Cari amici,
quanto e' successo a Lampedusa in questi giorni mette in evidenza un aspetto molto preoccupante della normativa.
Diversamente dal provvedimento di espulsione, il provvedimento di respingimento e' accompagnato da meccanismi di tutela quasi inesistenti.
In teoria dovrebbe trattarsi infatti di un atto "immediato", equivalente al non aprire la porta di casa alla persona indesiderata che bussa.
Il provvedimento di respingimento e' pero' differito qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 14, co. 1, T.U. (necessita' di dare soccorso allo straniero, mancanza di un vettore, necessita' di acquisire documenti, etc.).
In questi casi - ed e' quello che si verifica sistematicamente in occasione degli sbarchi - si da' luogo al trattenimento in CPT. (Si fa entrare la persona indesiderata e la si chiude temporanemante in un ripostiglio.)
Non appena rimossi gli ostacoli all'esecuzione del provvedimento di respingimento, questo e' - per cosi' dire - riattivato, e lo straniero e' allontanato.
L'allontanamento, in questo caso, avviene ovviamente in modo coattivo. (Si apre il ripostiglio e si accompagna fuori casa la persona indesiderata tirandola per un orecchio.) Formalmente, pero', non figura come provvedimento di "accompagnamento alla frontiera" in esecuzione di un provvedimento di espulsione.
La natura di provvedimento limitativo della liberta' personale e' in ogni caso difficilmente questionabile, dal momento che nessuna rilevanza puo' avere il fatto che all'origine dell'accompagnamento coattivo vi sia un provvedimento di respingimento anziche' di espulsione. (L'orecchio sempre orecchio resta.)
La Corte Costituzionale ha gia' chiarito, con diverse, notissime pronunce, che l'accompagnamento coattivo alla frontiera richiede la convalida dell'autorita' giudiziaria e che non puo' essere eseguito prima che tale convalida abbia avuto luogo. Queste pronunce hanno dato origine al Decreto-legge 51/02 (convertito in L. 106/02) e, di recente, al Decreto-legge 241/04 (attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge).
Le disposizioni introdotte da questi decreti, tuttavia, non introducono alcuna forma di controllo sul provvedimento di respingimento differito, ne' quindi sull'accompagnamento "di fatto" con cui lo si esegue.
E' molto difficile - mi pare - che venga sollevata formalmente la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che consentono di accompagnare alla frontiera lo straniero respinto (con modalita' differita): potrebbe farlo, infatti, solo il giudice amministrativo chiamato a decidere su un ricorso contro un provvedimento del genere. Ma un tale ricorso e' assai improbabile che venga presentato da uno straniero gia' respinto, e che non ha avuto modo di prendere contatto con alcun legale.
Si puo' obiettare che una forma di tutela e' offerta da un altro procedimento di convalida: quello relativo al trattenimento temporaneo in CPT. In quell'ambito lo straniero avrebbe comunque la possibilita' di far valere le proprie ragioni (e il suo eventuale diritto a non essere allontanato) di fronte a un'autorita' terza.
E' pero' possibile - e sospetto che sia questo l'obiettivo di un accordo come quello con la Libia - che il trattenimento abbia durata assai breve (inferiore alle 48 ore). In questo caso, di fatto, il questore potrebbe astenersi dal chiederne la convalida...
Mi sembra che un miglioramento, in senso garantista, della situazione si potrebbe ottenere estendendo le tutele introdotte con i due decreti-legge citati al caso del respingimento differito.
Per ottenere questo risultato si potrebbe emendare il testo del D.L. 241/04 nel modo seguente:
Al comma 1 dell'articolo 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:
"5-quater: Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento."
Nel caso in cui questa proposa sia da voi condivisa, vi invito a sostenerla presso i membri delle commissioni competenti di Senato e Camera, tenendo presente che il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato e' gia' scaduto (era fissato per il 29 Settembre) e che, quindi, l'emendamento andrebbe proposto in aula.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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