7 giugno 2006

sentenza della cassazione

Cari amici,
riporto qui sotto il testo dell'ANSA sulla sentenza di ieri della Cassazione in relazione alle conseguenze della condanna dello straniero espulso che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni.

Non ho letto la sentenza, ma mi sembra che ripresenti l'interpretazione gia' data dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 580/2006 (vedi pagina di Febbraio 2006 del mio sito: http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

In quella sentanza, la Corte stabiliva che, in caso di condanna conseguente all'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, il nuovo provvedimento di espulsione deve essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato, e che, in caso di impossibilita' di esecuzione immediata, si deve dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg. Lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione di un ordine del genere non commette quindi reato.

Se e' vero che la sentenza di ieri e' parente di quella di febbraio, l'errore della Cassazione sta - a mio parere - nel leggere male il testo dell'art. 14, co. 5, D. Lgs. 286/1998, che qui riporto:

"5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica."

L'espressione grassettata ("In ogni caso...") viene letta dalla Cassazione come se il nuovo provvedimento di espulsione fosse l'unica conseguenza possibile della prima condanna sulla base della quale "lo straniero... e' punito...". A mio parere, invece, significa che si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione sia nel caso di punizione con la reclusione da uno a quattro anni, sia nel caso di pena dell'arresto da sei mesi a un anno - i casi, cioe', contemplati nei periodi che precedono l'ultimo.

Una volta adottato il nuovo provvedimento di espulsione dovrebbe seguire - sempre a mio parere - la possibilita' di trattenimento quando non sia possibile eseguire subito l'accompagnamento (e su questo la Corte e' d'accordo), ma anche l'ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni quando non sia possibile dar luogo al trattenimento o quando il trattenimento abbia raggiunto i termini massimi. Il mancato ottemperamento dell'ordine dovrebbe, poi, comportare il nuovo arresto, etc.

Detto questo, non puo' che farmi piacere, in questo caso, il fatto che la Corte di Cassazione non sappia leggere.

Cordiali saluti
sergio briguglio


CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE IMPRIGIONATO

(ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari
clandestini - cioè privi di documenti e permesso di soggiorno -
non possono essere arrestati se, ripetutamente, non ottemperano
all'ordine di espulsione emesso dal questore. Al massimo possono
essere accompagnati alla frontiera o, se questo è impossibile,
possono essere trattenuti in un centro di permanenza temporanea
in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea la Cassazione -
con la sentenza 19436 della Prima sezione penale, depositata
oggi - che ha rimesso in libertà una giovane clandestina di 22
anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel M., era stata
incarcerata e condannata a otto mesi di reclusione per non aver
ottemperato all'ordine di espulsione. Era la terza volta che
Isabel incappava nei controlli delle forze dell'ordine e aveva
già riportato due condanne per questo specifico reato. Il
Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza dello scorso
21 febbraio, aveva confermato la custodia cautelare della
ragazza e aveva respinto la sua richiesta di ottenere almeno gli
arresti domiciliari dal momento che non aveva fissa dimora ed
era una recidiva. Per questo la clandestina si è rivolta alla
Cassazione. E la Suprema Corte è andata ben oltre le
aspettative di Isabel che chiedeva solo i domiciliari e non
pretendeva l'annullamento della misura di custodia. Spiegano gli
'ermellinì che la legge sull'immigrazione esprime "l'intenzione
del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del
nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello
straniero, già condannato per non aver volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal
questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera". "Qualora
ciò non sia immediatamente possibile - sottolinea la Cassazione
- può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla identità e
nazionalità del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". Così Piazza Cavour ha disposto "la liberazione"
di Isabel.(ANSA).

Nessun commento: