25 ottobre 2010
accordo di integrazione: una virgola e 16 punti
22 ottobre 2010
sentenza corte costituzionale n. 299/2010
21 ottobre 2010
versiona aggiornata del manuale
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/manuale-normativa-11.html
potrete trovare una versione del mio manuale sulla normativa in
materia di immigrazione e asilo, aggiornata al 30 settembre 2010.
Segnalazioni di lacune o errori sono sempre gradite.
Cordiali saluti
sergio briguglio
13 ottobre 2010
maroni, rumeni, numeri
a) l'ingresso della Romania nel sistema Schengen puo' dar luogo a nuovi imponenti flussi di cittadini rumeni verso il nostro paese;
b) oggi, in base alla normativa europea, e' possibile allontanare i cittadini comunitari dall'Italia solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza;
c) a chi invece resti in Italia per piu' di tre mesi, pur non avendo i requisiti previsti per il soggiorno prolungato, non sono applicabili sanzioni.
"In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi."
11 ottobre 2010
veltroni: ammissione a punti
24 settembre 2010
sentenza del tar lombardia
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/tar-lombardia-sussidio.html
del mio sito troverete un'interessante sentenza del TAR Lombardia. Il
TAR accoglie il ricorso con cui una cittadina straniera, titolare di
un ordinario permesso di soggiorno, impugna il provvedimento con cui
il Comune di Milano le revoca un sussidio sulla base della mancanza
di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
La sentenza e' interessante, curiosamente, perche' si limita a
richiamare il dettato di art. 41 D. Lgs, 286/1998 (che parifica al
cittadino italiano, ai fini della fruizione della prestazioni di
assistenza sociale, lo straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno) e di art. 80, co. 19 L. 388/2000 (che
limita tale beneficio ai titolari di permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo quando si tratti di prestazioni che costituiscono
diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di
servizi sociali).
Non giocano invece un ruolo significativo ne' i divieti di
discriminazione, ne' le recenti sentenze con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita'
costituzionale della disposizione di cui all'art. 80, co. 19 L.
388/2000.
Il TAR accoglie il ricorso per il semplice fatto che il sussidio in
questione, elargito dal Comune di Milano in base a una libera scelta
dell'amministrazione comunale, e non in virtu' di un diritto
soggettivo dei destinatari definito dalla legge, non ricade tra le
misure che art. 80, co. 19 L. 388/2000 riserva ai titolari di
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Resta invece
disciplinato dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e spetta quindi anche
allo straniero titolare di un qualunque permesso rilasciato con
durata non inferiore a un anno.
La decisione del TAR mi sembra perfettamente fondata. Mette in luce,
pero', in modo chiaro un quadro che rischia di dar luogo a effetti
paradossali. Le prestazioni da erogare a tutela di un diritto
soggettivo hanno tipicamente natura piu' fondamentale di quelle
elargite in base a scelte discrezionali. Tant'e' che la legge stessa
impone le prime, quando siano verificati i requisiti che fanno
sorgere il diritto, mentre lascia libere le amministrazioni locali
riguardo all'erogazione delle seconde.
Ora, se una prestazione puo' essere erogata o meno, a seconda di una
libera scelta di un'amministrazione locale, sembra meno grave che la
stessa prestazione venga riservata ad una platea piu' ristretta (ad
esempio, soli cittadini nazionali e stranieri titolari di permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo). Sembra invece piu' grave che una
tale limitazione possa essere prevista per una prestazione di
carattere fondamentale, garantita dalla legge come diritto soggettivo.
Osservo come l'inaccettabilita' delle restrizioni introdotte dalla L.
388/2000 e' stata messa in evidenza dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 306/2008, n. 11/2009 e n. 187/2010. Con le prime
due, la Corte ha censurato il fatto che l'erogazione di una
prestazione (l'indennita' di accompagnamento o la pensione di
inabilita' ) finalizzata a dare sostegno a persone strutturalmente
prive della capacita' di produrre reddito venisse condizionata, tra
le altre cose, proprio alla dimostrazione di tale capacita'. Con la
terza, la Corte censura il fatto che l'accesso a una prestazione
(l'assegno mensile di invalidita') mirata a garantire il sostegno
vitale a una persona possa essere condizionato a requisiti piu'
onerosi quando si tratti di straniero.
E' da aspettarsi - lo osserva anche il TAR Lombardia - che in futuro
la censura cadra', sulla stessa disposizione, anche con riferimento
ad altre prestazioni assistenziali.
Se questo avverra', il paradosso sara' rimosso.
Restera' pero' in piedi una delle due facce del problema:
l'impossibilita', per un'amministrazione locale, di elargire
prestazioni ulteriori, rispetto a quelle garantite come diritto
soggettivo dalla legge, restringendo la platea dei beneficiari ai
soli cittadini nazionali.
In un sistema a risorse infinite questo sarebbe solo un bene.
In un sistema a risorse limitate, indurra' le amministrazioni a
limitare la spesa ricorrendo a criteri restrittivi di altro genere o
abbassando l'importo delle prestazioni (e' da notare come
l'inclusione, nella platea, di tutti gli stranieri titolari di
permesso di durata non inferiore a un anno costituisce un ampliamento
non trascurabile di quella, data la condizione economica spesso
precaria degli stranieri).
Una restrizione della platea non direttamente discriminatoria
potrebbe essere ottenuta introducendo, tra i requisiti, la pregressa
residenza pluriennale nel territorio. Questo criterio, pero', e'
stato piu' volte, di recente, dichiarato illegittimo dai giudici
(perche' indirettamente discriminatorio nei confronti dei non
italiani, e non proporzionato allo scopo - di per se' legittimo - di
controllo della spesa pubblica). Difficilmente, quindi, potra' essere
utilizzato efficacemente.
Non restera' che innalzare la soglia del bisogno richiesto per
l'erogazione delle prestazioni o, appunto, ridurre l'importo delle
prestazioni stesse.
In entrambi i casi, i (numerosi) non italiani poveri verranno
percepiti sempre piu' come presenza ostile e dannosa dagli italiani
poveri.
Piuttosto che gettare a mare l'art. 41 D. Lgs. 286/1998, cui sono
molto affezionato per questioni legate a vecchi ricordi (*), troverei
piu' saggio che la giurisprudenza rivedesse l'orientamento sul
carattere di illegittimita' del requisito di residenza. In
particolare, troverei saggio che questo requisito, almeno con
riferimento a certe prestazioni fosse ritenuto proporzionato (e
quindi legittimo, ancorche' indirettamente discriminatorio)
all'obiettivo (certamente legittimo) di contenimento della spesa.
So pero' che questa mia opinione puo' destare molte critiche. Sono
interessato a riceverle.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/1997/settembre/emendamenti-aula.html
13 settembre 2010
versione aggiornata di manuale e quadro della normativa
alla pagina di Settembre 2010 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete
1) la versione del mio "manuale" sulla normativa aggiornata al
31/8/2010
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/manuale-normativa-10.html);
2) la versione del quadro completo della normativa, aggiornata alla
stessa data
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/sinottico-normativa-23.html).
In particolare, in quest'ultimo documento, ho riportato l'effetto di
recenti sentenze della Corte Costituzionale e il testo del D. Lgs.
59/2010 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno").
Saro' grato a chi mi segnalera' imprecisioni o lacune. La gratitudine
sara' imperitura nei confronti di chi mi indichera' la presenza, nel
manuale, di link non funzionanti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
2 settembre 2010
ingressi per formazione e tirocinio
alla pagina di Settembre 2010 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del
Decreto del Ministro del lavoro 6/7/2010, con cui vengono fissati i
limiti numerici per gli ingressi per formazione e tirocinio.
Il decreto e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/8/2010.
Cordiali saluti
sergio briguglio
23 luglio 2010
sentenze corte costituzionale (ronde; legge Toscana); registro dei senza fissa dimora
9 luglio 2010
sentenze della Corte Costituzionale
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/luglio/index.html
troverete alcune sentenze di rilievo della Corte Costituzionale.
Nella prima di queste (n. 249/2010) viene dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis c.p. (l'aggravante costituita
dalla condizione di soggiorno illegale dello straniero).
Conseguentemente decadono anche l'art. 1, co. 1 L. 94/2009 e l'art.
656, co. 9, lettera a) c.p.p., limitatamente alle parole "e per i
delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma,
numero 11-bis), del medesimo codice,".
La Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta
dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero.
Paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata
due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante
per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio,
per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale. Il primo renderebbe
evidente - a parere della Corte - come l'aggravante non intenda
colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non
cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero. La seconda
darebbe luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in
idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima
infrazione.
Nelle altre tre sentenze viene presa in esame la legittimita'
costituzionale delle disposizioni che definiscono il reato di
ingresso e/o soggiorno illegale (art. 10 bis D. Lgs. 286/1998). La
Corte respinge, per infondatezza o per inammissibilita', tutte le
censure esaminate.
La piu' interessante di queste sentenze - la sentenza n. 250/2010 -
dichiara infondata la questione, dal momento che
a) la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non
censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di
scelta manifestamente irragionevole o arbitraria;
b) non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della
persona, ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato
allontanamento);
c) la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al
controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della
collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia;
d) la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto
incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico;
e) data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei
casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per
aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita'
per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000).
Nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita'
dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della
violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato
dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute dell'imputato;
f) la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma
sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia;
g) l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un
"giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non
preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di
quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle
cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza
inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce
della sent. Corte Cost. n. 364/1988). Si applica inoltre il principio
"ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause
indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare
l'Italia).
La questione e' dichiarata poi inammissibile con riferimento al
rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante
responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio
minore. Il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata
previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso
del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se',
dalla disposizione in esame.
Cordiali saluti
sergio briguglio