alla pagina di settembre 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra gli altri documenti,
a) il quadro aggiornato della normativa sullo straniero
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/settembre/sinottico-normativa-7.html);
b) una versione aggiornata dei miei appunti sulla stessa normativa
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/settembre/seminario-normativa-11.html).
Vi saro' grato se mi segnalerete eventuali sviste o lacune.
Sottolineo un elemento, sul quale non avevo avuto modo di soffermarmi
in precedenza: dal testo del D. Lgs. 140/2005 (art. 5, co. 4) si
evince - mi sembra - come non si dia luogo a trattenimento dello
straniero in posizione formalmente illegale sul territorio dello
Stato che si presenti di propria iniziativa in questura per
presentare domanda di asilo.
Questo risolve, positivamente, il problema posto dalla formulazione
ambigua dell'art. 1 bis, co.2, lettera a, L. 39/90 (come modificata
dalla L. 189/02).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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