31 ottobre 2003

da bonetti: il punto sulla normativa

Cari amici,
ricevo da Paolo Bonetti e giro con piacere.

Cordiali saluti
sergio briguglio


---------

Segnalo a chi fosse interessato:
1) un mio recente articolo sulla rivista telematica di diritto pubblico e regionale www.federalismi.it su "Ammissione all'elettorato e acquisto della cittadinanza italiana: le due vie dell'integrazione politica degli immigrati in Italia. Profili costituzionali e prospettive legislative"
2) l'interessante audizione della dott.ssa D'ascenzo presso il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione sugli sbarchi a Lampedusa, sulla fase finale della regolarizzazione, sugli sportelli unici, sui regolamenti (assai lontani nel tempo!) e sui nuovi centri di permanenza temporanea da poco istituiti
Il resoconto stenografico dell'audizione del 23/10/2003 � reperibile al link: http://www.camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerali/leg14/schengen/home.htm
3) La situazione attuale e le prospettive del diritto degli stranieri in Italia mi sembrano riassumibili secondo il seguente schema:
Circa i 3 schemi di regolamenti di attuzione della legge n. 189/2002 il parere della Conferenza Unificata Stato- regioni-autonomie locali sarˆ espresso nella riunione del 13 novembre: parere sarˆ assai complesso, molte richieste di modifica e atteggiamento poco aperto del Governo.
- seguirˆ poi il parere del Consiglio di Stato che dovrˆ essere espresso entro i successivi 45 gg. (fine dicembre)
- seguirˆ poi deliberazione definitiva dei regolamenti da parte del Consiglio dei Ministri sulla base dei pareri (non vincolanti) ricevuti dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato (gennaio 2004)
- vi sarˆ poi l'emanazione dei regolamenti con DPR (fine gennaio 2004/febbraio)
- i regolamenti cos" emanati dovranno essere rinviati alla Corte dei conti per essere sottoposti al controllo di preventivo di legittimitˆ: La Corte hdispone di 45 gg. + eventuali rinvii e chiarimenti e/o rifiuto assoluto di emanazione dei regolamenti (marzo/aprile 2004)
- ammesso e non concesso che i regolamenti ricevano il visto della Corte dei conti (molti sono tuttora i profili di dubbia legittimitˆ di quei testi) i regolamenti potranno essere pubblicati ed entrare in vigore soltanto dopo (aprile/maggio 2004).
- il regolamento in materia di asilo (e l'attivitˆ delle connesse ed istituende Commissioni territoriali) potrebbe entrare in vigore soltanto 90 gg. dopo la sua pubblicazione (luglio/agosto 2004).
Intanto il Governo non ha ancora neppure esaminato il nuovo Documento programmatico delle politiche migratorie per il periodo 2004-2006 (che in base alle norme del T.U. in vigore avrebbe dovuto essere preparato dalla Commissione per le politiche di integrazione mai pi� ricostitutita dal marzo/aprile 2001!). Senza l'approvazione (previo parere della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari) ed emanazione con DPR del nuovo Documento programmatico il Governo non pu˜ adottare eventuali decreti di programmazione delle quote di ingresso di nuovi lavoratori stranieri nel 2004.
Forse in realtˆ si ritiene che non ci sia bisogno di nuove quote di lavoratori extracomunitari, perch� si attende soltanto il 1 maggio 2004, data dalla quale i lavoratori dei nuovi 10 membri dellâUE liberamente potranno entrare, soggiornare e cercare lavoro in Italia a paritˆ di condizioni con i cittadini italiani.
4) La legge comunitaria 2003 (approvata definitivamente il 23 ottobre e non ancora promulgata e pubblicata) delega il Governo ad emanare entro 18 mesi (aprile/maggio 2005) decreti legislativi di attuazione di 2 importanti direttive comunitarie che concernono gli stranieri:

1) la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi;
2) la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Questâultima � di grande importanza e giˆ avrebbe potuto essere attuata con il regolamento in materia di asilo. Al Governo non sono stati posti effettivi criteri e principi direttivi nellâesercizio della delega, sicch� potrˆ liberamente decidere se eventualmente prevedere lâammissione ai rapporti di lavoro dei richiedenti asilo qualora non siano state adottate decisioni entro 1 anno dalla presentazione della domanda.
Tutto ci˜ viola i limiti che devono essere previsti in ogni delega legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost.
Spero di aver fatto cosa utile alle riflessioni collettive
Paolo Bonetti

Nessun commento: