22 marzo 2011

stagionali; lampedusa

Cari amici,

1) alla pagina di marzo 2011 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del DPCM 17/2/2011 (programmazione
dei flussi per lavoro stagionale).

Da stamattina e' possibile presentare le domande per via telematica
dal sito del Mininterno.


2) Devo ammettere che della situazione degli sbarchi a Lampedusa non
sto capendo piu' di quanto la nostra classe politica e quella degli
altri paesi NATO stiano capendo della situazione in Libia.

Finora si e' registrato un forte afflusso di migranti dalla Tunisia
(circa 15.000 persone dall'inizio dell'anno).

A detta di Maroni sono pochissime le domande di asilo presentate.

A fronte di questa situazione, dopo che per due anni si e' proceduto
al respingimento in mare (illegale) di profughi di provenienza somala
ed eritrea (probabilmente meritevoli, in un caso su due, di
protezione internazionale), ora non si assiste piu' ad un
respingimento.

Osservo come le uniche cose che possano trattenere l'amministrazione
dal respingere chi tenti di entrare attraverso valichi non
autorizzati siano
a) la presentazione di una domanda di asilo;
b) la necessita' di identificare la persona ed individuarne il paese
di provenienza;
c) la necessita' di prestare soccorso alla persona.

Mi sembra - ma, se mi sfugge qualche aspetto importante, vi saro'
grato se me lo farete rilevare - che in tutti i casi in cui non si
applichino le circostanze a) e b) (assenza di domanda d'asilo per
persona evidentemente proveniente dalla Tunisia), l'unica ragione non
priva di fondamento giuridico per ritardare il respingimento sia
quella di cui al punto c).

Mi sembra anche che, se vi e' necessita' di prestare soccorso, la
situazione ambientale di Lampedusa non possa che impedire, oggi,
l'assolvimento del compito, a meno che non si tratti di un soccorso
di entita' molto modesta.

Un ministro dell'interno di ordinario buon senso provvederebbe al
rapido trasferimento delle persone sbarcate per le quali non si possa
provvedere al respingimento, da Lampedusa ai centri piu' facilmente
raggiungibili. Avrebbe la comprensione di tutti se questa operazione
risultasse, per qualche motivo, piu' ardua di quanto non sappia
immaginare chi non fa il ministro (mancanza di centri capienti,
distanza chilometrica tra Lampedusa e i centri idonei, etc.).

Il nostro ministro dell'interno ha pero', fin dai primi giorni,
individuato nel Residence degli Aranci di Mineo (CT) una struttura
idonea ad ospitare fino a 1800 persone.

Non so dire, naturalmente, se questa struttura sia sufficiente ad
ospitare tutti gli sbarcati per i quali il respingimento non sia
effettuabile. Ma sospetto che la cosa piu' stupida che si possa fare
in una situazione del genere sia trasferire nel centro di Mineo
richiedenti asilo gia' tranquillamente ospitati negli appositi centri
delle altre regioni italiane.

Sarebbe come mandare, in segno di solidarieta', un carico di plutonio
a Fukushima, o uno stock di idioti al governo francese.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 marzo 2011

circolare decreto flussi stagionali 2011

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/febbraio/circ-interno-lavoro-25-2-11.pdf
troverete la circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del
lavoro sul decreto flussi relativo agli ingressi di lavoratori
stagionali per il 2011.

Il decreto (allegato alla circolare) e' di imminente pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere inviate, per l'ormai consueta via
telematica, a partire dalle ore 8 del giorno successivo alla
pubblicazione (scelta un po' infelice, stante la difficolta', per il
coltivatore diretto medio, di consultare in tempo utile la Gazzetta
Ufficiale).

Dal sito del Ministero dell'interno dovrebbe gia' essere possibile
l'accesso alla procedura per la compilazione delle domande, ma - a
quel che sembra - c'e' un certo ritardo.

Di interesse particolare, nel decreto e nella circolare, la parte che
riguarda l'attuazione delle disposizioni sul rilascio di un
nulla-osta (e del corrispondente permesso di soggiorno) per lavoro
stagionale pluriennale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

28 febbraio 2011

ordinanza consiglio di stato; sentenza corte costituzionale

Cari amici,
alla pagina di Febbraio 2011 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete, tra gli altri i seguenti documenti:


1) l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 912/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/febbraio/ord-cds-912-2011.pdf), con la quale il Consiglio, in adunanza plenaria, accoglie l'istanza di sospensione di un rigetto di regolarizzazione fondato sulla asserita natura ostativa delle condanne per mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento impartito dal questore (art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998). Il provvedimento assunto dall'adunanza plenaria non si sbilancia in modo significativo sul punto controverso (se il reato di mancato ottemperamento debba essere considerato ostativo o meno), rinviando alle future decisioni di merito. Indica pero' - e questo mi sembra l'aspetto piu' interessante - come la soluzione del problema non possa non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza dello stesso reato, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (direttiva "rimpatri").


2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2011 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/febbraio/sent-corte-cost-61-2011.html), con la quale la Corte respinge le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio in relazione alla Legge della Regione Campania n. 6/2010 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania). Il ricorrente lamenta, a proposito di diverse disposizioni della legge regionale, l'inclusione, tra i destinatari degli interventi in favore degli stranieri, degli stranieri illegalmente soggiornanti sul territorio regionale.

La Corte ribadisce un principio gia' espresso in precedenti pronunce: gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi. Tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione.

La Corte ricorda anche come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 della Costituzione (sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988; ordinanza n. 76/2010).

Per il resto, nell'esaminare in dettaglio ciascuna delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio, la Corte fa osservare al ricorrente che le disposizioni contestate si muovono placidamente nel solco di quelle statali, nulla aggiungendo a quanto gia' in vigore da una dozzina d'anni. Immagino che il ricorso sia stato scritto durante le ore faticose della notte; ed e' noto che i ricorsi scritti di notte si vedon di giorno...

Fa eccezione la questione relativa al contrasto tra l'art. 80, co. 19 L. 388/2000 (che riserva le provvidenze economiche assistenziali con carattere di diritto soggettivo ai titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) e una specifica disposizione della legge regionale campana, che richiede la semplice regolarita' del soggiorno ai fini delle fruizioni delle provvidenze economiche erogate dalla regione. La Corte, richiamando le sentenze n. 306/2008, 11/2009 e 187/2010, con cui ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 sotto diversi profili, esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali. Ne esce - mi sembra - ulteriormente rafforzato l'orientamento gia' enunciato nella sentenza n. 187/2010:

a) ogni volta che una provvidenza e' mirata a tutelare un diritto fondamentale della persona, la piena parificazione tra il cittadino nazionale e lo straniero po' essere subordinata unicamente "alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata";

b) non e' invece ammessa alcuna restrizione relativa alla regolarita' del soggiorno, quando l'intervento assistenziale sia diretto a rimediare a una grave situazione di urgenza.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 gennaio 2011

procedura flussi

Cari amici,
dalla pagina http://www.interno.it si accede alla procedura per la registrazione, la compilazione e (a tempo debito) l'invio delle domande di autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri nell'ambito del decreto flussi.

Potrete trovare

a) le slides illustrative sulla procedura;

b) il manuale per l'utente;

c) la guida sintetica per l'utente

anche alla pagina di Gennaio 2011 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/index.html).


Cordiali saluti
sergio briguglio

14 gennaio 2011

vademecum miur; trib. torino; corso on-line

Cari amici,
alla pagina di Gennaio 2011 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) una sentenza del Tribunale di Torino
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/trib-to-art14co5quater.html)
con cui si assolve uno straniero dal reato di cui all'art. 14, co. 5
quater, in base all'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE in
materia di rimpatri.

2) un vademecum del MIUR sul test di italiano per il rilascio del
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/vademecum-miur-test-it.html).
Ringrazio Gianluca Cassuto, che me l'ha inviato;

3) la presentazione di un corso on-line sulla normativa in materia di
immigrazione, cui partecipo come docente, insieme a Silvia Candito ed
Enrico Cesarini
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/corso-online-immigr.pdf).


Cordiali saluti
sergio briguglio

5 gennaio 2011

circolare flussi; circolare direttiva rimpatri

Cari amici,
alla pagina di gennaio 2011 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete, tra gli altri documenti,

1) la circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/circ-interno-lavoro-3-1-11.pdf) sull'applicazione del decreto-flussi. Viene segnalato, in particolare, come sara' possibile compilare le domande dal sito del Mininterno a partire dal 17 gennaio.


2) la circolare del Ministero dell'interno 17/12/2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/circ-interno-17-12-2010.html) sulle procedure da adottare, in materia di espulsione, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva sui rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).

Ringrazio chi me l'ha fatta avere.

E' una circolare piuttosto strana. Per un verso si raccomanda ai questori di adeguare le procedure di espulsione al dettato della Direttiva. Per l'altro, non si evidenziano i punti della normativa vigente evidentemente in contrasto con la stessa Direttiva.

La questione cruciale e' la determinazione dell'esistenza di un eventuale rischio di fuga. Se questo rischio e' accertato, sono sostanzialmente applicabili tutte le norme vigenti (a condizione che le motivazioni dei diversi provvedimenti facciano riferimento all'esistenza di tale rischio). Fa eccezione la durata del divieto di reingresso, che, in base al D. Lgs. 286/1998, e' di norma di 10 anni; in base alla Direttiva non puo' invece superare i 5 anni, salvo che lo straniero sia un soggetto pericoloso. Manca, nella circolare, una precisa istruzione a questori e prefetti perche' evitino nel modo piu' assoluto di irrogare divieti di reingresso di durata superiore a 5 anni quando non vi sia pericolo per l'orinde pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato.

Se il rischio di fuga non sussiste (ne' sussistono condizioni di pericolo pubblico o responsabilita' dello straniero in relazione a richieste di permesso infondate o fraudolente), la normativa vigente NON PUO' essere applicata: si deve ricorrere infatti, anche per soggetti che non abbiano mai chiesto un permesso di soggiorno, ad un'esecuzione dell'allontanamento analoga a quella oggi prevista per il solo overstayer (intimazione a lasciare l'Italia entro un certo lasso di tempo). A rigore, il trattenimento e il divieto di reingresso sono ancora applicabili (a costo di uno sforzo sovrumano di motivazione da parte di questori e prefetti), dal momento che le disposizioni della Direttiva sono formulate in modo ambiguo e tale da lasciare un largo margine di discrezionalita' agli Stati. Mi aspetto che questi margini saranno molto ridotti, tra qualche tempo, dalle sentenze della Corte di Giustizia, ma al momento non si puo' esigere una disapplicazione delle disposizioni nazionali sulla base del dettato della Direttiva. Anche in questo caso, pero', la circolare non cava dai guai questori e prefetti: riguardo al trattenimento, si dice ai questori che possono applicarlo nei casi in cui e' previsto dalla normativa vigente, si raccomanda loro di motivare la scelta del trattenimento rispetto ad altre meno afflittive, ma non si da' alcun suggerimento su come impostare una tale motivazione acrobatica (i suggerimenti dati nella circolare, nella nota 37 a pie' di pagina, riguardano solo i casi in cui sussista il rischio di fuga). Riguardo al divieto di reingresso, viene detto solo che la sua durata deve essere motivata; nessuna indicazione pero' su quando disapplicare del tutto le disposizioni vigenti (che prevedono un minimo di cinque anni!).

Come stabilire se esita o meno il rischio di fuga? La circolare fornisce dei criteri che richiedono un esame approfondito della condizione dello straniero. Il questore dovrebbe escludere che vi sia rischio di fuga quando siano verificate tutte le seguenti condizioni (senza che emergano altri indizi di segno contrario), da accertare anche tramite colloquio con lo straniero e sulla base di documentazione da questi fornita:
- disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo ;
- possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita';
- utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove lo straniero possa essere rintracciato senza alcuna difficolta';
- linearita' della condotta pregressa dello straniero;
- concreto interesse dello straniero a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano.

Mi sembrano indicazioni ragionevoli. Mi aspetto che gli stranieri in posizione di soggiorno illegale si attrezzeranno per avere sempre con se' ogni documento utile a dimostrare il soddisfacimento di tali condizioni.

Un'ultima considerazione: nella circolare non si fa cenno all'esistenza, nella normativa italiana, del reato di soggiorno illegale. Di per se', lo straniero cui venga asegnato un termine per lasciare volontariamente l'Italia, sara' comunque processato per quel reato e, ove il suo accompagnamento coattivo alla frontiera sa possibile al momento in cui viene emessa la sentenza, condannato all'espulsioen sostitutiva della pena dell'ammenda. Tale espulsione, essendo sanzione penale, non cade nell'ambito di applicazione della Direttiva, ed e' quindi eseguibile in tutti i casi, anche di natura coattiva. Resta vero pero' che non si puo' dar luogo, ai fini dell'esecuzione del provvedimento, a trattenimento (la sostituzione dell'ammenda e' adottabile solo quando l'accomagnamento sia immediatamente eseguibile). Quanto al divieto di reingresso, invece, ritengo che possa sopravvivere quello spropositato (fino a dieci anni) previsto dalla legislazione vigente.

Credo che sul tema occorrera' un approfondimento.

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: in questi giorni potrebbero esserci problemi di accesso al sito di Stranieriinitalia (che ospita il mio archivio), dovuti al gran numero di richieste da parte di chi e' interessato al decreto-flussi. Con un po' di pazienza, pero', si ha successo.

3 gennaio 2011

decreto-flussi; quadro della normativa; manuale

Cari amici,
alla pagina di Gennaio 2011 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete


1) il DPCM 30/11/2010 (decreto flussi per il 2010: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/dpcm-30-11-2010.html).

Il decreto e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2010. In base all'art. 7 del decreto stesso, le domande possono quindi essere presentate

- a partire dalle ore 8 del 31/1/2011 per i lavoratori provenienti da paesi cui siano state assegnate quote privilegiate (art. 2 del decreto);

- a partire dalle ore 8 del 2/2/2011 per i lavoratori di paesi diversi dai precedenti, da assumere per lavoro domestico o per assistenza alla persona (art. 3 del decreto);

- a partire dalle ore 8 del 3/2/2011 in tutti gli altri casi.


2) il quadro completo della normativa vigente in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, aggiornato al 31/12/2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/sinottico-normativa-24.html).


3) una versione delle mie dispense sulla normativa aggiornata al 30/11/2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/manuale-normativa-13.html).


Segnalazioni di eventuali errori o lacune sono sempre gradite.

E' gradita anche la sostituzione dei link a versioni piu' vecchie degli ultimi due documenti nei siti che (gentilmente) li riportano.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 dicembre 2010

ancora sul decreto flussi; seminario asgi

Cari amici,

1) mi fanno giustamente osservare da piu' parti come l'art. 3 del
decreto flussi che vi ho appena segnalato riservi una quota di 30.000
unita' all'ingresso per lavoro domestico dai soli paesi per i quali
non sono previste quote privilegiate.

Ora, tra i 173.000 permessi per lavoro domestico richiesti a seguito
dell'ultima regolarizzazione, alla data del 5/7/2010, ben 136.000
corrispondono a lavoratori provenienti da uno dei paesi con quota
privilegiata:

7.400 Albania
600 Algeria
9.270 Bangladesh
5.900 Egitto
6.300 Filippine
2.300 Ghana
20.000 Marocco
20.200 Moldavia
2.200 Nigeria
5.000 Pakistan
6.400 Senegal
4.000 Sri Lanka
3.400 Tunisia
9.000 India
7.100 Peru'
26.500 Ucraina
----------------
136.000 totale da paesi con quota privilegiata
173.000 totale dei permessi richiesti alla data del 5/7/2010


Viene da chiedersi quindi cosa avessero in mente coloro che hanno
redatto il testo del decreto flussi quando hanno riservato la quota
per lavoro domestico ai lavoratori di paesi "non privilegiati".
Forse, improbabili badanti canadesi.

E' vero che l'art. 8 del decreto consente, come al solito, una
ridistribuzione delle quote quando si evidenzino esigenze del mercato
molto diverse da quelle attese. Non si capisce pero' per quale motivo
non si faccia uno sforzo per far somigliare le attese al dato
empirico.


2) Walter Citti mi prega di segnalare il seminario sul divieto di
discriminazione organizzato dall'ASGI a Firenze per i giorni
21-22/1/2011. Potrete trovare il programma alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/novembre/semin-asgi-discrim-fi.pdf


Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto flussi

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/testo-decreto-flussi.pdf
potrete trovare il testo del decreto-flussi per il 2010, di imminente
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ringrazio Elvio Pasca e il sito Stranieriinitalia, che l'hanno messo
a disposizione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 dicembre 2010

disegno di legge sicurezza-2

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete il testo (ufficioso) del disegno di legge recante "Nuove misure in materia di sicurezza pubblica", che fa  parte del secondo pacchetto sicurezza recentemente varato dal Governo.

Ringrazio Sergio Bontempelli per avermelo inviato.

Troverete anche un quadro sinottico, preparato dallo stesso Sergio Bontempelli (secondo ringraziamento), delle norme dei decreti legislativi 286/1998 e 30/2007 su cui il disegno di legge interviene, che mostra il confronto tra la versione vigente e quella modificata.

Cerco di dare, qui di seguito, un sommario delle principali novita' che risulterebbero dall'approvazione del disegno di legge. Seguo, a questo scopo, l'ordine degli articoli rilevanti.

1) Possono essere applicate le misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 nei confronti di chi eserciti la prostituzione mettendo in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica o turbando la civile e pacifica convivenza. Osservo come questa disposizione, non modificando le categorie elencate dall'art. 1 L. 1423/1956 (ma limitandosi ad estendere l'applicabilita' delle misure previste da quella legge) non incide sulle norme relative allo straniero. Nell'ambito di tali norme, infatti, rileva l'appartenenza ad una delle categorie di cui al suddetto art. 1, non il fatto di essere destinatario di una misura di prevenzione. Potrebbe incidere sulle norme relative al cittadino comunitario o ai suoi familiari, dal momento che ai fini dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza si tiene conto proprio dell'applicazione di una tale misura. Vedremo pero' in seguito (punto 10) come la condizione di sufficiente gravita' della minaccia ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica, richiesta perche' si possa parlare di motivi imperativi di pubblica sicurezza, renda arduo il riferimento a tali motivi quando si tratti di semplice turbamento della tranquillita' pubblica.

2) Il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo che disciplini il parziale trasferimento agli enti locali delle competenze in materia di rinnovo del permesso di soggiorno. Osservo come la rubrica dell'articolo indica specificamente i Comuni, mentre il testo lascia la determinazione dell'opportuno ambito territoriale al Governo.

3) Viene soppresso il Documento programmatico triennale in materia di immigrazione. Lascia un vuoto incolmabile nella testa di chi l'aveva concepito (una delle piu' inutili boiate che la storia della politica migratoria italiana ricordi).

4) Viene resa piu' agile la programmazione dei flussi, stabilendo che in mancanza del decreto adottato con procedura "ordinaria" (quanto rara) - quella, cioe', che passa attraverso la richiesta di parere alle commissioni parlamentari - il Presidente del Consiglio possa procedere con proprio decreto senza il vincolo rappresentato dalla quota fissata col precedente decreto. Per questo tipo di programmazione (che diventera', ovviamente, quello standard), deve essere richiesto il parere alla Conferenza unificata, ma, trascorsi trenta giorni senza che il parere sia stato reso, si procede. Anche la morte della vecchia procedura ordinaria non ci lascera' a lutto per troppo tempo (perche' mai la Commissione Affari costituzionali dovrebbe essere titolata a stabilire se ci sia bisogno di centomila badanti o di centodiecimila?).

5) E' garantito il rinnovo transitorio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fino a coprire tutto il periodo (anche di durata superiore a sei mesi) in cui il titolare, rimasto disoccupato, percepisce il sussidio di disoccupazione o gode di altro istituto analogo di sostegno al reddito.

6) Si prescinde, ai fini del diritto di soggiorno fino a tre mesi del familiare straniero del cittadino comunitario e del rilascio allo stesso familiare della carta di soggiorno, dal fatto che l'interessato sia entrato in Italia legalmente. Questa modifica risultava indispensabile dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-127/08, come osservato anche da una comunicazione della Commissione dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

7) Si impone, ai fini della valutazione della disponibilita' di risorse da parte del cittadino comunitario che soggiorni per studio o per altri motivi diversi dal lavoro, di valutare la situazione complessiva dell'interessato. Anche questo rende la normativa italiana piu' aderente al dettato della Direttiva 2004/38/CE, anche se l'indicazione resta piuttosto vaga. E' auspicabile che l'Amministrazione faccia riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione nella comunicazione citata.

8) Si chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarita' del diritto di soggiorno non e' condizione per l'esercizio di tale diritto ne' di quelli derivati. La formulazione adottata e' ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'art. 25, co. 1 della Direttiva 2004/38/CE, pero', sgombra il campo da ogni dubbio: "4. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova." Il testo va quindi interpretato nel modo seguente: "il possesso di un documento ... etc... non e' condizione necessaria per l'esercizio ... etc."

9) Ai fini della valutazione della pericolosita' del cittadino comunitario o del suo familiare per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne in Italia per un delitto contro la personalita' dello Stato.

10) Vengono ridefiniti in modo piu' coerente con le disposizioni comunitarie i motivi imperativi di pubblica sicurezza, col riferimento a una minaccia sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica.

11) La competenza relativa all'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per motivi di ordine pubblico e' assegnata al prefetto (oggi e' del Ministro dell'interno).

12) Si stabilisce che l'allontanamento e' eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera in tutti i casi di pericolosita' (non solo quando l'allontanamento sia adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza), ma solo quando vi sia incompatibilita' della permanenza del soggetto con la "civile e sicura convivenza".

13) Si chiarisce, coerentemente col dettato della Direttiva, che il ricorso del cittadino comunitario o del suo familiare al sistema di assistenza pubblica non e' motivo automatico per il loro allontanamento per mancanza dei requisiti.

14) Si stabilisce che il soggetto allontanato per mancanza di requisiti che sia ritrovato in Italia, dopo la scadenza dei termini fissati per l'allontanamento, senza che abbia provveduto a presentarsi al consolato italiano all'estero per dimostrare l'avvenuto allontanamento, possa essere allontanato coattivamente per motivi di ordine pubblico. Viene invece soppressa la sanzione, attualmente prevista per la stessa situazione, dell'arresto e dell'ammenda. Osservo come la disposizione sia scritta (volutamente?) in modo difficilmente applicabile. Non basta infatti, per dar luogo all'allontanamento coattivo, che l'interessato sia trovato in Italia, a termine scaduto, senza che si sia presentato al consolato; e' necessario anche che non abbia mai lasciato l'Italia prima di quel termine. L'onere della prova spettera' al prefetto che intende adottare il provvedimento, e sara' facile per il cittadino in questione, con le modalita' gia' descritte in altri messaggi, sostenere di essersi allontanato per tempo e di essere rientrato solo da un paio di giorni.

Cordiali saluti
sergio briguglio