16 dicembre 1996

testo finale della proposta

Cari amici, vi mando la stesura definitiva (per quel che mi riguarda) delle proposte sulla legge organica. Corrisponde al testo CNEL, ma e' informa di articolato. Ho cecato di evitare richiami da un articolo ad un altro. Le diverse parti sono cosi' scorporabili, all'occorrenza.

Provo a fare un brevissimo sommario dei punti qualificanti della proposta.

1) Disposizioni di carattere generale su visti di ingresso e permessi di soggiorno:

- Il permesso puo' di norma essere convertito in altro permesso per ilquale l'interessato possegga i requisiti previsti dalla legge.


- Puo' essere stabilito dal Ministro dell'interno il rilascio di un

permesso straordinario in casi di emergenza, o per garantire la

regolarita' del mercato del lavoro (regolarizzazione a regime).

- Il requisito di abitualita' della dimora e' rilassato ai fini

dell'iscrizione anagrafica.

2) ingresso e soggiorno per lavoro

- Liste sulla base di anzianita' di iscrizione.

- Quota (o quote per tipo di lavoro) stabilita dal Governo;

- Ingresso (per ricerca di lavoro, ma non la chiamiamo cosi') entro le

quote o per chiamata nominativa extra-quota.

- Ingresso per lavoro autonomo previa dimostrazione di sapersi

mantenere.

- Non-applicazione della condizione di reciprocita' per attivita'

commerciali e artigianali, e, limitatamente al caso di laureati in

Italia o di possessori di titolo legalmente riconosciuto in Italia, per

iscrizione negli albi professionali e svolgimento della relativa

attivita'.

- Permesso per lavoro di due anni per chi entri con una qualsiasi delle

modalita' descritte.

- Possibilita' di svolgimento di qualunque attivita' (subordinata o

autonoma) per i titolari, salvo piccole limitazioni.

- Possibilita' analoghe per i titolari di altri permessi di lunga durata

(studio, coesione familiare, etc.) o di permessi "di attesa" (richiesta

asilo, giustizia, etc.).

- Lavoro stagionale (diritto di reingresso, possibilita' di proroga e di

conversione).

3) Ingresso e soggiorno per studio:

- Diritto all'istruzione obbligatoria per i minori, anche se irregolari.

- Studio universitario e specializzazioni: esonero dalla condizione di

reciprocita' per l'accesso a borse e provvidenze.

- Possibilita' di istituzione di borse per merito, fruibili anche a

aprtire da anni successivi al primo.

- Possibilita' di istituzione di borse condizionate al rientro in

Patria.

- Possibilita' di conversione del permesso in permesso per lavoro in

presenza dei requisiti o, dopo la laurea, anche in assenza dei

requisiti.

4) Ingresso e soggiorno per motivi familiari:

- Tutela dei minori, anche in deroga alle altre norme (materia affidata

al Tribunale per i minorenni).

- Possibilita' di ingresso per minori affidati o adottati, per familiari

a carico inabili al lavoro, e per altro genitore del figlio ricongiunto

(fondamentale per tutelare, in presenza di figli, unioni di fatto e

situazioni poligamiche senza dar loro esplicito riconoscimento)

- Soglia minima di reddito, senza graduazione con il numero di familiari

chiamati. Disponibilita' di alloggio ad uso di abitazione non impropria,

certificabile, su richiesta, dal Comune.

- Possibilita' di conversione del permesso per coesione familiare in

permesso per lavoro o studio, in caso di scioglimento del vincolo, anche

in assenza dei requisiti.

- Possibilita' di procedere alla coesione con familiari gia' presenti in

Italia regolarmente.

5) Assistenza sanitaria:

- Obbligatorieta' dell'iscrizione a parita' di diritti e contribuzione

con gli italiani per i lungo-soggiornanti e per i richiedenti asilo.

- Contribuzione forfetaria nel caso degli studenti.

- Sufficienza, per l'iscrizione della regolarita' del soggiorno

(anziche' dell'iscrizione anagrafica), anche in pendenza di rinnovo o di

ricorso contro il diniego.

- Copertura delle prestazioni urgenti o comunque essenziali, di quelle a

tutela della maternita' e della gravidanza e di quelle a tutela dei

minori, anche per i non assicurati. Oneri a carico dello stato.

- Altre prestazioni erogabili con oneri a carico dell'interessato, salvo

il caso di indigenza (autocertificabile). In questo caso,oneri a carico

del Ministero della Sanita'.

- Divieto di segnalazione in caso di prestazione a favore di persone

soggiornanti illegalmente.

6) Accesso all'alloggio e ad altre prestazioni socio-assistenziali:

- Accesso all'edilizia pubblica per i lavoratori regolarmente

soggiornanti.

- Accesso a prestazioni socio-assistenziali per invalidi civili, per

persone affette da morbo di Hansen e da TBC o per indigenti, sotto

opportune condizioni.

- Accesso agli asili nido anche per minori irregolari.

- Possibilita', per il Sindaco, di disporre misure di assistenza e

accoglienza anche per irregolari, in situazioni di emergenza.

7) Carta di soggiorno e diritto di voto amministrativo

- Rilasciabile a rifugiati, a familiari di persone stabilmente

soggiornanti e a stranieri regolarmente soggiornanti da almeno cinque

anni attualmente titolari di permesso per lavoro (non e' quindi

necessario che siano stati titolari di permesso per lavoro per tutti i

cinque anni). Condizione necessaria: mancanza di condanne o procedimenti

penali per reati gravi.

- Inespellibilita' del titolare di carta di soggiorno.

- Diritto di voto amministrativo.

- Durata: cinque anni. Rinnovo a tempo indeterminato, condizionato alla

mancanza di condanne e procedimenti penali del tipo suddetto. Si

potrebbe, in alternativa, pensare anche a rilascio con durata

illimitata.

8) Condizione di reciprocita':

- Oltre a quanto gia' detto, non e' soggetto a tale condizione

l'acquisto della prima casa e di locali da utilizzare per l'attivita'

lavorativa dell'acquirente.

9) Respingimento alla frontiera:

- Sostanzialmente come testo Contri e come testo CIR.

- Custodia del respingendo e riesame immediato da parte del Pretore in

caso di domanda di asilo sospetta di inammissibilita' o di rischio per

l'incolumita' o la liberta' conseguente al rimpatrio.

10) Allontanamento dal territorio dello Stato ed espulsione

- Espulsione come misura di sicurezza (dopo condanna definitiva per

reati gravi) o in alternativa alla pena (su richiesta del detenuto).

- Allontanamento in caso di irregolarita' o clandestinita'.

- Trenta giorni per lasciare l'Italia ovvero presentare ricorso

(sospensivo) al TAR, ovvero richiedere, in presenza dei requisiti, un

permesso di soggiorno per coesione familiare o per i motivi per cui lo

si possedeva originariamente in presenza dei requisiti(quest'ultima

previsione non si applica quindi ai clandestini), ovvero richiedere

l'intervento del Tribunale per i minorenni per tutelare un minore.

- Il TAR giudica nel merito, valutando anche la congruita' del

provvedimento.

- Scaduti i trenta giorni o divenuta definitiva la decisione negativa

sul ricorso o sulla richiesta del permesso, lo straniero deve lasciare

l'Italia, a pena di espulsione.

- Anche in caso di espulsione, lo straniero ha diritto al riesame, da

parte (ad esempio) del Pretore, circa la legittimita' del provvedimento.

- Non possono essere espulsi o allontanati i minori, i nati in Italia, i

soggiornanti da oltre dieci anni, i familiari di cittadini italiani o

comunitari, i rifugiati, i richiedenti asilo, le donne incinte o che

abbiano avuto una gravidanza recente, coloro che necessitino di cure

urgenti, i titolari di carta di soggiorno.

- Previsti incentivi per il rimpatrio degli allontanati.

- Graduazione del divieto di reingresso: un anno per gli allontanati,

tre anni per gli espulsi successivamente ad allontanamento, il periodo

indicato dal giudice o dal Ministro dell'interno per gli espulsi per

pericolosita', il periodo corrispondente alla pena in caso di espulsione

alternativa alla pena.

- Accordi bilaterali per l'ammissione di stranieri espulsi. In caso di

mancanza di certezza sulla nazionalita', lo straniero sceglie un paese

di destinazione tra quelli che hanno stipulato accordi, ovvero altro

paese disposto ad accoglierlo.

11) Diritto di difesa e trattamento penitenziario

- Diritto di accesso al gratuito patrocinio, anche per gli stranieri

illegalmente soggiornanti.

- Diritto, per i detenuti, ai contatti con i familiari, alla

corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua madre.

12) Regolarizzazione degli stranieri presenti:

- Centottanta giorni per richiedere un permesso di soggiorno: per lavoro

o studio (anche in assenza dei requisiti), per coesione familiare (in

presenza del familiare) o per altri motivi (in presenza degli specifici

requisiti).



Non sono riuscito, naturalmente a recepire tutte le osservazioni

pervenute, ma mettendovi a disposizione il testo in forma digitale

confido che possiate migliorarlo voi in mia assenza. Manchero' infatti

per un mese (dal 18 dicembre al 15 gennaio).

Sergio

Nessun commento:

Posta un commento