8 gennaio 2012

sul decreto mininterno 27/10/2011

Cari amici,
vi segnalo alcuni aspetti critici del Decreto del Ministro dell'interno 27/10/2011, contenente le linee-guida per l'attuazioen dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/decr-interno-27-10-2011.html).

Nel decreto viene individuato l'ordine tra le categorie di possibili fruitori dei programmi di rimpatrio assistito da rispettare, in sede di attuazione dei programmi stessi, in un contesto di risorse limitate che non consenta di recepire tutte le richieste.

Al primo posto di questa graduatoria stanno, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14-ter, gli stranieri appartenenti alla categoria dei "soggetti vulnerabili" (persone affette da disabilita', anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), cui la riforma dell'estate scorsa garantisce modalita' di allontanamento compatibili con la condizione specifica.

Al secondo posto stanno le vittime di tratta e i titolari di protezioen internazionale. Non si tratta, evidentemente, di soggetti da allontanare, ma di persone che decidono spontaneamente di tornare nel proprio paese. La cosa e' compatibile con il dettato del comma 1 dell'articolo 14-ter, non essendo questi programmi istituiti solo in funzione dell'allontanamento.

Al terzo posto troviamo gli stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il rinnovo del permesso. Si tratta anche in questo caso di persone ancora in posizione regolare, tenute pero' a lasciare l'Italia per l'impossibilita' di prolungare il loro soggiorno legalmente.

Agli ultimi due posti vi sono, nell'ordine, gli stranieri trattenuti in CIE a seguito di un provvedimento di espulsione o respingimento non immediatamente eseguito e gli stranieri cui sia stato concesso (in base alla riforma recente) un termine per il rimpatrio volontario.

Ho due osservazioni, in proposito.

1) Configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario.

E' possibile, pero', intuire la ratio di questa scelta: dal momento che condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' che lo straniero richiedente sia in possesso di documento di riconoscimento o che, almeno, ne sia stata accertata l'identita' (art. 3, comma 3 del decreto), i programmi di rimpatrio assistito potrebbero contribuire ad abbreviare il periodo di permanenza media nei CIE. Gli stranieri sottoposti a trattenimento potrebbero, infatti, trovare conveniente collaborare, anche tardivamente (ossia, a trattenimento gia' disposto), alla procedura di identificazione, con l'obiettivo di fruire di quei programmi. A risorse limitate, allora, meglio, dal punto di vista dell'amministrazione, destinarle prioritariamente ai trattenuti che non a quanti siano stati ammessi al rimpatrio volontario: la collaborazione di questi ultimi e' cosa gia' acquisita; quella dei primi e' ancora da ottenere.

Questa preferenza accordata ai trattenuti in CIE puo' tradursi in fatti positivi  per un gran numero di stranieri espellendi, soprattutto alla luce delle disposizioni molto restrittive con cui il decreto-legge 89/2011 disciplina la concessione del termine per il rimpatrio volontario. Perche' queste conseguenze positive siano effettive, pero', e' necessario che l'ammontare delle risorse riservate al finanziamento del rimpatrio assistito sia congruo.

Noto come un approccio generoso converrebbe anche allo Stato: in mancanza di fondi, lo straniero trattenuto si guarderebbe bene dal collaborare alla procedura di identificazione, sapendo che l'insuccesso di questa lascia allo Stato poche possibilita' di eseguire effettivamente l'allontanamento. E il trattenimento prolungato di uno straniero puo' costare piu' di 30.000 euro (costava 55 euro al giorno nel 2008).

2) E' stata dimenticata una categoria intermedia tra le due considerate al punto 1): quella degli stranieri che, destinatari di un provevdimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE.

Mi si puo' obiettare che per questa categoria non ha senso porsi il problema di un rimpatrio assistito. L'obiezione pero' non e' fondata: il rimpatrio assistito dovrebbe comportare - come detto - vantaggi economici per lo straniero, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio. Penso in particolare allo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio; questo straniero non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario (e' considerato "a rischio di fuga", in base ad art. 13, comma 4-bis D. Lgs. 286/1998) ed e' allontanabile immediatamente. L'esclusione dai potenziali benefici di un rimpatrio assistito lo indurrebbe ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter "godere" del trattenimento e - forse - dell'ammissione al programma di rimpatrio!

Cordiali saluti
sergio briguglio

5 gennaio 2012

sul contributo per il permesso di soggiorno

Cari amici,
vi propongo alcune considerazioni sul contributo, compreso tra 80 e 200 euro, previsto per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.


1) le disposizioni sul contributo sono frutto di un emendamento di Bricolo e co. (Lega Nord) al ddl sicurezza (poi, L. 94/2009). L'importo indicato dall'emendamento era di 200 euro in tutti i casi. Poi, il Governo presento' un suo emendamento, che rinviava al decreto ministeriale ora pubblicato e indicava un range da 80 a 200 euro.


2) La destinazione del contributo e' indicato da un'altra disposizione della L. 94/2009 (ora art. 14-bis, co. 2 D. Lgs. 286/1998, relativo al Fondo rimpatri):

"2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno."


3) Il Decreto ministeriale appena pubblicato altera - in modo che mi sembra illegittimo - la destinazione della "quota residua", operando una ulteriore suddivisione:

"3.  La  restante  quota  del  gettito  conseguito   attraverso la riscossione del contributo di  cui  all'art.  1,  e' riassegnata  ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione  della  spesa  del Ministero dell'interno, come segue:
    40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
    30% alla  missione  «Amministrazione  generale  e  supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le  politiche  del  personale  finalizzata  alle attivita' di competenza degli Sportelli unici;
    30% alla  missione  «Immigrazione,  accoglienza  e garanzia  dei diritti» di competenza del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e l'immigrazione  per  l'attuazione  del  Regolamento  sull'Accordo  di integrazione previsto dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286."


4) Osservo come una quota del 70% dell'intero ammontare sia destinata alla realizzazione di obiettivi di pubblica utilita' (rimpatri di espellendi e sicurezza), dei quali, pero', i contribuenti (immigrati regolari) non si avvalgono in modo particolare. Quella quota corrisponde ha percio' natura di imposta. Assoggettare a un'imposta del genere solo gli immigrati regolari (e non gli italiani) viola - mi pare - l'articolo 3 della Costituzione.


5) Una quota del 15% e' destinato all'attuazione dell'Accordo di integrazione. Se fosse destinata all'integrazione degli stranieri (es.: realizzazione di corsi di lingua italiana), si tratterebbe di una tassa, assolutamente legittima. L'Accordo di integrazione, pero', difficilmente puo' essere descritto come un servizio prestato allo straniero. Si tratta, in realta', di un esame al quale lo straniero e' sottoposto: se lo supera, ha vantaggi irrisori; se non lo supera, subisce un danno (di entita' variabile) sotto il profilo della permanenza legale in Italia. Scambiarlo per "integrazione" e' come confondere gli esami di terza media con la scuola dell'obbligo.

Per di piu', l'Accordo di integrazione e' frutto di un capriccio dei leghisti di cui sopra. E' totalmente inutile, e non serve minimamente a indirizzare l'immigrato lungo un percorso positivo (rinvio a questo mio messaggio di qualche tempo fa per i dettagli: http://briguglio.blogspot.com/2011/11/ancora-sul-dpr-1792011.html).

Fossi nel Governo, non avrei alcuna esitazione nell'emanare domani stesso un decreto-legge che abroghi le disposizioni corrispondenti.


6) Una quota del 15% e' destinata al funzionamento degli Sportelli Unici e si configura quindi come tassa. Nulla da eccepire, quindi, in linea di principio. Osservo pero' come il 15% di 200 euro ammonti a soli 30 euro.


7) Quanto al proporzionamento, ventilato in questi giorni, al reddito degli stranieri, credo che questo non altererebbe quanto ho scritto ai punti 4 e 5 qui sopra. Renderebbe certamente piu' equa la contribuzione al funzionamento degli Sportelli unici. Attenzione pero': ci sono categorie di immigrati privilegiati, che non dispongono necessariamente di redditi (es.: quelli che soggiornano in Italia per residenza elettiva, godendo di rendite).


Cordiali saluti
sergio briguglio

3 gennaio 2012

versione aggiornata del manuale; decreti ministeriali

Cari amici,
vi segnalo alcuni documenti sul mio sito:

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/manuale-normativa-19.html,
la versione del manuale sulla normativa, aggiornato al 31 Ottobre
2011;

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/decr-interno-27-10-2011.html,
il decreto del Ministro dell'interno contenente le linee guida per
l'attuazione dei programmi di rimpatrio assistito di cui all'art.
14-ter D. Lgs. 286/1998;

3) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/decr-economia-6-10-2011.html,
il decreto del Ministro dell'economia che disciplina il contributo
per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 gennaio 2012

quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/sinottico-normativa-29.html
del mio sito troverete la versione del quadro completo della
normativa sull'immigrazione aggiornata al 31/12/2011.

Include gli effetti di due sentenze della Corte Costituzionale
(329/2011 e 331/2011), la modifica al D. Lgs. 286/1998 apportata dal
decreto "salva Italia" e il DPR 179/2011 (sull'accordo di
integrazione; notate pero' che le disposizioni contenute in
quest'ultimo provvedimento si applicheranno solo a partire dal
prossimo 10 Marzo).

Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori o omissioni.

Auguri di buon anno
sergio briguglio

19 dicembre 2011

bandi del migration policy centre di fiesole

Cari amici,
dati gli anni di vacche magre (absit iniuria verbis), vi giro la segnalazione di tre bandi molto interessanti proposti dal Migration Policy Centre di Fiesole.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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The Migration Policy Centre (MPC) at the European University Institute is seeking to appoint the three following academic staff:
·         Research Fellow in migration studies
·         Statistician
·         Policy analyst
Details and application information are provided in the attached files or through the link below: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/AcademicPosts.aspx#ResearchAssistants
 
Please, share this announcement with qualified candidates.
 
Sincerely,
 
Prof. Philippe Fargues
Director of the Migration Policy Centre
Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute (EUI)
Via delle Fontanelle, 19
50014 San Domenico di Fiesole - Italy
Tel.: +39-055-4685.783 / 817
http://www.carim.org/

16 dicembre 2011

sentenze della corte costituzionale

Cari amici,
alle pagine

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/sent-corte-cost-329-2011.html

e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/sent-corte-cost-331-2011.html

del mio sito, troverete due sentenze della Corte Costituzionale, con le quali si dichiara, rispettivamente,

1) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione ai minori stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990 (in materia di assistenza economica agli invalidi);

2) l'illegittimita' costituzionale di art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, aggiunto da L. 94/2009, nella parte in cui - nel prevedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere - non fa salva l'ipotesi in cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Di particolare interesse la prima delle due sentenze. Sul solco della Sentenza della Corte n. 187/2010, si censura l'imposizione di un requisito di soggiorno  quinquennale ai fini del godimento di misure a tutela di diritti fondamentali (all'istruzione, alla salute e al lavoro) del minore disabile. Tale imposizione lascia infatti scoperto tale minore, anche regolarmente soggiornante, per un consistente lasso di tempo, con violazione dell'art. 14 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (e, quindi di art. 117 Cost.), come pure degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost.

Ci si trova a questo punto di fronte a una bella competizione tra la Legge 388/2000 (centrosinistra) e il pacchetto sicurezza (centrodestra), per la conquista del titolo "provvedimento normativo piu' censurato dalla Corte Costituzionale".

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 dicembre 2011

decreto mae; decreto-legge salva-italia; circolare mininterno

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/decr-mae-11-5-2011.html, troverete il Decreto del Ministro degli affari esteri 11/5/2011, che, unitamente al suo allegato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/all-a-decr-mae-11-5-11.html), definisce le tipologie di visto di ingresso e i relativi requisiti, rimpiazzando l'analogo Decreto 12/7/2000 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/agosto/decreto-visti.html).


2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/decreto-legge-201-2011.html del mio sito troverete il testo del decreto-legge 201/2011 (decreto salva-Italia, salvo complicazioni).

All'art. 40, il comma 3 stabilisce quanto segue:

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e' inserito il seguente comma:
     "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del permesso  di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo' legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere temporaneamente l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da notificare anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti condizioni:
     a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno  per motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero all'atto  della  stipula  del  contratto  di soggiorno,  secondo  le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
     b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di rinnovo del permesso."

Si tratta di disposizioni gia' adottate, nella prassi, dal 2006-2007 (vedi

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/direttiva-interno-5-8-2006.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/dir-interno-20-2-2007.pdf).

Ora, a queste disposizioni, viene dato il rango di disposizioni legislative. Un piccolo miglioramento sostanziale potrebbe venire dal fatto che, diversamente da quanto stabilito dalle preesistenti direttive ministeriali, sembra scomparsa la preclusione, nelle more del rilascio del primo permesso, delle attivita' lavorative diverse dal rapporto per il quale e' stato autorizzato l'ingresso. La cosa - se tale preclusione non verra' reintrodotta per via interpretativa - faciliterebbe la sopravvivenza del lavoratore straniero in caso di conclusione prematura o di mancato avvio del primo rapporto di lavoro.


3) per una prassi amministrativa intelligente che viene elevata al rango di disposizione di legge, una disposizione di legge intelligente rischia di essere minata da una prassi amministrativa ottusa (la quantita' di imbecillita' e' evidentemente una costante del sistema). Mi riferisco alla circolare 16/11/2011 del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/dir-interno-20-2-2007.pdf), che conferma quanto paventato, in un precedente messaggio, in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni relative alla conversione del permesso di soggiorno, per il minore non accompagnato, al compimento della maggiore eta'.

Si stabilisce che l'interessato debba produrre il parere del Comitato minori stranieri, favorevole al rilascio/conversione del permesso, gia' al momento della presentazione dell'istanza.

L'estensore della circolare sembra poco interessato al dettato della disposizione di legge, come pure alle conseguenze che il tardivo rilascio del parere potra' avere sulla condizione di soggiorno del neo-maggiorenne.

Sarebbe bello se il nuovo Ministro dell'interno promuovesse un po' di dirigenti del suo ministero ad incarichi di prestigio, dall'alto dei quali non possano piu' nuocere.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 dicembre 2011

mia mamma

Mia mamma e' morta stanotte.

Se vi comunico una cosa cosi' intima e' per diverse ragioni.

La prima e' che con ciascuno di voi c'e' da tempo un rapporto
comunque personale, anche se con alcuni non c'e' mai stato un
incontro diretto.

La seconda e' che da quanti hanno saputo della malattia di mamma ho
ricevuto affetto e sostegno. Lo stesso affetto e lo stesso sostegno -
lo so - l'avrei ricevuto anche dagli altri, se avessero saputo.

La terza e' che alla base del lavoro - quello sull'immigrazione - per
il quale ci conosciamo c'e', per molti aspetti, mamma. Le devo, tra
le tante, una cosa particolare: mi ha insegnato che cosa significhi
studiare. Mamma aveva potuto fare solo le elementari: al tempo
sembrava normale negare a una bambina la prosecuzione degli studi. Ne
aveva sofferto moltissimo. Ha conservato per tutta la vita la sete
del conoscere, del capire e dell'individuare soluzioni. Da
autodidatta, con pochissimi mezzi.

Un'altra cosa che ha cercato di insegnarmi - con minor successo - e'
stata l'operosita'. Pochi giorni fa, mentre ero seduto accanto al suo
letto, aspettando sue richieste, mi ha domandato, a mo' di
rimprovero: "Perche' non lavori?!".

L'ultima ragione e' che se mi sono occupato di immigrazione lo devo
allo sgomento che ho provato, a diciotto anni, per la mia piccola
migrazione interna, da Messina a Padova. Lasciavo una famiglia -
mamma, papa', mia sorella, i miei fratelli - che era la mia sicurezza
e il mio cuore. Quando, alcuni anni dopo, ho cominciato a incontrare
per strada facce con lo stesso sgomento, mi sono diventate sorelle;
poi, col tempo, figlie.

sergio

25 novembre 2011

ius soli, Marino e Crialese

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/nota-marino-cittadinanza.html del mio sito troverete una nota, scaricata dal sito del Sen. Ignazio Marino, relativa ai contenuti del disegno di legge di modifica della normativa sulla cittadinanza, presentato dallo stesso Sen. Marino e da altri centododici senatori alcuni giorni fa.

Non ho letto il testo del disegno di legge, ma dalla nota ricavo in modo inequivocabile che si propone di introdurre in modo secco lo ius soli: "E' cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica".

Ho grande stima del Sen. Marino e, probabilmente, di molti dei centododici colleghi che hanno firmato il disegno di legge.

Esso - il disegno di legge - e' pero' frutto di un approccio pericolosamente superficiale.

L'art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998 prevede oggi il divieto di espulsione della donna incinta e di quella che abbia partorito da meno di sei mesi. E' una norma che fa onore all'Italia. Di piu': una norma che viene sanamente applicata, a tutela della donna (e del bambino) anche nei casi in cui tecnicamente si potrebbe procedere a respingimento alla frontiera.

Per inciso: una norma sconosciuta a Crialese.

Non deve essere per nessuna ragione cancellata.

Se venisse approvata una modifica come quella proposta da Marino, la donna incinta che riesca a mettere piede in Italia avrebbe diritto, a normativa invariata per il resto, a partorire nel nostro paese un cittadino italiano. Acquisterebbe poi automaticamente un diritto di soggiorno in quando madre di cittadino italiano.

Potremmo meravigliarci, a quel punto, per una presenza abnorme di donne incinte sui barconi che attraversano il Canale di Sicilia? E avremmo diritto di versare lacrime in caso di affondamento di uno di quei barconi?

E quale mezzo resterebbe, per bloccare il flusso, se non la soppressione di quel divieto di espulsione o il ripristino dei respingimenti in mare?

Se si vuol procedere a una riforma sulla cittadinanza, si riparta dal testo Sarubbi-Granata (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/ac-2670.html) o dal testo Bressa, Amici, Zaccaria et al. (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/dicembre/ac-457.html), frutto di una lunga riflessione iniziata con l'esame del disegno di legge presentato dal Ministro Amato durante la scorsa legislatura.

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 novembre 2011

la riforma del diritto del lavoro e il teatro giapponese

Cari amici,
per una volta vi scrivo in merito a un tema - la riforma del diritto del lavoro - apparentemente lontano da quello dell'immigrazione. In realta', essendo il lavoro uno degli aspetti principali della vita degli stranieri in Italia, le interazioni tra i due temi sono tutt'altro che trascurabili.

Nel suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Monti ha affermato:

"Con il consenso delle parti sociali dovranno essere riformate le istituzioni del mercato del lavoro, per allontanarci da un mercato duale dove alcuni sono fin troppo tutelati mentre altri sono totalmente privi di tutele e assicurazioni in caso di disoccupazione. Le riforme in questo campo dovranno avere il duplice scopo di rendere piu' equo il nostro sistema di tutela del lavoro e di sicurezza sociale e anche di facilitare la crescita della produttivita', tenendo conto dell'eterogeneita' che contraddistingue in particolare l'economia italiana. In ogni caso, il nuovo ordinamento che andra' disegnato verra' applicato ai nuovi rapporti di lavoro per offrire loro una disciplina veramente universale, mentre non verranno modificati i rapporti di lavori regolari e stabili in essere."

Parole di questo genere provocano spesso, soprattutto a sinistra, un principio di mal di stomaco, perche' vi si legge - per dirla senza giri di parole - un attacco all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Naturalmente, stando a quanto Monti afferma, le eventuali modifiche non intaccherebbero la posizione di chi oggi e' coperto dalla tutela dell'articolo 18 ("non verranno modificati i rapporti di lavoro regolari e stabili in essere"). Si teme pero', a sinistra, che la protezione accordata al lavoratore che stipuli un contratto all'indomani dell'eventuale riforma risulti assai piu' debole di quella oggi garantita da quell'articolo.

Molti - Pietro Ichino, soprattutto - fanno osservare come la protezione dell'articolo 18 sia riservata, oggi, solo a una frazione dei lavoratori, restandone esclusi sia i dipendenti di imprese con meno di sedici dipendenti, sia i lavoratori con i quali l'imprenditore abbia stipulato un contratto a termine o altro contratto atipico: e' a questa esclusione che si riferisce Monti quando parla di mercato del lavoro duale. A queste osservazioni, pero', alcuni dei difensori dell'articolo 18 replicano che il superamento del mercato duale va perseguito con l'estensione erga omnes della cosiddetta tutela reale (quella appunto garantita dall'articolo 18).

Ichino, invece, propone (A.S. 1873; http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/ddl-1873.html) l'istituzione, per i futuri rapporti di lavoro, di un unico tipo di contratto (salvo eccezioni qui trascurabili). Si tratterebbe di un contratto a tempo indeterminato, sottoposto a una disciplina del recesso per motivi economici da parte del datore di lavoro significativamente diversa da quella prevista dalle disposizioni oggi in vigore.

A me sembra che la protezione offerta dal modello proposto da Ichino sia  preferibile, dal punto di vista del lavoratore, non solo rispetto al nulla previsto oggi per la maggior parte dei contratti atipici (si pensi alla conclusione naturale di un contratto a termine: saluti a casa, e chi si e' visto si e' visto...), ma anche - e su questo chiedo il vostro giudizio critico - rispetto alla protezione garantita, per il lavoratore subordinato a tempo indeterminato, dalle norme vigenti.

Mi spiego (con imprecisione da fisico), concentrandomi sul licenziamento per motivi economici, dal momento che ne' l'impianto del licenziamento per grave inadempimento del lavoratore (giusta causa) ne' le sanzioni contro il licenziamento discriminatorio vengono toccati in modo rilevante dalle proposte di riforma.


I. Le norme vigenti

Il licenziamento individuale per motivi economici, per essere legittimo, deve essere sorretto da "ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 L. 604/1966). Il lavoratore licenziato puo' impugnare il licenziamento, ed e' il giudice a valutare se sussista o meno una di queste ragioni - se sussista o meno, cioe', il cosiddetto giustificato motivo oggettivo.

Nel caso in cui il giudice ritenga non adeguatamente giustificato il licenziamento, le conseguenze sono molto diverse a seconda che si applichi o meno l'articolo 18. Se non si applica (impresa con un numero di dipendenti non superiore a 15), il datore di lavoro puo' scegliere tra la riassunzione del lavoratore (senza diritto a risarcimento per la retribuzione perduta) e la corresponsione di un'indennita' di entita' fissata dal giudice in misura compresa di norma tra 2.5 e 6 mensilita'.

Se l'articolo 18 si applica (impresa con piu' di quindici dipendenti), il lavoratore e' reintegrato nel posto di lavoro e ha diritto ad un risarcimento commisurato alla mancata retribuzione dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione. Il lavoratore puo' inoltre optare, in luogo della reintegrazione, per una ulteriore indennita' pari a 15 mensilita' della retribuzione globale. In media, data anche la durata dei processi, si stima che al datore di lavoro un licenziamento illegittimo costi circa 34 mensilita'.

Di solito, il dibattito sul tema si sofferma sull'evidente disparita' tra le due categorie di lavoratori (i dipendenti di grandi aziende e i dipendenti di piccole aziende); disparita' che diventa abisso - come detto - quando si guardi a lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato a termine o di un contratto di lavoro (formalmente) autonomo, quale la collaborazione a progetto.

Raramente si fa caso all'ipotesi fin qui non considerata: che il giudice, cioe', ritenga adegatamente motivato il licenziamento. In questo caso, il licenziamento e' pienamente efficace e al lavoratore non spetta alcuna forma di indennita', ne', ovviamente, di risarcimento del danno per mancata retribuzione.

Il punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione e' che a decidere sulla validita' di un motivo afferente all'organizzazione di un'impresa e' chiamato un giudice. Ora, salvo lodevoli eccezioni, un giudice si intende di organizzazione aziendale quanto io mi intendo di teatro giapponese. Per di piu', non sapendo che pesci prendere, tende ad allinearsi ad orientamenti consolidati della giurisprudenza che, proprio perche' consolidati, affondano le loro radici in contesti economici remoti e completamente diversi da quello nel quale si inserisce il caso da giudicare.

Notate che una decisione errata del giudice provoca un danno soggettivamente contenuto se il soggetto danneggiato dall'errore e' l'impresa. Ne provoca uno enorme se ad essere danneggiato e' il lavoratore licenziato.

Chi di noi definirebbe adeguata la tutela della salute offerta da un ospedale dotato di strutture d'avanguardia, nel quale pero' la terapia venga decisa tirando i dadi?


II. La proposta di Ichino (per come l'ho capita)

Ichino propone che i contratti di lavoro siano stipulati, a partire dalla data di entrata in vigore dell'eventuale riforma, nella forma di contratti a tempo indeterminato.

Il licenziamento per motivi economici sarebbe sottratto, per i primi vent'anni di anzianita' di servizio del lavoratore, al vaglio del giudice, a meno che il lavoratore non lo impugni come licenziamento discriminatorio. In caso, invece, di lavoratore con oltre vent'anni di anzianita', il carattere discriminatorio verrebbe presunto, con conseguente applicazione, a meno che il datore non dimostri, in giudizio, l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, delle sanzioni oggi previste dall'articolo 18 (risarcimento del danno per la retribuzione non corrisposta e reintegrazione nel posto di lavoro o, a scelta del lavoratore, corresponsione di ulteriore indennita').

In tutti i casi (a prescindere dalla soglia di anzianita' ventennale), il datore di lavoro dovrebbe comunque corrispondere al lavoratore un'indennita' pari a una mensilita' per ogni anno di anzianita' di servizio maturato.

Tra datore di lavoro e lavoratore licenziato (solo, pero', nel caso di imprese con piu' di quindici dipendenti) verrebbe stipulato un contratto di ricollocazione. Nell'ambito di questo contratto, il datore di lavoro sarebbe tenuto a garantire al lavoratore assistenza intensiva (anche mediante formazione e riqualificazione) nella ricerca di nuova occupazione. In caso di lavoratore con almeno due anni di anzianita' sarebbe garantita anche l'erogazione di una indennita' complementare di disoccupazione pari al 90% della retribuzione per il primo anno, all'80% per il secondo, al 70% per il terzo.

(Per inciso, queste disposizioni si applicherebbero anche al caso di licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo dal giudice (assenza di una giusta causa), per il quale il datore di lavoro abbia optato per la corresponsione dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.)


A me sembra che un impianto di questo genere abbia il grande pregio della eliminazione della aleatorieta' di un giudizio non sorretto da competenza tecnica; al punto che non sono affatto certo che il lavoratore ipoteticamente assunto a tempo indeterminato in una grande azienda il giorno prima della data di eventuale entrata in vigore di una tale riforma (con diritto alla tutela da articolo 18) avrebbe da rallegrarsi per non essere stato assunto il giorno dopo quella data (con diritto alla tutela indennitaria e al contratto di ricollocazione).

Se fossi nei sindacati e nei partiti di sinistra, mi darei quindi da fare non per rifiutare o contrastare la riforma, ma, caso mai, per spuntare dalla controparte imprenditoriale o politica contenuti quantitativamente piu' favorevoli (riguardo a estensione dell'applicazione del contratto di ricollocazione, oneri del datore nell'ambito di tale contratto, importo dell'indennita' di licenziamento, etc.).

In particolare - e qui mi immergo nuovamente nella questione immigrazione - penso a come sarebbe opportuno che forme di indennita' e ricollocazione venissero estese al settore del lavoro domestico - un settore per il quale il licenziamento non prevede alcuna forma di protezione per il lavoratore. Non ricordo di aver mai sentito voci di protesta sul punto nei dibattiti relativi alla riforma del mercato del lavoro.

Rifiutare la riforma significa - temo - rinviarla a un tempo in cui a vararla sara' la sola destra, con contenuti probabilmente assai meno vantaggiosi per i lavoratori.

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre osservazioni sulla materia.

Cordiali saluti
sergio briguglio