28 marzo 2012

versione aggiornata del manuale; decreto-flussi stagionali

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/manuale-normativa-20.html
troverete la versione del mio manuale sulla normativa aggiornata al
31/1/2012.

Segnalazioni di errori, imprecisioni e lacune saranno, come al
solito, benvenute.

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-lavoro-20-3-12.pdf
troverete la circolare congiunta Ministero dell'interno - Ministero
del lavoro relativa al decreto-flussi per lavoratori stagionali. Il
decreto prevede anche una quota riservata all'ingresso di lavoratori
non stagionali che abbiano completato corsi di formazione all'estero,
istituiti in base all'art. 23 D. Lgs. 286/1998.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 marzo 2012

errata corrige

Cari amici,
nell'ultimo messaggio, la frase

"Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."

e' ovviamente sbagliata, e va letta come

"Gli ultimi quattro commi riguardano la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."

Quei commi rimuovono la disciplina speciale per lo straniero e, quindi, impongono l'autocertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione anche per gli stranieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto semplificazioni

Cari amici,
la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5/2012, che incorpora nel testo del decreto-legge le modifiche apportate dalle Commissioni.

L'articolo 17 assume cosi' la forma riportata in fondo al messaggio.

Il comma 1 da' valore di legge a disposizioni gia', nei fatti, applicate.

I commi 2, 3 e 4 snelliscono ulteriormente le pratiche relative al lavoro stagionale.

Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare.

Vi ricordo che l'art. 15 L. 183/2011 ha modificato l'art. 40 DPR 445/2000, vietando l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

Era pero' rimasta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero.

Questo fatto aveva motivato la circolare 24/1/2012 del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-24-1-2012.pdf), secondo la quale nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri devono essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999.

Il testo appena approvato intende cancellare questa disciplina speciale, anche se soltanto a partire dall'inizio del 2013.

Ringrazio Igor Zirilli, che mi ha segnalato l'approvazione del testo.

Cordiali saluti
sergio briguglio


---------


Art. 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

8 marzo 2012

accordo di integrazione

Cari amici,
sabato prossimo entrera' in vigore il regolamento sull'accordo di
integrazione (DPR 179/2011).

Potete trovare il testo del regolamento e i suoi allegati alle pagine seguenti

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr-179-2011.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

Un sommario del regolamento e' alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-2-3-2012.pdf,
troverete la circolare congiunta del Ministro dell'interno e del
Ministro per l'integrazione, contenente le linee d'indirizzo per
l'applicazione dello stesso regolamento.

Nella circolare, i ministri colmano una lacuna del regolamento,
richiamando la norma di legge che salva dalla revoca del permesso per
inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli
stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto
dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.

Per queste categorie, saggiamente, i ministri competenti invitano le
prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo. Vige pero', anche per queste categorie, l'onere della
sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso.

La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato
in diciannove lingue diverse. Resta per me un mistero come si possa
acquisire una conoscenza, sia pure approssimativa, del funzionamento
della nostra societa' in un corso di cinque ore di lezioni
preregistrate (senza cioe' - se capisco bene - alcuna interazione con
un docente). Molto piu' seria la questione dell'apprendimento della
lingua: sono stati stanziati fondi imponenti per la realizzazione di
corsi di italiano; speriamo diano un contributo serio
all'integrazione degli immigrati, a prescindere dall'attuazione
dell'inutile accordo di integrazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-5-3-2012.pdf,
infine, troverete la circolare del Ministero dell'interno 5/3/2012,
che fornisce ulteriori indicazioni operative.

Si chiarisce come lo straniero debba recarsi presso lo Sportello
unico per sottoscrivere l'accordo (o in questura, nei casi in cui la
richiesta del permesso debba essere presentata direttamente li'; es.:
permesso per asilo, integrazione minore, minore eta', motivi
familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari, apolidia).

Ringrazio Luci Zuvela che mi ha inviato le circolari.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 febbraio 2012

Fwd: ASGI - Caso Hirsi vs Italy - Condanna all'Italia

Cari amoci,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/sent-cedu-hirsi-c-italia.pdf
troverete la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
relativa al caso Hirsi contro Italia.

La Corte condanna l'Italia per il respingimento in mare di cittadini
somali ed eritrei avvenuto al largo di lampedusa il 6 maggio 2009. In
particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 (divieto di
trattamenti inumani e degradanti) e art. 13 ( diritto ad un ricorso
effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, e
dell'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima
(divieto di espulsioni collettive).

Ringrazio Jurgen Humburg, Silvia Canciani e Gianfranco Schiavone per
la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 febbraio 2012

diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/trib-re-coniuge-omosex.pdf troverete un'importantissima ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino uruguayano contro il provvedimento dell'amministrazione italiana con sui si nega il riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007.

Il cittadino uruguayano - e qui sta l'importanza del provvedimento del Tribunale - ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso.

Il D. Lgs. 30/2007, che da' attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell'Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purche' rientrino in determinate categorie:

1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione del nostro paese;
 
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Finora, il diritto dei compagno dello stesso sesso di un cittadino comunitario o italiano aveva trovato un ostacolo insormontabile nella condizione che ho evidenziato in grassetto: non essendo equiparate al matrimonio dalla normativa italiana le unioni registrate, l'aver contratto una tale unione in altro Stato membro non consentiva al cittadino straniero di risiedere in Italia, per questo solo motivo, col compagno comunitario o italiano.

Ora, il Tribunale di Reggio Emilia riconosce come, quando sia stato celebrato il matrimonio tra persone dello stesso sesso in uno Stato che, come la Spagna, lo ammetta, coloro che l'hanno celebrato devono essere considerati coniugi anche in Italia, ai fini del diritto di libera circolazione (non non dal punto di vista del diritto di famiglia). Il diritto di soggiorno al cittadino uruguayano ricorrente viene cosi' riconosciuto perche' questi rientra nella categoria di coniuge, non in quella, meno tutelata, di partner registrato.

Notate che non e' rilevante che il matrimonio sia stato celebrato in uno Stato membro: la Commissione europea, in proposito, ha affermato come, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, debbano essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

Ringrazio Gabriella Friso e Giulia Perin, che mi hanno segnalato l'ordinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 febbraio 2012

permesso per donna incinta: esonero dal contributo?

Cari amici,
mi viene posto il seguente quesito: il contributo per il permesso di soggiorno deve essere pagato anche quando si tratti di un permesso per cure mediche rilasciato, in base ad art. 28 DPR 394/!999 alla donna inespellibile perche' incinta o perche' abbia partorito da meno di sei mesi?

La categoria non e' esplicitamente inclusa tra quelle esonerate dal pagamento, benche' risultino evidenti le affinita' sia con chi abbia fatto ingresso per cure mediche, sia con chi richieda un permesso per motivi umanitari.

Mi pare, comunque, che si possa invocare una ragione piu' forte in favore dell'esonero. Art 5, co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 - ossia la disposizione di legge che impone il pagamento del contributo - recita (in grassetto e' mio):

"La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro..."

D'altra parte, art. 28, co. 1 DPR 394/1999 dispone che

"Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno..."

Non siamo quindi di fronte a una richiesta di rilascio di permesso, ma a un rilascio d'ufficio. Da questo segue, a mio parere, che il contributo non puo' essere richiesto in corrispondenza a permessi di questo tipo.

Mi spingerei anzi ad affermare - chiedendo pero' il conforto di chi ha competenze in materia - che lo stesso argomento motivi l'esonero dall'imposta di bollo di 14,62 euro.

Se il mio ragionamento e' corretto, un analogo esonero dall'imposta di bollo deve applicarsi, in particolare, al caso del permesso per richiesta asilo (anche questo rilasciato d'ufficio).

Il fatto poi che il rilascio o il rinnovo di questi permessi sia nei fatti stimolato da una esplicita richiesta avanzata dal cittadino straniero non puo' che essere visto come atto di cortesia dello straniero stesso, che soccorre il questore nell'adempimento del suo dovere. Qualcosa di simile alla cortesia che chiediamo a un amico, dicendogli: "ricordami che devo restituirti 100 euro".

Cordiali saluti
sergio briguglio

31 gennaio 2012

circolare mininterno sul contributo

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-27-1-2012.pdf
troverete il testo della circolare del Ministero dell'interno che da'
istruzioni in relazione al versamento del contributo per il rilascio
e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ringrazio Gabriella Prestileo, che mi ha inviato la circolare.

Due considerazioni:

1) Il Ministero chiarisce come l'eventuale mancato pagamento del
contributo sia da considerare irregolarita' sanabile e come la
verifica del pagamento spetti all'Ufficio immigrazione della questura.

Osservo come non sia legittima la prassi secondo la quale Poste
italiane non accetterebbe "i kit sprovvisti del bollettino
comprensivo di entrambi i contributi" (quello gia' dovuto per il
servizio postale e quello appena entrato in vigore).

Mi auguro che il Ministero dell'interno provveda immediatamente a
dare istruzioni alle Poste, perche' i suoi funzionari evitino di
attribuirsi compiti che la legge non assegna loro. Sarebbe come se il
funzionario pretendesse di valutare se il reddito del lavoratore che
chiede il rinnovo sia adeguato o meno.

2) Il Governo, che sta dimostrando coraggio in molte scelte, non sia
pavido rispetto alla cancellazione di una disposizione frutto della
stupidita' di una maggioranza politica che non e' piu' in grado di
nuocere. Introduca nel decreto-legge sulle semplificazioni una
disposizione che cancelli quelle, sul contributo, introdotte dalla L.
94/2009.

E, se vuole risparmiare denaro pubblico ed energie, cancelli anche le
disposizioni che impongono la sottoscrizione dell'accordo di
integrazione. L'Italia non ha soldi da buttare per compensare Cota,
Bricolo e Maroni di cio' che una natura matrigna ha negato loro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 gennaio 2012

libro verde sul ricongiungimento

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/risp-libro-verde-ricong.html
potrete trovare le risposte alle domande poste dal LIbro verde della
Commissione europea sul ricongiungimento familiare dei cittadini dei
paesi terzi.

Potete scaricare il testo del Libro verde dalla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/libro-verde-ricongiung.pdf.


Si tratta di un documento molto aperto, di segno assolutamente
contrario a quello di recenti prese di posizione del Governo olandese
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/settembre/position-paper-olanda.pdf).

Credo che sarebbe molto utile se pervenissero alla Commissione anche
pareri di soggetti autorevoli in materia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 gennaio 2012

sul decreto mininterno 27/10/2011

Cari amici,
vi segnalo alcuni aspetti critici del Decreto del Ministro dell'interno 27/10/2011, contenente le linee-guida per l'attuazioen dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/decr-interno-27-10-2011.html).

Nel decreto viene individuato l'ordine tra le categorie di possibili fruitori dei programmi di rimpatrio assistito da rispettare, in sede di attuazione dei programmi stessi, in un contesto di risorse limitate che non consenta di recepire tutte le richieste.

Al primo posto di questa graduatoria stanno, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14-ter, gli stranieri appartenenti alla categoria dei "soggetti vulnerabili" (persone affette da disabilita', anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), cui la riforma dell'estate scorsa garantisce modalita' di allontanamento compatibili con la condizione specifica.

Al secondo posto stanno le vittime di tratta e i titolari di protezioen internazionale. Non si tratta, evidentemente, di soggetti da allontanare, ma di persone che decidono spontaneamente di tornare nel proprio paese. La cosa e' compatibile con il dettato del comma 1 dell'articolo 14-ter, non essendo questi programmi istituiti solo in funzione dell'allontanamento.

Al terzo posto troviamo gli stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il rinnovo del permesso. Si tratta anche in questo caso di persone ancora in posizione regolare, tenute pero' a lasciare l'Italia per l'impossibilita' di prolungare il loro soggiorno legalmente.

Agli ultimi due posti vi sono, nell'ordine, gli stranieri trattenuti in CIE a seguito di un provvedimento di espulsione o respingimento non immediatamente eseguito e gli stranieri cui sia stato concesso (in base alla riforma recente) un termine per il rimpatrio volontario.

Ho due osservazioni, in proposito.

1) Configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario.

E' possibile, pero', intuire la ratio di questa scelta: dal momento che condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' che lo straniero richiedente sia in possesso di documento di riconoscimento o che, almeno, ne sia stata accertata l'identita' (art. 3, comma 3 del decreto), i programmi di rimpatrio assistito potrebbero contribuire ad abbreviare il periodo di permanenza media nei CIE. Gli stranieri sottoposti a trattenimento potrebbero, infatti, trovare conveniente collaborare, anche tardivamente (ossia, a trattenimento gia' disposto), alla procedura di identificazione, con l'obiettivo di fruire di quei programmi. A risorse limitate, allora, meglio, dal punto di vista dell'amministrazione, destinarle prioritariamente ai trattenuti che non a quanti siano stati ammessi al rimpatrio volontario: la collaborazione di questi ultimi e' cosa gia' acquisita; quella dei primi e' ancora da ottenere.

Questa preferenza accordata ai trattenuti in CIE puo' tradursi in fatti positivi  per un gran numero di stranieri espellendi, soprattutto alla luce delle disposizioni molto restrittive con cui il decreto-legge 89/2011 disciplina la concessione del termine per il rimpatrio volontario. Perche' queste conseguenze positive siano effettive, pero', e' necessario che l'ammontare delle risorse riservate al finanziamento del rimpatrio assistito sia congruo.

Noto come un approccio generoso converrebbe anche allo Stato: in mancanza di fondi, lo straniero trattenuto si guarderebbe bene dal collaborare alla procedura di identificazione, sapendo che l'insuccesso di questa lascia allo Stato poche possibilita' di eseguire effettivamente l'allontanamento. E il trattenimento prolungato di uno straniero puo' costare piu' di 30.000 euro (costava 55 euro al giorno nel 2008).

2) E' stata dimenticata una categoria intermedia tra le due considerate al punto 1): quella degli stranieri che, destinatari di un provevdimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE.

Mi si puo' obiettare che per questa categoria non ha senso porsi il problema di un rimpatrio assistito. L'obiezione pero' non e' fondata: il rimpatrio assistito dovrebbe comportare - come detto - vantaggi economici per lo straniero, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio. Penso in particolare allo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio; questo straniero non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario (e' considerato "a rischio di fuga", in base ad art. 13, comma 4-bis D. Lgs. 286/1998) ed e' allontanabile immediatamente. L'esclusione dai potenziali benefici di un rimpatrio assistito lo indurrebbe ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter "godere" del trattenimento e - forse - dell'ammissione al programma di rimpatrio!

Cordiali saluti
sergio briguglio