23 luglio 2003

regolarizzazione; art. 700 per asilo; licenziamento individuale

Cari amici,

alla pagina di luglio 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre
cose,

a) un messaggio diramato dal Dipartimento liberta' civili e
immigrazione, in relazione ai casi di mancata presentazione delle
parti, nell'ambito del processo di regolarizzazione, alla
convocazione in prefettura;

b) un provvedimento ex art. 700, con il quale il Tribunale di Roma

- dichiara illegittimo un provvedimento di diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato,

- afferma che e' "indirizzo consolidato che la procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico e la domanda di
asilo politico deve essere intesa conclusa solamente dopo
l'esaurimento delle procedure amministrative e giurisdizionali
ordinarie e che, fino a tale conclusione, i richiedenti hanno titolo
al soggiorno temporaneo in Italia",

- sospende il provvedimento di espulsione;

- dispone il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno
temporaneo fino alla definizione delle procedure amministrative e a
quelle giurisdizionali ordinarie.

c) una nota su alcune incongruenze della disciplina relativa al
licenziamento individuale.

Ringrazio Silvia Canciani e Alessia Montuori per il primo documento,
Giovanni Bonaccio per il secondo, me per il terzo.

Notate che il messaggio del Mininterno segnala una situazione assai
rischiosa per molti stranieri, e auspica la collaborazione, a
vantaggio di questi, delle associazioni ed enti impegnati nel
settore. Mi auguro che i sindacati - soprattutto - vogliano suggerire
al Mininterno che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, fermo
restando lo sforzo della questura per raggiungere il lavoratore, si
proceda al pacifico rilascio del permesso ex art. 22, piuttosto che
all'emanazione del provvedimento di espulsione.

Notate poi che il provvedimento del Tribunale di Roma, oltre a
riaffermare il diritto al ricorso effettivo per il richiedente asilo
(cosa di drammatica attualita' in questo momento di revisione della
normativa), "dispone il rilascio di un permesso di soggiorno". Mostra
cosi' come non sia affatto impensabile che l'attivita' del giudice
interferisca con quella della pubblica amministrazione, anche quando
questo non e' esplicitamente previsto dalla legge. Cosa che conforta
molto un orecchiante come me.

Notate infine che la nota sul licenziamento individuale e' solo il
frutto di un'incursione, da orecchiante, nel diritto del lavoro,
quasi nulla avendo da spartire con l'immigrazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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