Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/manuale-normativa-22.html
troverete una versione del mio manuale sulla normativa in materia di
cittadini non italiani, aggiornata al 30 Giugno 2012.
Notate che questa versione non include ancora le disposizioni
contenute nella legge 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), ne'
quelle dei decreti legislativi 108/2012 (carta blu) e 109/2012
(sanzioni per i datori di lavoro), non ancora in vigore alla data del
30 giugno.
Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori e lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio
5 agosto 2012
1 agosto 2012
circolare mininterno sulal regolarizzazione
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-27-7-2012.pdf
troverete una circolare del Ministero dell'interno relativa al D.
Lgs. 109/2012 (sanzioni ai datori di lavoro e regolarizzazione).
Ringrazio Silvia Canciani, che me l'ha segnalata.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-27-7-2012.pdf
troverete una circolare del Ministero dell'interno relativa al D.
Lgs. 109/2012 (sanzioni ai datori di lavoro e regolarizzazione).
Ringrazio Silvia Canciani, che me l'ha segnalata.
Cordiali saluti
sergio briguglio
25 luglio 2012
decreto legislativo 108/2012 (carta blu)
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/d-lgs-108-2012.html
del mio sito troverete il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
di ieri, e in vigore dal prossimo 7 agosto, del D. Lgs. 108/2012.
Il decreto legislativo da' attuazione alla Direttiva 2009/50/CE, in
materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri altamente
qualificati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/d-lgs-108-2012.html
del mio sito troverete il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
di ieri, e in vigore dal prossimo 7 agosto, del D. Lgs. 108/2012.
Il decreto legislativo da' attuazione alla Direttiva 2009/50/CE, in
materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri altamente
qualificati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
19 luglio 2012
disposizioni sulla regolarizzazione
Cari amici,
dovrebbe essere stato approvato definitivamente - come probabilmente saprete - il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/52/CE in materia di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri illegalmente soggiornanti.
L'articolo 5 del decreto legislativo contiene disposizioni tranitorie atte a consentire la regolarizzazione di rapporti di lavoro prima che entrino pienamente in vigore le nuove, piu' severe, sanzioni.
Il testo di questo articolo e' stato diffuso da diversi organi di informazione. Potete trovarlo (ringrazio Igor Zirilli, che me l'ha inviato) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/art-5-regolarizzazione.pdf in una versione che corrisponde alle altre diffuse, e che assumo (fino a prova contraria) essere coincidente con quella ufficiale.
Qui sotto riporto una sintesi delle disposizioni rilevanti contenute nell'articolo e alcune mie critiche.
Le disposizioni sulla regolarizzazione
La possibilita' di regolarizzazione riguarda rapporti di lavoro subordinato irregolari di cui siano parte
a) un datore di lavoro italiano o cittadino UE o cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) un lavoratore straniero presente nel territorio nazionale "in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente". "In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici".
Il rapporto, per essere regolarizzabile, deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
La dichiarazione deve essere presentata tra il 15/9/2012 e il 15/10/2012, con le modalita' che verranno fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro del lavoro, Ministro per la cooperazione e Ministero dell'economia, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, salvo che in caso di lavoro domestico (colf e badanti), per il quale e' ammesso anche il lavoro a tempo parziale non inferiore a venti ore settimanali.
E' esclusa la regolarizzazione nei casi in cui il datore sia stato condannato negli ultimi cinque anni, anche a seguito di patteggiamento, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attivita' illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art. 603-bis c.p.), o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno.
La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sara' definita col decreto del Ministro dell'interno) o non abbia proceduto, in passato, alla regolare assunzione del lavoratore straniero (anche diverso da quello attualmente impiegato) a seguito delle procedure di ingresso nell'ambito della programmazione dei flussi o di altra procedura di emersione dal lavoro illegale. E' fatto salvo il caso in cui tale mancata assunzione sia stata dovuta a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
Sul fronte dei lavoratori, la regolarizzazione non e' ammessa per
a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;
b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;
c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. (notate come tali condanne siano state spostate tra gli elementi di cui tener conto nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosita' dello straniero, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la loro inclusione tra le cause automaticamente preclusive della scorsa regolarizzazione).
Il datore di lavoro e' tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva (si intende includere - se capisco bene - il periodo che separa la presentazione della dichiarazione dalla stipula del contratto di soggiorno a conclusione della procedura).
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno). La sospensione cessa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione (15/10/2012) per tutti coloro che non siano coinvolti dalle dichiarazioni effettivamente presentate. Per datori di lavoro e lavoratori coinvolti, invece, cessa in caso di esito negativo del procedimento di regolarizzazione; fino a quel momento, il lavoratore straniero non puo' essere espulso, a meno che si applichi, per lui, una delle cause di esclusione dalla regolarizzazione.
Nei casi in cui l'esito negativo del procedimento dipenda da motivi indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro, si procede ugualmente all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico.
In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. La successiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o, in caso di lavoro domestico, all'INPS causa l'estinzione di reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, per il datore di lavoro; l'estinzione di reati e illeciti in materia di soggiorno illegale si ha invece, per il lavoratore, con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Notate come si arrivi a questa conclusione solo dopo aver inserito una virgola (dimenticata dal Legislatore delegato) nel bel mezzo del comma 11 (dopo le parole "di cui al comma 9"). La virgola e' rilevante perche' separa - come e' giusto - i destini giudiziari del datore di lavoro e del lavoratore una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno. In altri termini: superato l'adempimento comune (sottoscrizione del contratto di soggiorno), l'estinzione dei reati del datore dipende dalla sola comunicazione di assunzione; quella dei reati del lavoratore, dalla sola richiesta del permesso. Senza che l'inerzia dell'uno possa danneggiare l'altro.
Osservo come nulla escluda, nell'articolo in esame, che la regolarizzazione riguardi un rapporto di lavoro irregolare stipulato con uno straniero regolarmente soggiornante: sia che si tratti di un soggiorno per motivi per i quali e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa, sia che si tratti di motivi diversi da questi. In tutti i casi, il lavoratore dovrebbe poter ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Una diversa conclusione penalizzerebbe - poniamo - lo studente regolarmente soggiornante che lavori a tempo pieno (invece che nei limiti di tempo parziale imposti dala normativa) rispetto allo straniero illegalmente soggiornante.
Dichiarazioni non corrispondenti al vero rendono nullo il contratto di soggiorno e causano la revoca del permesso di soggiorno. Si applicano sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di utilizzazione di documenti contraffatti.
I punti critici
Vedo tre principali difetti in queste disposizioni (assunto che il testo qui esaminato corrisponda esattamente a quello che verra' pubblicato).
Il primo difetto riguarda la condizione di presenza ininterrotta.
Non si capisce intanto cosa significhino, nella locuzione "lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente", le parole "o precedentemente". A meno di considerarla un'insulsa ripetizione della nozione gia' contenuta in almeno dalla data del..., la si dovrebbe interpretare come una condizione alternativa: si richiede che il lavoratore soggiorni ininterrottamente dal 3/12/2011 oppure che abbia soggiornato prima di quella data in Italia e che, uscito, vi sia rientrato in tempo per intraprendere il rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione. Che l'interpretazione corretta (ancorche' bizzarra) possa essere questa sembra pero' negato dall'ultimo periodo del comma 1: In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Sarebbe del tutto illogico stabilire una condizione cosi' restrittiva per la prima categoria di lavoratori, lasciando che invece il lavoratore che abbia soggiornato in Italia in un passato remoto possa dimostrarlo sulla base - poniamo - di testimonianze di privati. E' d'obbligo quindi concludere che si tratta di insulsa ripetizione e che la condizione e' unica: presenza ininterrotta almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
L'aver imposto una condizione di questo genere e' segno di un'attivita' cerebrale eccezionale; o, quanto meno, assai sporadica. La prova di una presenza ininterrotta e', infatti, la classica prova diabolica, se non per lo straniero recluso o trattenuto in CIE o ricoverato in ospedale - tutte figure difficilmente impegnabili in rapporti di lavoro. Si finira' allora per allentare la condizione, reinterpretandola nel senso, piu' blando, di "presenza in Italia da prima del 31/12/2011" (a prescindere, cioe', dal suo carattere ininterrotto).
Il secondo difetto riguarda i mezzi di prova. Il restringerli alla documentazione proveniente da organismi pubblici non tiene conto dell'esperienza fatta nel 1998: allora i mezzi di prova furono via via ampliati, per evitare il flop completo di quella regolarizzazione. Non tiene conto neanche dell'obbligo di denuncia dello straniero illegalmente soggiornante, che incombe sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio a causa del reato (perseguibile d'ufficio) di soggiorno illegale. In presenza di questo obbligo (regalo di quelle aquile della Lega: non so se ve le ricordiate), i contatti tra organismi pubblici e stranieri illegalmente soggiornanti sono ridotti ai pochi casi tutelati da disposizioni speciali, quali quelle che escludono l'obbligo di denuncia da parte dei sanitari. Per la maggior parte dei lavoratori stranieri potenzialmente coinvolgibili nella regolarizzazione, non ci sara' stato alcun contatto, durante il soggiorno in Italia, con strutture sanitarie, e non si trovera' alcuna documentazione rilasciata da organimi pubblici sul territorio. Una parte di loro potra' esibire il timbro con data apposto sul passaporto ai controlli di frontiera (l'assenza di un timbro in uscita verra' poi probabilmente considerata "prova" di soggiorno ininterrotto). Resteranno pero' esclusi - tra gli altri - gli stranieri arrivati in Italia in elusione dei controlli di frontiera (una minoranza) e quelli (verosimilmente numerosi) che, presentatisi ai controlli, non abbiano ottenuto l'apposizione del timbro da parte di un poliziotto di frontiera sopraffatto dalla fatica o che abbiano fatto ingresso in Area Schengen attraverso una frontiera esterna diversa da quella italiana.
Il terzo difetto grave del provvedimento e' la mancata previsione di una clausola di salvaguardia simmetrica a quella prevista per il caso di esito negativo del procedimento non imputabile a colpa del datore di lavoro. E' giusto disporre - come fa il comma 10 - che siano archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro quando la regolarizzazione non va a buon fine per ragioni che prescindono dal comportamento e dalla volonta' dello stesso datore. Sarebbe stato altrettanto giusto stabilire che quando la colpa sia solo del datore di lavoro (ad esempio, per mancata presentazione allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno), il lavoratore straniero (la cui posizione illegale e' di fatto denunciata dalla dichiarazione di emersione presentata dal datore) possa ottenere un permesso per attesa occupazione, senza finire espulso e perseguito penalmente (in questo senso, per altro, si e' pronunciata spesso la Giustizia Amministrativa in procedimenti relativi all'ultima regolarizzazione).
Cordiali saluti
sergio briguglio
6 luglio 2012
sent. corte cost. 172/2012
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sent-corte-cost-172-2012.html
troverete il testo della sentenza della Corte Costituzionale n.
172/2012, con la quale si dichiara l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1-ter co. 13 lettera c) L. 102/2009, nella parte in cui
fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di
regolarizzazione del lavoratore straniero dall'esistenza di una
condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza
prevedere l'accertamento della concreta pericolosita' dello straniero
stesso.
Cordiali saluti
sergio briguglio
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sent-corte-cost-172-2012.html
troverete il testo della sentenza della Corte Costituzionale n.
172/2012, con la quale si dichiara l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1-ter co. 13 lettera c) L. 102/2009, nella parte in cui
fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di
regolarizzazione del lavoratore straniero dall'esistenza di una
condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza
prevedere l'accertamento della concreta pericolosita' dello straniero
stesso.
Cordiali saluti
sergio briguglio
legge 92/2012; quadro della normativa aggiornato
Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sinottico-normativa-32.html troverete il quadro completo delle disposizioni in materia di immigrazione e asilo, aggiornato a seguito della pubblicazioen in Gazzetta Ufficiale della rifora del mercato del lavoro (Legge 92/2012).
Notate che le disposizioni appena pubblicate entreranno in vigore il 18 luglio.
La disposizione piu' rilevante, in materia di immigrazione, e' quella che modifica l'art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 nel modo seguente:
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
A parte l'estensione a un anno del periodo di ricerca di lavoro garantito (a certe condizioni fissate dal DPR 394/1999) per il lavoratore che rimanga disoccupato, sono rilevanti le due altre possibilita' di rinnovo definite dalla riforma.
La prima corrisponde all'ulteriore prolungamento del termine di cui puo' beneficiare il lavoratore che percepisca una prestazione di sostegno al reddito. A mio parere l'espressione "prestazione di sostegno al reddito" va interpretata in modo ampio. Non solo, quindi, le prestazioni previste da norme di legge (vedi, in proposito, un elenco sul sito dell'INPS, alla pagina http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5673&iMenu=1&p4=2), ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.).
La seconda possibilita' corrisponde alla situazione del lavoratore che, trascorso il termine di un anno (o il termine successivo associato alla prestazione di sostegno al reddito) sia in grado di dimostrare comunque la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che (eventualmente) compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di eta' inferiore a 14 anni).
Al computo del reddito concorrono i redditi da fonte lecita percepiti dal lavoratore stesso (per esempio, nella forma di compensi per lavoro accessorio: vedi in proposito art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato dalla legge in esame) e dai familiari conviventi.
Osservo, limitandomi al caso di lavoratore single, come le sole attivita' di lavoro accessorio non risulterebbero sufficienti al rinnovo del permesso per un anno, incombendo su tali attivita' un limite di 5.000 euro (inferiore all'importo dell'assegno sociale) sui compensi complessivamente maturabili in un anno. Il lavoratore, per continuare a soggiornare legalmente in modo prolungato, in assenza di un contratto di soggiorno, dovra' quindi integrare il reddito con altre attivita': lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinato a termine, etc. A rigore - a mio parere - il lavoratore potrebbe ottenere rinnovi prolungati anche stipulando ordinari contratti di lavoro (privi degli appesantimenti del contratto di soggiorno in relazione alla garanzia su alloggio e spese di rimpatrio): il reddito risulterebbe infatti sufficiente e da fonte lecita.
Per quanto tempo la questura dovra' rinnovare il permesso in casi del genere? Si potrebbe adottare la ricetta seguente: stimare il reddito atteso come quello maturato nel periodo coperto dal permesso in scadenza al netto delle prestazioni di sostegno al reddito (su cui lo straniero non potra' piu' contare). Ove tale reddito sia superiore alla soglia descritta sopra, il rinnovo potrebbe essere concesso per un ulteriore anno. Nei casi in cui, invece, il reddito cosi' calcolato risulti insufficiente, ma il lavoratore dimostri di disporre (anche grazie alle prestazioni di sostegno al reddito) di una riserva di risorse, la questura potrebbe rinnovare il permesso per una durata commisurata all'ammontare di quella riserva.
Cordiali saluti
sergio briguglio
13 giugno 2012
discriminazione nel mercato del lavoro; msna e dublino II
Cari amici,
1) sabato scorso ho partecipato ad una tavola
rotonda nell'ambito della conferenza "Unexplored
dimensions of discrimination", organizzata a
Trani dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti.
Potete trovare lo schema del mio intervento alla
pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/giugno/schema-trani.html.
Osservazioni e critiche sono benvenute.
2) ricevo da Franziska Schmidt, che lavora in
Germania nel campo dei minori stranieri non
accompagnati, il messaggio riportato sotto.
L'associazione per la quale Franziska lavora e'
preoccupata dalla prassi dell'amministrazione
tedesca, che tende a rinviare in Italia, sulla
base del Regolamento Dublino II, molti dei minori
non accompanati che chiedono asilo in Germania.
In vista di un incontro con dirigenti
dell'amministrazione e politici, Franziska pone
domande specifiche sulle conseguenze di questi
trasferimenti, allo scopo di valutare se questa
prassi sia dannosa per i minori.
Non sono in grado di darle risposte adeguate. Se
qualcuno di voi sa fornire elementi utili, puo'
scrivermi o scrivere direttamente a Franziska
Schmidt (f.schmidt@b-umf.de)
Cordiali saluti
sergio briguglio
----------
Date: Wed, 13 Jun 2012 12:37:49 +0200
From: f.schmidt@b-umf.de
To: sergio.briguglio@enea.it
Subject: minori stranieri non accompagnati
Caro Sergio,
l'associazione per la quale lavoro si occupa di
minori stranieri non accompagnati in Germania e è
il partner del Seperated Children in Europe
Programme (come save the children in Italia). La
mia tematica è il Regolamento Dublino II. Perché
sempre più spesso succede che la Germania rimanda
minori non accompagnati in Italia a base del
Regolamento Dublino II. E per difendere questa
pratica, il ministero di migrazione in Germania
ha pubblicato poco tempo fa un parere sulla
situazione in Italia e ha descritto l'Italia come
un paradiso per minori stranieri non accompagnati!
Noi dall'associazione abbiamo la possibilità di
parlare con alcuni responsabili e politici su
esattamente questa tematica. Purtroppo non trovo
da nessuna parte informazioni dettagliati sulle
procedure in Italia e per questo mi rivolgo a te.
Forse mi puoi aiutare con le mie domande o
conosci persone che hanno esperienze con "casi
Dublino".
Allora queste sono le domande:
- Nei casi in cui la Germania o qualsiasi paese
europeo rimanda un minore non accompagnato a base
del Regolamento Dublino II in Italia, qual'è la
procedura dal momento del suo arrivo
all'aeroporto o alla stazione del treno in poi?
(teoria e prassi)
- È garantito un collocamento dei minori in una
struttura per minori quando tornano? (Perché il
ministero di migrazione in Germania dice che
questa accoglienza è garantita per TUTTI minori
che tornano di nuovo in Italia).
- Dove arrivano? Solo nelle grandi città (Roma,
Milano) o nella regione dove sono stati
registrati? Conosci alcune strutture che hanno
esperienze con "casi Dublino"?
- Molto importante è avere un'impressione delle
condizioni delle strutture di accoglienza? È
garantito subito l'inserimento scolastico? E
quando inizia l'apertura della tutela?
- Se i minori tornano in Italia, qualcuno
controlla di nuovo se ci sono rischi di
prostituzione minorile, tratta di persone o anche
traumatizzazione?
- Conosci casi concreti? Minori che sono stati
rimandati in Italia da paesi europei? (Perché
questi casi ci mancano. Quando arrivano in Italia
perdiamo spesso le loro tracce)
- Un minore che in Italia è registrato come
maggiorenne, ma la Germania l'ha riconosciuto
come minorenne, ha la possibilità di correggere
la sua età quando torna? E come funziona la
procedura, riceve l'assistenza? (Perché anche in
questo caso il ministero dice che è facile per il
giovane correggere la sua età, anche se è senza
documenti).
- Quali sono i problemi e rischi per minori non
accompagnati che sono vicini al raggiungimento
della maggiore età? Diventa problematico per la
conversione del permesso di soggiorno se hanno
passato gli ultimi mesi in Germania e non in
Italia? Nei casi in cui non hanno mai ricevuto un
permesso di soggiorno, perché sono scappati
subito dopo la prima
identificazione/registrazione dall'Italia, quali
sono le difficoltà? Possono richiedere facilmente
asilo?
- Ci sono rischi di una espulsione quando tornano o di finire in un CIE?
- Ma l'Italia rimanda ancora minori stranieri non
accompagnati in Grecia e Malta o altri paesi??
==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunità ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilità dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli più efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale è 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it
1) sabato scorso ho partecipato ad una tavola
rotonda nell'ambito della conferenza "Unexplored
dimensions of discrimination", organizzata a
Trani dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti.
Potete trovare lo schema del mio intervento alla
pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/giugno/schema-trani.html.
Osservazioni e critiche sono benvenute.
2) ricevo da Franziska Schmidt, che lavora in
Germania nel campo dei minori stranieri non
accompagnati, il messaggio riportato sotto.
L'associazione per la quale Franziska lavora e'
preoccupata dalla prassi dell'amministrazione
tedesca, che tende a rinviare in Italia, sulla
base del Regolamento Dublino II, molti dei minori
non accompanati che chiedono asilo in Germania.
In vista di un incontro con dirigenti
dell'amministrazione e politici, Franziska pone
domande specifiche sulle conseguenze di questi
trasferimenti, allo scopo di valutare se questa
prassi sia dannosa per i minori.
Non sono in grado di darle risposte adeguate. Se
qualcuno di voi sa fornire elementi utili, puo'
scrivermi o scrivere direttamente a Franziska
Schmidt (f.schmidt@b-umf.de)
Cordiali saluti
sergio briguglio
----------
Date: Wed, 13 Jun 2012 12:37:49 +0200
From: f.schmidt@b-umf.de
To: sergio.briguglio@enea.it
Subject: minori stranieri non accompagnati
Caro Sergio,
l'associazione per la quale lavoro si occupa di
minori stranieri non accompagnati in Germania e è
il partner del Seperated Children in Europe
Programme (come save the children in Italia). La
mia tematica è il Regolamento Dublino II. Perché
sempre più spesso succede che la Germania rimanda
minori non accompagnati in Italia a base del
Regolamento Dublino II. E per difendere questa
pratica, il ministero di migrazione in Germania
ha pubblicato poco tempo fa un parere sulla
situazione in Italia e ha descritto l'Italia come
un paradiso per minori stranieri non accompagnati!
Noi dall'associazione abbiamo la possibilità di
parlare con alcuni responsabili e politici su
esattamente questa tematica. Purtroppo non trovo
da nessuna parte informazioni dettagliati sulle
procedure in Italia e per questo mi rivolgo a te.
Forse mi puoi aiutare con le mie domande o
conosci persone che hanno esperienze con "casi
Dublino".
Allora queste sono le domande:
- Nei casi in cui la Germania o qualsiasi paese
europeo rimanda un minore non accompagnato a base
del Regolamento Dublino II in Italia, qual'è la
procedura dal momento del suo arrivo
all'aeroporto o alla stazione del treno in poi?
(teoria e prassi)
- È garantito un collocamento dei minori in una
struttura per minori quando tornano? (Perché il
ministero di migrazione in Germania dice che
questa accoglienza è garantita per TUTTI minori
che tornano di nuovo in Italia).
- Dove arrivano? Solo nelle grandi città (Roma,
Milano) o nella regione dove sono stati
registrati? Conosci alcune strutture che hanno
esperienze con "casi Dublino"?
- Molto importante è avere un'impressione delle
condizioni delle strutture di accoglienza? È
garantito subito l'inserimento scolastico? E
quando inizia l'apertura della tutela?
- Se i minori tornano in Italia, qualcuno
controlla di nuovo se ci sono rischi di
prostituzione minorile, tratta di persone o anche
traumatizzazione?
- Conosci casi concreti? Minori che sono stati
rimandati in Italia da paesi europei? (Perché
questi casi ci mancano. Quando arrivano in Italia
perdiamo spesso le loro tracce)
- Un minore che in Italia è registrato come
maggiorenne, ma la Germania l'ha riconosciuto
come minorenne, ha la possibilità di correggere
la sua età quando torna? E come funziona la
procedura, riceve l'assistenza? (Perché anche in
questo caso il ministero dice che è facile per il
giovane correggere la sua età, anche se è senza
documenti).
- Quali sono i problemi e rischi per minori non
accompagnati che sono vicini al raggiungimento
della maggiore età? Diventa problematico per la
conversione del permesso di soggiorno se hanno
passato gli ultimi mesi in Germania e non in
Italia? Nei casi in cui non hanno mai ricevuto un
permesso di soggiorno, perché sono scappati
subito dopo la prima
identificazione/registrazione dall'Italia, quali
sono le difficoltà? Possono richiedere facilmente
asilo?
- Ci sono rischi di una espulsione quando tornano o di finire in un CIE?
- Ma l'Italia rimanda ancora minori stranieri non
accompagnati in Grecia e Malta o altri paesi??
==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunità ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilità dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli più efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale è 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it
22 maggio 2012
proroga del regime di protezione temporanea
Cari amici,
alle pagine
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/dpcm-15-5-2012.html
e
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/circ-interno-18-5-2012.pdf
troverete il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si proroga di ulteriori sei mesi il regime di protezione temporanea a beneficio delle persone appartenenti a Paesi del Nord Africa giunte in Italia nei primi mesi del 2011, e la relativa circolare del Ministero dell'interno.
In analogia con quanto gia' disposto in occasione della precedente proroga, la circolare chiarisce che il rinnovo del permesso e' consentito, ma non strettamente necessario ai fini della regolare "presenza" sul territorio dello Stato.
Notate che regolare presenza non coincide con regolare soggiorno. L'effettiva titolarita' di un permesso di soggiorno valido e' necessaria, per esempio, per la libera circolazione di breve periodo in Area Schengen, come pure per l'uscita e il reingresso attraverso frontiere esterne.
Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
8 maggio 2012
quadro della normativa aggiornato
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/sinottico-normativa-31.html
troverete la versione del quadro completo della normativa in materia
di cittadini stranieri e comunitari, aggiornata a seguito della
conversione in legge (Legge 44/2012) del decreto-legge 16/2012.
L'unica differenza rilevante rispetto alla versione precedente e'
data dalla soppressione dell'imposta sui trasferimenti di denaro
verso paesi non appartenenti all'Unione europea effettuati da
stranieri privi di codice fiscale o di matricola INPS (art. 2, comma
35-octies L. 148/2011).
Sulla disposizione ora abrogata vi rinvio a un mio articolo apparso
sul sito lavoce.info:
http://www.lavoce.info/articoli/-immigrazione/pagina1002539.html
Cordiali saluti
sergio briguglio
==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunit� ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilit� dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli pi� efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale � 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/sinottico-normativa-31.html
troverete la versione del quadro completo della normativa in materia
di cittadini stranieri e comunitari, aggiornata a seguito della
conversione in legge (Legge 44/2012) del decreto-legge 16/2012.
L'unica differenza rilevante rispetto alla versione precedente e'
data dalla soppressione dell'imposta sui trasferimenti di denaro
verso paesi non appartenenti all'Unione europea effettuati da
stranieri privi di codice fiscale o di matricola INPS (art. 2, comma
35-octies L. 148/2011).
Sulla disposizione ora abrogata vi rinvio a un mio articolo apparso
sul sito lavoce.info:
http://www.lavoce.info/articoli/-immigrazione/pagina1002539.html
Cordiali saluti
sergio briguglio
==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunit� ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilit� dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli pi� efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale � 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it
7 maggio 2012
versione aggiornata del manuale sulla normativa
Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/manuale-normativa-21.html
troverete la versione, aggiornata al 31/3/2012, del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.
Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori e lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio
==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunit� ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilit� dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli pi� efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale � 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/manuale-normativa-21.html
troverete la versione, aggiornata al 31/3/2012, del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.
Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori e lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio
==================================================
MESSAGGIO ISTITUZIONALE
==================================================
Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunit� ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilit� dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli pi� efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale � 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it
Iscriviti a:
Post (Atom)