alcuni di voi hanno sollevato obiezioni in relazione alla data di
entrata in vigore del dpr 303/2004 recante il regolamento asilo. La
cosa e' rilevante per il fatto che la nuova procedura e', per certi
aspetti, meno garantista di quella finora vigente.
I dubbi originano da una formulazione piuttosto infelice della norma
transitoria di cui all'ultimo articolo del regolamento in questione.
L'articolo recita
"Art. 21. Norma transitoria
1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato
pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione
nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente
regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni
territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione
nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione
per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b)."
Mi sembra che l'unica interpretazione ragionevole sia la seguente:
- il dpr entra in vigore il 6 gennaio.
- entro 30 gg. dal 6 gennaio (5 febbraio), vengono nominate le commissioni.
- entro altri 30 gg. (7 marzo), la Commissione nazionale organizza il
primo corso di formazione.
- entro 90 gg. dal 6 gennaio (6 aprile), la Commissione nazionale
emana le linee-guida; a questo punto tutto l'occorrente e' pronto, e
- dopo 120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (21 aprile), si applica la
nuova procedura.
Altre interpretazioni mi sembrano illogiche, dal momento che, se la
nuova procedura deve essere in vigore - tassativamente - a partire
dal 21 aprile (120-esimo giorno dopo la pubblicazione), come
stabilito dal comma 2 dell'articolo 21, e' necessario che la
costruzione dell'armamentario necessario (commissioni e linee-guida)
deve esaurirsi prima di quella data, e questo e' possibile solo
ammettendo che la data di entrata in vigore sia anteriore di almeno
90 gg. rispetto a quel 21 aprile.
In alternativa, se si accettasse l'idea che la data di entrata in
vigore e' il 21 aprile, e che tutto (formazione delle commissioni e
delle linee-guida) si avvia quel giorno, nulla avvenendo prima, che
utilita' avrebbe questo ritardo?
Resta incomprensibile il comma 1, che riserva alla vecchia procedura
i soli casi di domande presentate prima dell'entrata in vigore del
dpr (6 gennaio, secondo la mia interpretazione), e non anche quelle
presentate nelle more del pieno avvio (21 aprile). Ma resterebbe
incomprensibile anche qualora si scegliesse una diversa data per
l'entrata in vigore, dato che solo da quella data si metterebbe in
moto la nomina delle commissioni e la definizione delle linee-guida.
Resterebbero, cioe', comunque scoperti 90 gg.
Per quanti presenteranno la domanda tra il 6 gennaio e il 21 aprile,
bisognera' scegliere se adottare la nuova procedura o la vecchia. In
ogni caso, non si potra' dar luogo ad un significativo trattenimento
in CDI, sia per la mancanza delle strutture, sia per l'obbligo di
rimettere in liberta' il richiedente qualora l'esame della domanda
non sia esaurito entro 20 gg.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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