alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose
1) Un'ordinanza del TAR della Puglia nella quale si afferma che
l'applicazione dell'articolo 26, co. 7 bis, T.U. (revoca del permesso
in seguito a condanna per la vendita di marchi contraffatti) deve
essere limitata al caso di straniero titolare di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.
2) Una circolare dell'INPS (62/2004), con la quale si chiarisce
l'applicazione delle disposizioni sugli assegni per il nucleo
familiare al caso di straniero rifugiato.
3) Il testo di una notizia AGI, nella quale vengono riportate
dichiarazione di Landi di Chiavenna (AN) sulla probabile emanazione
di un nuovo decreto flussi per il 2004.
4) Una notizia, dal sito di stranieriinitalia, relativa ai contenuti
del decreto sulla restrizione transitoria della libera circolazione
dei lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati membri
dell'Unione europea.
Riguardo a quest'ultimo punto, alla stessa pagina del mio sito, vi
segnalo (scusandomi con quelli cui la segnalazione sia gia' arrivata)
il testo di un messaggio che ho inviato alla mailing list dell'ASGI
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/messaggio-allargamento-ue.html).
Nel messaggio esponevo alcuni argomenti in base ai quali la
restrizione dell'accesso al mercato del lavoro subordinato potrebbe
essere facilmente aggirata: ingresso per lavoro autonomo (non
ristretto in alcun modo) e stipula di un contratto di lavoro
subordinato (senza vincoli di quote o altre forme di restrizione) in
base all'art. 1, co. 2 T.U.
Per completezza, riporto qui sotto le disposizioni rilevanti per il
cittadino di uno Stato membro dell'Unione che voglia stabilirsi in
Italia per esercitare un'attivita' di lavoro autonomo (o una
prestazione di servizi). Sono tratte dal DPR 54/02 (Testo unico
"comunitari").
Naturalmente, non e' affatto richiesto che l'interessato avvii
effettivamente l'attivita' autonoma. In altri termini, e a mo' di
esempio, il cittadino polacco che voglia stabilirsi in Italia per
lavorare, con contratto di lavoro subordinato, come manovale, puo'
a) dichiarare, insindacabilmente, di volersi stabilire come
giardiniere autonomo (previa dimostrazione dei requisiti - assai
blandi - previsti);
b) ottenere la carta di soggiorno;
c) stipulare, in qualunque momento, un contratto di lavoro
subordinato come manovale.
Questa e', naturalmente, solo la mia opinione. Critiche o
osservazioni sono benvenute.
Cordiali saluti
sergio briguglio
-------
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
...
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di
cui all'articolo 5.
...
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
un'attivita' autonoma;
...
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per
effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
...
Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno
1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della
Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui
l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle
fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico
per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino
dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita'
nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
...
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una
delle suddette categorie;
...
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata
l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro
datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. ... I documenti di soggiorno,
nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o
rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno....
3. La carta e' rinnovabile:
...
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata
per la durata di cinque anni;
...
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con
l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita'
della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
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