alla pagina di marzo 2005 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) potrete trovare la
circolare n. 9/2005 del Ministero del lavoro (e i relativi allegati),
concernente l'applicazione di alcune delle nuove disposizioni
regolamentari (DPR 334/2004) in materia di costituzione del rapporto
di lavoro.
La circolare da' indicazioni sul regime transitorio che si estendera'
fino alla piena entrata in funzione dello Sportello Unico.
Vengono esaminati, tra le altre cose, i casi di assunzione ex art. 27
T.U. (ingressi fuori quota), e le relative possibilita' di rinnovo o
proroga del contratto e di nuova assunzione.
Viene fatto osservare, in particolare, come la costituzione di
rapporti di tirocinio con lavoratori neocomunitari possa essere
effettuata senza alcuna preventiva forma di autorizzazione.
Sono anche considerati i casi di instaurazione di nuovi rapporti di
lavoro (qualsiasi) da parte di stranieri gia' presenti in Italia e
legittimati a svolgere attivita' di lavoro subordinato.
Viene disciplinata, infine, la situazione degli stranieri che, avendo
in corso un normale contratto di lavoro (privo di quelle clausole
aggiuntive su alloggio e spese di rimpatrio che lo rendono un
"contratto di soggiorno per lavoro"), devono rinnovare il permesso di
soggiorno. Le parti dovranno procedere, a questo scopo,
all'integrazione dei requisiti mancanti.
La disposizione regolamentare che rende necessaria questa
integrazione (art. 13, comma 2 bis, DPR 394/1999), introducendo una
clamorosa disparita' tra il lavoratore nazionale e quello straniero
regolarmente soggiornante, si pone in contrasto con la Convenzione
OIL 143/1975 e, in modo piu' immediato, con l'art. 2, co. 3 T.U..
Finira' quindi, prima o poi, se posso azzardare un pronostico,
impallinata in sede giurisdizionale.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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