e' stato pubblicato in G.U. il DPCM 6 Giugno 2003, recante la
programmazione transitoria per i flussi del 2003 (a integrazione del
DPCM 20 Dicembre 2002).
Lo riporto qui sotto.
Alla pagina di giugno 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete anche il testo
della corrispondente circolare del Ministero del lavoro e i relativi
allegati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003 non e' stato ancora emanato;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002
e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003 del 20 dicembre 2002, che ha autorizzato 60.000 ingressi per
lavoro stagionale;
Tenuto conto che e' emerso l'ulteriore fabbisogno di manodopera
extracomunitaria per l'anno 2003 sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto, in particolare, che in alcune regioni e province
autonome le quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate
con il decreto del 20 dicembre 2002 sono risultate insufficienti
rispetto al reale fabbisogno precedentemente segnalato dalle
rispettive amministrazioni regionali;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e
stagionale;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio
2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
«lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha
posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un
elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine
o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerata la necessita' di stabilire, entro la misura di 19.500
unita' ancora utilizzabili in sede di programmazione transitoria,
ulteriori quote di ingressi al fine di soddisfare il fabbisogno
aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 19.500 unita'.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 8.500 unita', da ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione
all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia,
Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' dei seguenti Paesi che hanno
sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia,
Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresi' i
cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale;
liberi professionisti;
soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi
di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro
autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti
in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, entro una quota massima di 200 persone.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 10.000
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti
o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria, come di seguito ripartiti:
1000 cittadini albanesi;
600 cittadini tunisini;
500 cittadini marocchini;
300 cittadini egiziani;
200 cittadini nigeriani;
200 cittadini moldavi;
500 cittadini srilankesi;
300 cittadini del Bangladesh.
Roma, 6 giugno 2003
p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte del conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 342
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