"Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."
"Gli ultimi quattro commi riguardano la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."
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"Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."
"Gli ultimi quattro commi riguardano la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».
Potete trovare il testo del regolamento e i suoi allegati alle pagine seguenti
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr-179-2011.html
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf
Un sommario del regolamento e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-2-3-2012.pdf,
troverete la circolare congiunta del Ministro dell'interno e del
Ministro per l'integrazione, contenente le linee d'indirizzo per
l'applicazione dello stesso regolamento.
Nella circolare, i ministri colmano una lacuna del regolamento,
richiamando la norma di legge che salva dalla revoca del permesso per
inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli
stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto
dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.
Per queste categorie, saggiamente, i ministri competenti invitano le
prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo. Vige pero', anche per queste categorie, l'onere della
sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso.
La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato
in diciannove lingue diverse. Resta per me un mistero come si possa
acquisire una conoscenza, sia pure approssimativa, del funzionamento
della nostra societa' in un corso di cinque ore di lezioni
preregistrate (senza cioe' - se capisco bene - alcuna interazione con
un docente). Molto piu' seria la questione dell'apprendimento della
lingua: sono stati stanziati fondi imponenti per la realizzazione di
corsi di italiano; speriamo diano un contributo serio
all'integrazione degli immigrati, a prescindere dall'attuazione
dell'inutile accordo di integrazione.
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-5-3-2012.pdf,
infine, troverete la circolare del Ministero dell'interno 5/3/2012,
che fornisce ulteriori indicazioni operative.
Si chiarisce come lo straniero debba recarsi presso lo Sportello
unico per sottoscrivere l'accordo (o in questura, nei casi in cui la
richiesta del permesso debba essere presentata direttamente li'; es.:
permesso per asilo, integrazione minore, minore eta', motivi
familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari, apolidia).
Ringrazio Luci Zuvela che mi ha inviato le circolari.
Cordiali saluti
sergio briguglio
La Corte condanna l'Italia per il respingimento in mare di cittadini
somali ed eritrei avvenuto al largo di lampedusa il 6 maggio 2009. In
particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 (divieto di
trattamenti inumani e degradanti) e art. 13 ( diritto ad un ricorso
effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, e
dell'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima
(divieto di espulsioni collettive).
Ringrazio Jurgen Humburg, Silvia Canciani e Gianfranco Schiavone per
la segnalazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione del nostro paese;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
"La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro..."
"Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno..."
Ringrazio Gabriella Prestileo, che mi ha inviato la circolare.
Due considerazioni:
1) Il Ministero chiarisce come l'eventuale mancato pagamento del
contributo sia da considerare irregolarita' sanabile e come la
verifica del pagamento spetti all'Ufficio immigrazione della questura.
Osservo come non sia legittima la prassi secondo la quale Poste
italiane non accetterebbe "i kit sprovvisti del bollettino
comprensivo di entrambi i contributi" (quello gia' dovuto per il
servizio postale e quello appena entrato in vigore).
Mi auguro che il Ministero dell'interno provveda immediatamente a
dare istruzioni alle Poste, perche' i suoi funzionari evitino di
attribuirsi compiti che la legge non assegna loro. Sarebbe come se il
funzionario pretendesse di valutare se il reddito del lavoratore che
chiede il rinnovo sia adeguato o meno.
2) Il Governo, che sta dimostrando coraggio in molte scelte, non sia
pavido rispetto alla cancellazione di una disposizione frutto della
stupidita' di una maggioranza politica che non e' piu' in grado di
nuocere. Introduca nel decreto-legge sulle semplificazioni una
disposizione che cancelli quelle, sul contributo, introdotte dalla L.
94/2009.
E, se vuole risparmiare denaro pubblico ed energie, cancelli anche le
disposizioni che impongono la sottoscrizione dell'accordo di
integrazione. L'Italia non ha soldi da buttare per compensare Cota,
Bricolo e Maroni di cio' che una natura matrigna ha negato loro.
Cordiali saluti
sergio briguglio
Potete scaricare il testo del Libro verde dalla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/libro-verde-ricongiung.pdf.
Si tratta di un documento molto aperto, di segno assolutamente
contrario a quello di recenti prese di posizione del Governo olandese
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/settembre/position-paper-olanda.pdf).
Credo che sarebbe molto utile se pervenissero alla Commissione anche
pareri di soggetti autorevoli in materia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
"2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno."
"3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:
40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici;
30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."