permesso, e questo precludeva al laureato la possibilita' di effettuare una ricerca di lavoro adeguatamente lunga dopo il conseguimento del titolo.
8) La comunicazione cui e' tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero e' effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
9) Riguardo alla regolarizzazione varata l'anno scorso con D. Lgs. 109/2012, si fa comunque salva la posizione del lavoratore (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale) in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata.
Cordiali saluti
sergio briguglio
--------------
Dal messaggio del 30/6/2013:
Il comma 7 sposta l'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' legalmente presente in Italia, ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l'impiego di verificare l'indisponibilita' "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita'. Natrualmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo' che significare "lavoratore legalmente presente" (che' altrimenti il povero Centro per l'impiego non avrebbe modo di procedere).
L'accertamento di indisponibilita' era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attivita' lavorative per le quali all'epoca era obbligatoria l'assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l'assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall'accertamento di indisponibilita'.
La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l'accertamento di indisponibilita' per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l'obbligatorieta' dell'assunzione dalle liste.
La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l'esito dell'accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico, che avrebbe potuto essere rimpiazzato, senza alterazione della sostanza, da un torneo di un-due-tre-stella da parte dei funzionari del Centro per l'impiego.
Cosi' come e' formulata, pero', la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell'accertamento di indisponibilita'. Se cosi' fosse, si tornerebbe agli anni '90, come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un'estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni '90 esonerati - come detto - dall'obbligo di accertamento). Provate a spiegare al vostro parente invalido che deve accettare come badante il manovale disoccupato inviato dal Centro per l'impiego perche' cosi' vuole il Governo del Fare...
Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all'ingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e gia' occupati in nero (trattandosi cosi' di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.
31 luglio 2013
accesso al pubblico impiego dello straniero (a.c. 1327)
Cari amici,
riporto qui sotto gli ordini del giorno Gozi & Mosca e Guerini et al., nelle forme accolte dal Governo (in grassetto le parole ammoscianti, richieste dal Governo quale condizione per l'accoglimento).
Ringrazio i parlamentari che hanno sostenuto, in vari modi, le tesi contenute negli ordini del giorno. Un grazie particolare a Silvia De Marchi.
Naturalmente, l'impegno cosi' assunto dal Governo e' evanescente. Stara' ai parlamentari che hanno presentato o sostenuto gli ordini del giorno impedire che i ministri competenti continuino, sul punto, a dormire indisturbati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
----------
La Camera,
premesso che:
nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;
con tale modifica si esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;
la stessa modifica risulta incompleta, dal momento che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia (che godono del medesimo status dei rifugiati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, decreto legislativo n.?251 del 2007) e i titolari di Carta Blu UE (per i quali è escluso espressamente solo l'accesso al lavoro pubblico se questo comporta l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 27-quater comma 14 decreto legislativo n.?286 del 1998);
la parità, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, è garantita ad ogni straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di svolgere attività lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca scientifica, etc.) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con la ratifica della Convenzione OIL n.?143/1975 (ratificata con legge n.?158 del 1981);
in particolare, lo Stato italiano:
si impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (articolo 10);
deve abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica (articolo 12);
può restringere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato (articolo 14);
a tali obblighi deve conformarsi il Legislatore ai sensi di articolo 117 comma 1 della Costituzione, ed essi assumono un valore sovraordinato rispetto alle norme ordinarie interne, anche successive, diventando parametro di legittimità costituzionale delle medesime per effetto del medesimo articolo (sentenze della Corte Costituzionale n.?348 e 349/2007);
ai cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che implichino esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse nazionale (articolo 38 comma 1 del decreto legislativo n.?165 del 2001) nonché i posti e le funzioni determinati ai sensi di articolo 38 comma 2 decreto legislativo n.?165 del 2001;
è escluso che possano essere imposte restrizioni più severe per i cittadini stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedeltà alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o, addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedeltà non è nemmeno ipotizzabile;
l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pubblico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoché univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si veda, da ultimo: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n.?1503/13;
la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 38 decreto legislativo n.?165 del 2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla UE, ha rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilità, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione n.?24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando così di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata);
la Corte Costituzionale ha dato così chiara indicazione di aderire a tale lettura (in questo senso, Tribunale di Milano 12 agosto 2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27 gennaio 2012);
la formulazione del comma 3-bis, introdotto, all'articolo 38 decreto legislativo n.?165 del 2001, dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parità con il cittadino dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da articolo 12 Conv. OIL n.?143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con articolo 117 comma 1 della Costituzione;
la stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a interpretare la modifica legislativa come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una volta in insanabile contrasto con articolo 14 Conv. OIL n.?143/1975 e articolo 117 comma 1 della Costituzione), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a soccombere, con oneri a carico della collettività,
impegna il Governo
a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.
9/1327/7. Gozi, Mosca.
-----------
La Camera,
premesso che:
ai fini di una effettiva promozione dell'integrazione e della concorrenza nel mercato del lavoro, appare necessario che il nostro Paese disciplini in maniera chiara ed univoca la possibilità per i cittadini stranieri di partecipare ai concorsi per il pubblico impiego;
la normativa comunitaria dispone che i cittadini dell'Unione europea possano accedere ai posti pubblici che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell'interesse nazionale;
la stessa normativa italiana oggi vigente estende tale possibilità ai familiari stranieri di cittadini comunitari, ai rifugiati e ai loro familiari, ai titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e ai titolari di Carta Blu UE;
l'articolo 7 della Legge Europea 2013 interviene in tale materia stabilendo che «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria» tale formulazione si presta ad un'interpretazione scorretta laddove sembra limitare la possibilità di accesso ai concorsi pubblici ai cittadini stranieri che si trovano nelle condizioni citate, in aperto contrasto con la Convenzione OIL n.?143 del 1975, ratificata dall'Italia nel 1981, e con una copiosa giurisprudenza nazionale, autorevolmente avallata dall'ordinanza della Corte Costituzionale n.?139 del 15 aprile 2011;
un'interpretazione siffatta, oltre a porsi in netto conflitto con la citata normativa internazionale e con la giurisprudenza domestica, costringerebbe i cittadini stranieri ad adire l'autorità giudiziaria per vedere riconosciute le proprie legittime prerogative, con notevole aggravio di costi e con un ingente effetto inflattivo sul carico di lavoro dei tribunali italiani,
impegna il Governo
a valutare la possibilita' di assumere con urgenza un'iniziativa normativa finalizzata a:
a) disciplinare in maniera compiuta l'ambito dell'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso l'emanazione di un regolamento o una circolare esplicativa che chiarisca che l'unico requisito per l'accesso sia costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa.
9/1327/4. Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Ricciatti.
23 luglio 2013
pubblico impiego e legge europea 2013
Cari amici,
alla pagina
http://www.lavoce.info/pubblico-impiego-accesso-vietato-agli-stranieri/
troverete un articolo, pubblicato dal sito Lavoce.info, sulla
questione dell'accesso al pubblico impiego degli stranieri e delle
disposizioni contenute nella Legge europea 2013.
La legge e' ora all'esame della XIV Commissione della Camera. La
maggioranza sembra orientata a blindarne il testo, per approvarla
definitivamente entro questo mese.
Se le cose andranno in questo modo, c'e' il forte rischio che sulla
materia si registri un regresso rispetto all'orientamento favorevole
della giurisprudenza (per i motivi spiegati nell'articolo).
Per scongiurare questo rischio, occorre far approvare un ordine del
giorno che impegni il Governo a riconoscere per via amministrativa
(circolare, direttiva o altro) il diritto di accesso al pubblico
impiego per ogni straniero autorizzato a lavorare in Italia.
Chiunque colga la rilevanza del tema (in particolare, i sindacati)
faccia sentire la propria pressione su parlamentari (es.: Sandro
Gozi, gozi_s@camera.it, e Alessia Mosca,
a.mosca@partitodemocratico.it, del PD) e Governo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.lavoce.info/pubblico-impiego-accesso-vietato-agli-stranieri/
troverete un articolo, pubblicato dal sito Lavoce.info, sulla
questione dell'accesso al pubblico impiego degli stranieri e delle
disposizioni contenute nella Legge europea 2013.
La legge e' ora all'esame della XIV Commissione della Camera. La
maggioranza sembra orientata a blindarne il testo, per approvarla
definitivamente entro questo mese.
Se le cose andranno in questo modo, c'e' il forte rischio che sulla
materia si registri un regresso rispetto all'orientamento favorevole
della giurisprudenza (per i motivi spiegati nell'articolo).
Per scongiurare questo rischio, occorre far approvare un ordine del
giorno che impegni il Governo a riconoscere per via amministrativa
(circolare, direttiva o altro) il diritto di accesso al pubblico
impiego per ogni straniero autorizzato a lavorare in Italia.
Chiunque colga la rilevanza del tema (in particolare, i sindacati)
faccia sentire la propria pressione su parlamentari (es.: Sandro
Gozi, gozi_s@camera.it, e Alessia Mosca,
a.mosca@partitodemocratico.it, del PD) e Governo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
18 luglio 2013
sent. corte cost. 202/2013; emendamento legge europea 2013
Cari amici,
1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/sent-corte-cost-202-2013.html
troverete la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale
in esso stabilita (vedi sotto) si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami
familiari nel territorio dello Stato".
Il comma considerato recita, nella parte qui rilevante:
"Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale."
Negli ultimi anni si era comunque consolidato un orientamento del
Consiglio di Stato secondo il quale la tutela andava applicata in
tutti i casi in cui vi fossero familiari dello straniero interessato
legalmente soggiornanti in Italia (a maggior ragione, in presenza di
un nucleo familiare formatosi in Italia o di figli nati in Italia).
2) nell'ambito dell'esame da parte delle Commissioni della Camera
della Legge europea 2013 (A.C. 1327) abbiamo proposto ad alcuni
deputati di presentare e sostenere un emendamento mirato a sancire in
modo inequivocabile il diritto di ogni straniero soggiornante in
Italia per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa di
partecipare ai concorsi pubblici.
Qualunque pressione sui parlamentari perche' l'emendamento sia
approvato e' da considerare preziosa. Nei limiti del lecito, si
intende...
Cordiali saluti
sergio briguglio
1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/sent-corte-cost-202-2013.html
troverete la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale
in esso stabilita (vedi sotto) si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami
familiari nel territorio dello Stato".
Il comma considerato recita, nella parte qui rilevante:
"Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale."
Negli ultimi anni si era comunque consolidato un orientamento del
Consiglio di Stato secondo il quale la tutela andava applicata in
tutti i casi in cui vi fossero familiari dello straniero interessato
legalmente soggiornanti in Italia (a maggior ragione, in presenza di
un nucleo familiare formatosi in Italia o di figli nati in Italia).
2) nell'ambito dell'esame da parte delle Commissioni della Camera
della Legge europea 2013 (A.C. 1327) abbiamo proposto ad alcuni
deputati di presentare e sostenere un emendamento mirato a sancire in
modo inequivocabile il diritto di ogni straniero soggiornante in
Italia per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa di
partecipare ai concorsi pubblici.
Qualunque pressione sui parlamentari perche' l'emendamento sia
approvato e' da considerare preziosa. Nei limiti del lecito, si
intende...
Cordiali saluti
sergio briguglio
16 luglio 2013
appello sanita'
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/app-simm-asgi-sanita'.pdf
troverete il testo di un appello lanciato da SIMM, OISG e ASGI per un
pronto e completo recepimento dell'Accordo Stato-Regioni sulla tutela
sanitaria degli immigrati, a partire dal diritto di ogni minore ad
avere il pediatra di base.
Recentemente, la Regione Lombardia ha deciso di negare l'assistenza
pediatrica di base ai bambini stranieri figli di genitori in
condizioni di soggiorno illegale. Le risorse cosi' risparmiate
saranno probabilmente destinate all'assistenza veterinaria dell'On.
Calderoli.
Dalla pagina dell'appello potrete far avere la vostra adesione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/app-simm-asgi-sanita'.pdf
troverete il testo di un appello lanciato da SIMM, OISG e ASGI per un
pronto e completo recepimento dell'Accordo Stato-Regioni sulla tutela
sanitaria degli immigrati, a partire dal diritto di ogni minore ad
avere il pediatra di base.
Recentemente, la Regione Lombardia ha deciso di negare l'assistenza
pediatrica di base ai bambini stranieri figli di genitori in
condizioni di soggiorno illegale. Le risorse cosi' risparmiate
saranno probabilmente destinate all'assistenza veterinaria dell'On.
Calderoli.
Dalla pagina dell'appello potrete far avere la vostra adesione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
14 luglio 2013
versione aggiornata del manuale; espulsione shalabayeva
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/manuale-normativa-27.html
troverete la versione aggiornata al 30/4/2013 del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.
Ho cercato, nell'ambito di questo aggiornamento, di rendere piu'
facilmente consultabile il documento inserendo all'inizio di ciascun
capitolo, l'indice "cliccabile" del capitolo.
Spero che il Prefetto e l'Ufficio immigrazione della Questura di
Roma, il Ministro dell'interno e quello degli Affari esteri, il
giudice di pace che ha convalidato l'accompagnamento immediato della
Signora Shalabayeva e l'avvocato che l'ha difesa colgano questa
occasione per un buon ripasso di diritto dello straniero. Ma forse
sarebbe piu' corretto dire "per una iniziazione al diritto dello
straniero".
Che ne abbiano un bisogno assoluto e' provato, oltre che da quanto
raccontato dai mezzi di stampa in questi giorni, dal testo del
decreto di espulsione adottato a carico della signora
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/decr-espuls-shalabayeva.pdf).
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/manuale-normativa-27.html
troverete la versione aggiornata al 30/4/2013 del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.
Ho cercato, nell'ambito di questo aggiornamento, di rendere piu'
facilmente consultabile il documento inserendo all'inizio di ciascun
capitolo, l'indice "cliccabile" del capitolo.
Spero che il Prefetto e l'Ufficio immigrazione della Questura di
Roma, il Ministro dell'interno e quello degli Affari esteri, il
giudice di pace che ha convalidato l'accompagnamento immediato della
Signora Shalabayeva e l'avvocato che l'ha difesa colgano questa
occasione per un buon ripasso di diritto dello straniero. Ma forse
sarebbe piu' corretto dire "per una iniziazione al diritto dello
straniero".
Che ne abbiano un bisogno assoluto e' provato, oltre che da quanto
raccontato dai mezzi di stampa in questi giorni, dal testo del
decreto di espulsione adottato a carico della signora
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/decr-espuls-shalabayeva.pdf).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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